Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/07/2019, n. 20381

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/07/2019, n. 20381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20381
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

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ORDINANZA

6—eue ,2cY3 sul ricorso 17427-2015 proposto da: L R, difensore di se stesso nonché rappresentato e difeso dall'Avvocato A B presso il cui studio a Roma, via Pistoia 6, elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA, rappresentato e difeso dall'Avvocato S C, presso il cui studio a Roma, viale Mazzini 114/B, elettivamente domicilia per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 527/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 12/2/2019 dal Consigliere Dott. G D;

FATTI DI CAUSA

Il Comune di San Marco Evangelista, con atto di citazione notificato il 29/11/2004, ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Santa Maria C.V. gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. R L, della somma di C. 5.945,21, oltre spese ed accessori, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte da quest'ultimo, quale difensore dell'ente, nel giudizio definito dalla sentenza n. 1364/2003 del TAR Campania. Il Comune, a sostegno dell'opposizione, ha, in sostanza, dedotto l'insussistenza del diritto al compenso richiesto dal professionista. L'opponente, in particolare, per quanto ancora rileva, ha eccepito che, a seguito della convenzione stipulata con il professionista, approvata dal Comune con la delibera n. 99 del 6/6/2000, l'avv. L aveva diritto ad un compenso forfettario annuale pari a £. 20.000.000, con esclusione dal medesimo, a norma dell'art. 3, degli onorari e delle spese per i contenziosi con valore superiore a £. 150.000.000 ed, a norma dell'art. 4, delle spese vive per i contenziosi di valore superiore a £. 150.000, da corrispondersi in misura non superiore a £. 300.000 per ciascuna controversia. L'opponente, inoltre, ha eccepito la carenza della legittimazione passiva del Comune per la mancanza di copertura finanziaria relativamente al compenso nella misura superiore al quantum stabilito a titolo di spese. L'avv. L, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune. L'opposto, in particolare, ha rilevato che il valore indeterminabile della controversia in questione escludeva espressamente l'applicabilità dei criteri previsti dall'art. 4 della convenzione, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di corrispondere al professionista il compenso maturato. Il tribunale, con sentenza del 28/5/2008, ha rigettato l'opposizione. Ric. 2015 n. 17427 - Sez.

2 - CC del 12 febbraio 2019 Il Comune di San Marco Evangelista, con atto di citazione notificato il 10/3/2009, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma, sul rilievo, tra l'altro, che "le prestazioni professionali fornite (dall'avv. L erano) ricomprese nel rapporto convenzionale controverso, essendo in caso diverso nullo l'intero rapporto contrattuale relativo al giudizio per cui è stato richiesto il pagamento degli onorari". L'avv. L ha resistito al gravame eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del motivo "afferente alla presunta nullità del rapporto contrattuale intercorso tra il convenuto e l'amministrazione, avendo l'appellante formulato tale contestazione per la prima volta in appello". La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. La corte, in particolare, dopo aver condiviso il giudizio espresso dal tribunale in ordine al fatto che il dettato esplicito della convenzione non consentiva un'interpretazione diversa da quella secondo cui esulavano dal suo ambito tutte le cause di valore indeterminabile, escludendo, pertanto, ad onta delle censure espresse sul punto dal Comune, che nella convenzione in esame fossero comprese le cause che, come quella oggetto dell'incarico attribuito all'avv. L, sono di valore indeterminabile, per le quali, pertanto, occorreva procedere separatamente con la stipulazione di un autonomo contratto di patrocinio, ha esaminato e ritenuto fondato il motivo con il quale il Comune aveva dedotto che, ove si fosse ritenuto che l'incarico professionale conferito all'avv. L non era compreso nella convenzione, la mancata determinazione espressa della misura del compenso avrebbe determinato la nullità del rapporto contrattuale di mandato tra l'ente pubblico e Ric. 2015 n. 17427 - Sez.

2 - CC del 12 febbraio 2019 i ) C___-/ l'appellato e che, pertanto, la domanda proposta da quest'ultimo, in quanto formulata soltanto sulla base del mandato conferito dal Comune, avrebbe dovuto essere comunque rigettata. La corte, al riguardo, dopo aver affermato che tale eccezione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, doveva essere considerata ammissibile, anche se la questione della nullità era stata sollevata per la prima volta nel giudizio d'appello, trattandosi di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio, ha ritenuto, innanzitutto, che il rapporto contrattuale intercorso tra il Comune e l'avv. L difettasse, relativamente all'incarico in questione, della necessaria forma scritta: la corte, in particolare, ha evidenziato che il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta ad substantiam, e deve, pertanto, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Ne consegue, ha aggiunto la corte, che il solo provvedimento amministrativo di affidamento di un incarico professionale da parte della P.A. non è sufficiente a costituire il vincolo contrattuale, trattando di un mero atto amministrativo, con efficacia interna all'ente pubblico, facente parte della procedura pubblicistica destinata a sfociare nell'atto di approvazione del contratto vero e proprio. Né basta, ha aggiunto la corte, ai fini del rispetto della forma scritta ad Ric. 2015 n. 17427 - Sez.

2 - CC del 12 febbraio 2019 substantiam del contratto di patrocinio, il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. La corte, infatti, ha ritenuto sul punto non convincente l'assunto secondo il quale l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria: lo scambio del mandato (proposta) e della sottoscrizione dell'atto difensivo (accettazione) non risulta rispettoso degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 cit. i quali impongono non solo la forma scritta ma anche la formazione della volontà negoziale nell'ambito di un unico documento, nel quale siano indicate le clausole che disciplinano il rapporto e la volontà dell'Amministrazione sia manifestata dall'organo rappresentativo dell'ente. Il professionista, pertanto, non può accettare separatamente l'incarico oggetto della delibera: il contratto d'opera professionale con la P.A. dev'essere, infatti, stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare ad nutum. Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che, nella specie, un unico documento contiene sia la procura, che l'atto sottoscritto posto che la ratio del divieto del contratto a distanza tra la p.a. e il privato, al di fuori dell'unica ipotesi consentita dall'art. 17 del r.d. n. 2440 cit., non risiede nell'impossibilità di scambiarsi proposta ed accettazione ma nella necessità che le condizioni contrattuale siano espressamente regolate, come l'oggetto dell'incarico, il Ric. 2015 n. 17427 - Sez.
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