Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/01/2023, n. 01811
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O (C.F.: PGLMRA79M18H579P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv. E Z, domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;-ricorrente principale - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in Via Gioacchino Da Fiore, 34;-controricorrente e ricorrente incidentale- avversoil decreto della Corte di appello di Catanzaro reso in data 16 ottobre 2020 (nel proced. n. 13/2020 registro equa riparazione);udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere relatore A C. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto n. 3221/2019, il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda di equa riparazione per danni non patrimoniali proposta da P con riferimento alla durata irragionevole del processo R.G.N. 13007/21 C.C. 20/09/2022 U.P 28/10/2021 C.C.24/7/2020 EQUA RIPARAZIONE penale (iscritto al n. 501046/2005 RGRN della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano) instaurato nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e art. 73, commi 1 e 1- bis, del d.P.R. n. 309/90, definito in primo grado dal Tribunale penale di Castrovillari con sentenza n. 77/2019 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 2, comma 2-sexies – lett. a), della legge n. 89/2001 secondo la quale, salvo prova contraria, si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo penale in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 2. La Corte di appello di Catanzaro, in composizione collegiale, rigettava – con provvedimento del 16 ottobre 2020 - l’opposizione proposta dal P M avverso il suddetto decreto n. 3221/2019 adottato dal giudice monocratico della stessa Corte di appello. A fondamento dell’adottata pronuncia la citata Corte dava atto, preliminarmente, che la domanda di equa riparazione proposta nel 2019 andava“ratione temporis” decisa con l’applicazione delle nuove disposizioni della legge n. 89/2001, così come introdotte dalla legge di stabilità 2016 (ovvero per effetto delle modifiche previste dall’art. 1, comma 777, lett. d), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016). A tal proposito, perciò, si osservava che – avuto riguardo alla formulata domanda di equa riparazione – si sarebbe dovuto fare riferimento esclusivo alla data di proposizione di tale domanda (8 novembre 2019) e non già alla data del fatto che aveva generato il presumibile danno, con la conseguenza che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina (come, per l’appunto, introdotta dalla legge n. 208/015), alla stregua della quale l’estinzione del reato per prescrizione comporta la presunzione d’insussistenza del danno non patrimoniale, stante l’evidente vantaggio che l’imputato consegue dalla durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, nella fattispecie non assolta, non avendo il ricorrente provveduto ad allegare circostanze in concreto idonee a vincere detta presunzione sancita “ex lege”. 3. Avverso il citato decreto ha formulato ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, il sig. P M, resistito c on controricorso – contenente ricorso incidentale basato su cinque motivi -dal Ministero della Giustizia.
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