Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 9584

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L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale. Ne consegue che, nella ipotesi di proposizione alternativa di domanda revocatoria e delle domande di simulazione o di nullità dell'atto dispositivo, l'accoglimento della prima e il rigetto delle altre (con giudicato implicito per mancato appello incidentale da parte del curatore), rende inconciliabile l'azione revocatoria con il rimedio della opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., che può essere proposta solo dal terzo che pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sul bene.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 9584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9584
Data del deposito : 12 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. R L - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28169-2013 proposto da:


VENETO BANCA SCPA

00208740266, in persona del Dirigente dottor DI S G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell'avvocato S G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S giusta procura speciale in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
FALLIMENTO GIACOBINI ALESSIO SRL IN LIQUIDAZIONE, ALESSIO IMMOBILIARE DI GIANCARLA SAVIA &
C SAS;



- intimati -


Nonché da:
FALLIMENTO GIACOBINI ALESSIO SRL in liquidazione, in persona del suo Curatore Dr. B M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO

75, presso lo studio dell'avvocato A B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -
contro


VENETO BANCA SCPA

00208740266, in persona del Dirigente, dottor DI S G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell'avvocato G S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVERIO SOLINAS giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -
e contro


VENETO BANCA SCPA

00208740266, ALESSIO IMMOBILIARE DI GIANCARLA SAVIA &
C SAS;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1210/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2013, R.G.N. 1413/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato GIANNI SAVERIO;

udito l'Avvocato A B;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia è stata introdotta ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Verbania G.E. dal Fallimento Giacobini
Alessio s.r.l. in liquidazione (di seguito, brevemente, "il Fallimento" o il Fallimento Giacobini Alessio) avverso il pignoramento immobiliare eseguito dalla Banca popolare di Intra s.p.a. (ora Veneto Banca s.c.p.a., di seguito, brevemente, "la Banca") ai danni della Alessio Immobiliare di Giancarla Savia &
C. s.a.s. (di seguito, brevemente, Alessio Immobiliare) su un complesso immobiliare in Nonio (VB), già di proprietà della fallita. Il Fallimento - premesso che la Banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della s.r.l. Giacobini Alessio sin dal gennaio 2003, per averne girato "a sofferenza" alcuni scoperti di c/c, con segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia - prospettava l'esistenza di una complessa operazione il cui effetto era stata la conversione di un credito chirografario verso la Giacobini Alessio con un credito privilegiato verso la Alessio Immobiliare (il cui socio accomandatario era il medesimo Alessio Giacobini, socio della società fallita e la socia accomandataria la moglie Savia Giancarla): ciò in quanto con atto per notaio Scalabrini del 6 giugno 2003 la Giacobini Alessio aveva alienato il suindicato complesso immobiliare in Nonio alla Alessio Immobiliare per il prezzo di Euro 1.335.000,00 (di cui solo Euro 430.000,00 erano state corrisposte, dato che l'importo di Euro 59.318,00 era stato regolato con accollo di precedente mutuo Unicredit, mentre il residuo corrispettivo di Euro 845.681,00 era stato rateizzato e mai, peraltro pagato);
mentre con contratto di mutuo fondiario, assistito da garanzia ipotecaria sul medesimo compendio immobiliare, stipulato in pari data sempre per notaio Scalabrini, la Banca aveva erogato alla Alessio Immobiliare la somma di Euro 430.000,00 per il pagamento dell'acconto del prezzo, di cui Euro 346.832,00 erano state trasferiti con bonifico del 9 luglio 2003 dalla Alessio Immobiliare alla Giacobini Alessio e contestualmente utilizzate da quest'ultima per l'estinzione delle obbligazioni verso la Banca. Il Fallimento chiedeva, dunque, previa sospensione dell'esecuzione, la pronuncia di nullità per mancanza di causa ai sensi dell'art.1418 cod. civ. ovvero di simulazione o di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e L. Fall., art. 66, dei suindicati atti di
compravendita immobiliare e di mutuo fondiario (o in subordine del solo atto di costituzione di ipoteca), con accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili che ne costituivano l'oggetto e la condanna della Alessio Immobiliare alla loro restituzione o, in caso di trasferimento a terzi, al pagamento del controvalore pari a Euro 1.335.000,00 oltre IVA e dichiarazione di nullità o inefficacia del pignoramento.
Definita la fase cautelare con il diniego della sospensione dell'esecuzione e incardinato il giudizio di merito, si costituiva solo la Banca, per contestare tutte le domande, rimanendo, invece, contumace la Alessio Immobiliare. In particolare la Banca deduceva, in fatto, che il credito verso la società poi fallita era assistito da due ipoteche di L. 700.000.000 e L. 500.000.000 e che le somme mutuate alla Alessio Immobiliare era state destinate all'estinzione anche di debiti della Giacobini Alessio nei confronti di soggetti diversi dalla Banca;
contestava la legittimazione del Fallimento all'azione ex art. 619 cod. civ. e, comunque, l'ammissibilità e fondatezza di tutte le domande.
La causa era decisa con sentenza n. Ili del 2011, con la quale l'adito Tribunale di Verbania, ritenuta la legittimazione del Fallimento all'azione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. perché titolare di un diritto restitutorio, ma, esclusa la ricorrenza dei presupposti dell'azione di nullità e di simulazione assoluta della compravendita, dichiarava l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto di compravendita immobiliare del 6 giugno 2003, nonché l'inopponibilità al Fallimento della garanzia ipotecaria, costituita in base al collegato contratto di mutuo fondiario;
dichiarava, quindi, la nullità del pignoramento opposto.
La decisione, gravata da impugnazione della Banca, nella persistente contumacia della Alessio Immobiliare, era confermata dalla Corte di appello di Torino, la quale con sentenza n. 1210 in data 3 giugno 2013 rigettava l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Veneto Banca s.c.p.a., svolgendo cinque motivi.
Ha resistito il Fallimento, depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente ha replicato con controricorso avverso ricorso incidentale.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dall'altra parte intimata Alessio Immobiliare.
Sono state depositate memorie da parte di entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I ricorsi, proposti in via principale e incidentale condizionata avverso la medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2. Gli argomenti salienti su cui si basa la decisione impugnata sono i seguenti:
in punto di legittimazione all'opposizione di terzi, l'azione ex art. 619 cod. proc. civ. è stata ritenuta ammissibile, in considerazione
del carattere esemplificativo dell'indicazione proprietà o altro diritto reale contenuta nell'art. 619 cod. proc. civ., nonché per il rilievo che la Curatela agiva in forza della legittimazione accordatale dalla L. Fall., art. 66 per fare dichiarare inefficace l'atto del fallito, mirando alla reintegrazione della garanzia patrimoniale con l'assoggettabilità del bene ad esecuzione e quindi alla sua liquidazione fallimentare;

con riguardo ai presupposti della revocatoria della compravendita, si è ravvisato il pregiudizio dei creditori, in ragione della diminuite probabilità nella realizzazione delle ragioni creditorie, nonché la consapevolezza di entrambi i contraenti del pregiudizio arrecato, in considerazione della identità delle compagini sociali e del rapporto di coniugio esistente tra i soci;
la Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che la diversità soggettiva (tra le parti contraenti della compravendita rispetto a quelle del mutuo) non fosse di ostacolo alla prefigurazione del collegamento negoziale tra gli stessi atti, siccome entrambi funzionalmente connessi e interdipendenti, sì da consentire l'estinzione della sofferenza in conto corrente della Giacobini Alessio s.r.l. nei confronti della Banca, con contemporanea acquisizione da parte della stessa Banca di una (maggiore) garanzia ipotecaria nei confronti della Alessio Immobiliare;
donde la ritenuta inefficacia dell'intera operazione di finanziamento fondiario nel suo complesso e, quindi, anche dell'ipoteca ad essa accedente, con conseguente esclusione del consolidamento breve ai sensi dell'art. 39 T.U.B.;

in punto di opponibilità della sentenza di revoca al creditore ipotecario, si è evidenziato che il disposto dell'art. 2652 cod. civ., n. 5 fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso in buona
fede in base ad atti trascritti o iscritti anteriormente alla domanda di revoca, laddove nella specie la mutuante non era in buona fede, perché a conoscenza della situazione dell'alienante, già segnalata alla Centrale Rischi e perché autrice dell'operazione di finanziamento, per trarne il vantaggio di una maggiore garanzia ipotecaria su beni immobili rispetto a quella vantata con le ipoteche preesistenti;

infine, in punto di nullità del pignoramento, si è ritenuto che, in dipendenza dell'inefficacia della complessiva operazione immobiliare, era venuta meno la possibilità di esperimento della procedura esecutiva individuale, in dipendenza di quella concorsuale a norma della L. Fall., art. 51. 3. RICORSO PRINCIPALE.

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