Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2010, n. 13459

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Massime1

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, costituisce l'illecito configurato dall'art. 2, comma primo, lett. ff), del d.lgs. n. 209 del 2006, trasmodando in uso strumentale della funzione giurisdizionale ed oltrepassando anche la soglia della grave negligenza, il comportamento del magistrato che, volendo riaffermare una propria competenza nella trattazione degli affari a lui assegnati e l'ordine temporale che egli aveva dato, revoca un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno adottato, in sua sostituzione, da altro magistrato, per esserne stata la trattazione fissata al di là del termine stabilito dall'art. 405, comma 1, cod. proc. civ., e restituisce il procedimento allo stadio iniziale ed alla scansione temporale fissata in origine.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2010, n. 13459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13459
Data del deposito : 3 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - rel. Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24737-2009 proposto da:
C.M. ((omesso) ), elettivamente 2010 domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI

39, presso lo studio degli avvocati ANNECCHINO MARCO, C G, MANGONE EUGENIO, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 120/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2010 dal Presidente Dott. P V;

udito l'Avvocato G C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A U che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, con nota del 15.9.2008, ha iniziato l'azione disciplinare nei confronti del dott. M..C. , giudice del tribunale di Como.
Di una delle incolpazioni che gli sono state contestate il magistrato è stato giudicato colpevole.
La sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con la sentenza 7.10.2009 n. 120, Delib. 18 settembre 2009, gli ha inflitto la sanzione dell'ammonimento.
Con ricorso depositato il 4.11.2009 il dott. C. ha chiesto la cassazione della sentenza.
Il Ministero della giustizia non ha svolto attività di difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'incolpazione contestata al dott. C. ha tratto origine dai provvedimenti adottati dal tribunale di Conio nell'ambito d'un procedimento di nomina di un amministratore di sostegno, nomina domandata per una persona in età molto avanzata.
Sulla richiesta, ricevuta dal dott. C. il 16.3.2007, il magistrato ha fissato la comparizione delle parti al 2.10.2007;
una richiesta di anticipazione d'udienza, che gli era stata presentata il 23.4.2007, è stata da lui rigettata.
È accaduto che magistrato facente funzione di presidente del tribunale, considerando che il dott. C. fosse impossibilitato a provvedere sulla istanza nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 405 c.c., comma 1, abbia poi convocato lui le parti il 26.4.2007, per l'udienza del 15.5.2007, ed assunto in quella data il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. A ciò è seguito il comportamento contestato al dott. C. come l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. m) e ff) comportamento
consistito "nell'aver emesso di ufficio in data 18.5.2007 un decreto col quale, previa revoca della già avvenuta nomina
dell'amministratore e di tutti i provvedimenti ad essa conseguenti in quanto ritenuti privi di validità giuridica siccome verificatosi non avanti il giudice tutelare competente, presente in servizio in tale data, fissava nuovamente l'udienza per la comparizione delle parti e per l'esame del beneficiario al 2 ottobre 2007".
Provvedimento, quest'ultimo, che nella incolpazione veniva definito "del tutto abnorme in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge e senza considerare i poteri previsti dall'art. 407 c.c., comma 4, che gli avrebbero comunque consentito, ove necessario, in ogni
tempo ed anche di ufficio, di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina, e ciò senza arrecare inutile ed ingiusto danno all'anziano ed ai suoi congiunti".
2. - La sezione disciplinare ha affermato che nel comportamento del magistrato si configura appieno l'ipotesi di illecito disciplinare contestato nell'incolpazione in relazione all'art. 2, lett. ff), cioè l'ipotesi d'un provvedimento giudiziario reso con grave ed inescusabile negligenza ed in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio di cui al precedente art. 1 del D. Lgs. 109 del 2006. Ha considerato che il requisito della gravità andava colto, nel caso, piuttosto che nella rilevanza dell'errore nell'approccio giurisdizionale e nel peso che il provvedimento aveva avuto nella vicenda giudiziaria sottostante, appunto nel comportamento del magistrato e nel suo disvalore deontologico, per il suo contrasto con doveri fondamentali, quali la correttezza nei rapporti con altri magistrati dell'ufficio e l'equilibrio, che sempre deve assistere l'estensore di un. provvedimento giurisdizionale. Ha ritenuto la sezione disciplinare che il comportamento era da considerare inescusabile sotto l'aspetto del non riuscire a trovare giustificazione, dato il suo evidente contrasto con i doveri che il magistrato deve osservare nell'esercizio delle sue funzioni, quali sono fissati dal D.Lgs. 109 del 2006, art.

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