Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 01031
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Testo completo
la seguente SENTENZA \ A!) sul ricorso iscritto al n. 26453/2016 proposto da: TOP NOLO s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R M ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola D'Amico in Roma, Viale delle Provincie n. 114B23;
- ricorrente -
Contro
COMUNE DI SORA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M Q ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. M d C in Roma, Via di Torrenova 220/A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1721/39/16 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 1/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. S P;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. S D M, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 1721/39/16, depositata il 1°/4/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (CTR), rigettava l'appello proposto dalla TOP NOLO s.r.l. e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che, previa riduzione in autotutela dell'importo oggetto di accertamento da parte dell'ente comunale, aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2005-2010 emessi per mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito a attività industriale e magazzino. In particolare, la CTR ha rigettato: l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Sora, in ragione della non perentorietà del termine ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992;
il dedotto difetto di motivazione e di prova imposto all'ente locale in sede di accertamento del tributo;
l'eccepita abrogazione della TARSU per l'anno 2010;
la pretesa incomprensibilità dei calcoli delle somme dovute.
2. Avverso tale sentenza la TOP NOLO s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
3. Il Comune di Sora ha depositato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la TOP NOLO s.r.l. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e artt. 16 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnata per non essere pervenuto al difensore della ricorrente l'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992.2. Con il secondo motivo la contribuente
- ricorrente -
Contro
COMUNE DI SORA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M Q ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. M d C in Roma, Via di Torrenova 220/A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1721/39/16 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 1/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. S P;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. S D M, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 1721/39/16, depositata il 1°/4/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (CTR), rigettava l'appello proposto dalla TOP NOLO s.r.l. e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che, previa riduzione in autotutela dell'importo oggetto di accertamento da parte dell'ente comunale, aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2005-2010 emessi per mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito a attività industriale e magazzino. In particolare, la CTR ha rigettato: l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Sora, in ragione della non perentorietà del termine ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992;
il dedotto difetto di motivazione e di prova imposto all'ente locale in sede di accertamento del tributo;
l'eccepita abrogazione della TARSU per l'anno 2010;
la pretesa incomprensibilità dei calcoli delle somme dovute.
2. Avverso tale sentenza la TOP NOLO s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
3. Il Comune di Sora ha depositato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la TOP NOLO s.r.l. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e artt. 16 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnata per non essere pervenuto al difensore della ricorrente l'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992.2. Con il secondo motivo la contribuente
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