Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2019, n. 28213
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOCOSO GIUSEPPE JOSEF nato il 09/01/1969 avverso l'ordinanza del 27/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTA UCIA3N,_ letteAseRtite le conclusioni del PG P. Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di J F di conversione della pena dell'ergastolo in quella detentiva temporanea di anni trenta di reclusione. La Corte territoriale ha rilevato che la richiesta trae giustificazione della considerazione della incostituzionalità della pena perpetua e della disciplina del cd. ergastolo ostativo, ed ha quindi richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha decretato l'infondatezza della questione. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di J F, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte Edu che, dal 2013 in poi, ha ripetutamente affermato, dando luogo ad un diritto vivente, la necessità che, decorso in certo periodo di tempo, si riesamini concretamente la pericolosità sociale del detenuto all'ergastolo, pena la responsabilità dello Stato per violazione dell'art. 3 della Convenzione Edu. Non resta quindi che convertire la pena, in applicazione della giurisprudenza sovranazionale, o sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 4bis I. n. 354 del 1975. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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