Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2018, n. 17421

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2018, n. 17421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17421
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE RE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2017 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
liree/sentite le conclusioni del PG

CIRO ANGELILLIS

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Il difensore presente avvocato FRANCO MARCO del foro di ROMA in difesa di TE RE si riporta ai motivi. li codifensore presente avvocato STELLA ANTONELLO del foro di ROMA si associa.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa in datal8/12/2017, non accoglieva l'appello proposto nell'interesse di EL EA, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli di rigetto della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, nella forma tentata. Al ricorrente era stata applicata la misura della custodia in carcere in seguito ad aggravamento disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. a causa di reiterate trasgressioni della misura originariamente imposta, culminate in un episodio di evasione, giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, che applicava, con sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Decidendo sull'appello dell'imputato, il Tribunale di Napoli, con la richiamata ordinanza, confermava la decisione di rigetto impugnata, affermando: che erano ancora attuali le esigenze cautelari;
che nessun fatto nuovo, significativo era intervenuto nei tempo idoneo a consentire una rivalutazione delle esigenze cautelari;
che non poteva essere considerato elemento nuovo, tale da giustificare un affievolimento delle esigenze cautelari, l'asserita minusvalenza attribuita dal G.i.p. alla condotta di evasione posta in essere dall'imputato;
che tale episodio consentiva di ritenere il EL persona insofferente al rispetto delle prescrizioni imposte ed incline a delinquere.

2. Avverso la ordinanza proponeva ricorso il EL a mezzo del difensore, deducendo, nell'unico motivo di ricorso, le seguenti ragioni dì doglianza. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)/ cod. proc. pen.;
violazione degli artt. 310, 299, 276 e 125, comma 3, cod. proc. pen.;
motivazione apparente ed erronea. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima. Erano stati prospettati elementi di novità ai giudici dell'impugnazione che non erano stati adeguatamente valutati. Tali elementi erano rappresentati dal disvalore poco significativo che era stato attribuito all'episodio della evasione, dal giudice innanzi al quale si era concluso con patteggiamento il suddetto procedimento. Il Tribunale di Napoli non avrebbe tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., in base al quale, in caso di evasione si procede ad aggravamento della misura, salvo il caso della lieve entità. Si deduceva inoltre, il vizio di omessa motivazione con riferimento agli artt. 276, comma 1-ter,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi