Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1986, n. 6994

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In tema di risarcimento del danno derivante da seduzione con promessa di matrimonio, non è configurabile il concorso di colpa del soggetto passivo, comportando un comportamento colpevole di questi nella valutazione della serietà, ragionevolezza ed attuabilità della promessa, il difetto della stessa antigiuridicità della condotta dell'agente. ( V 2027/59, mass n 880808).*

La norma dell'art. 573 cod. pen. tutela l'Esercizio dell'autorità familiare ed i connessi poteri di vigilanza e di custodia, autorità e poteri che vengono menomati quando il minore sia allontanato dal luogo ove si trova in altro luogo che si sappia non autorizzato dai genitori oppure venga trattenuto in un qualsiasi luogo per un tempo apprezzabile oltre quello presuntivamente consentito dalle persone che esercitano la potestà o la tutela. Pertanto, quando al figlio minore sia stata consentita una certa libertà di movimento nella vita di relazione, sia pure per motivi di svago, sussiste il reato di sottrazione consensuale di minorenne se esso venga trattenuto in tempi e luoghi diversi da quelli consentiti, dovendosi in tal caso ritenere infranto l'ordinario rapporto di subordinazione tra il minore e la famiglia. ( V 961/71; ( V 2036/70).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1986, n. 6994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6994
Data del deposito : 27 novembre 1986

Testo completo

La norma dell'art. 573 cod. pen. tutela l'Esercizio dell'autorità familiare ed i connessi poteri di vigilanza e di custodia, autorità e poteri che vengono menomati quando il minore sia allontanato dal luogo ove si trova in altro luogo che si sappia non

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