Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/10/2004, n. 20445
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di IRPEG, per effetto del combinato disposto dell'art. 58, primo comma (come sostituito dall'art. 28 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 626), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 1, primo e secondo comma, del D.L. 28 novembre 1984, n. 791 (convertito dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6), applicabili nella fattispecie "ratione temporis", gli interessi passivi non sono più ammessi in deduzione fino alla concorrenza degli interessi attivi percepiti sui titoli pubblici sottoscritti, acquistati o ricevuti in pegno od usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L., ne' se ne può tenere conto nel calcolo del rapporto, previsto dal citato art. 58, tra il totale dei redditi di impresa e quello dei redditi che non scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, mentre, per la parte che supera l'importo degli interessi passivi, anche gli interessi attivi predetti rimangono deducibili e conteggiabili ai fini del calcolo del rapporto sopra indicato. In caso di contestazione, la prova del diritto all'esenzione e, specificamente, della data di sottoscrizione, o comunque di acquisizione a qualsiasi titolo, delle obbligazioni pubbliche di cui si siano percepiti interessi, ricade sul contribuente, che a tal fine deve redigere l'apposito prospetto previsto dal citato art. 1 del D.L. n. 791 del 1984. Qualora, infine, il contribuente sia una persona giuridica, la delibera del Consiglio di amministrazione (o dell'analogo organo deliberativo) che autorizza la sottoscrizione delle obbligazioni pubbliche costituisce un atto prodromico, con efficacia meramente interna, rispetto alla sottoscrizione vera e propria, che deve essere effettuata dai competenti organi esecutivi, con la conseguenza che ciò che rileva non è il momento dell'adozione di detta deliberazione, bensì quello in cui venga data attuazione ad essa ed i titoli vengano sottoscritti dall'organo esecutivo.
Sul provvedimento
Testo completo
0e82493 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 DE POPOLO ITALIANO20 445/04 MATERIA TRIBUTARIA MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3891/02 Dott. Ugo RIGGIO Cron. 33521 Consigliere Dott. Enrico PAPA ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Enrico MONACI Rel. Consigliere Ud. 23/06/04 Dott. Stefano - Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 82493 sul ricorso proposto da: persona del MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in domiciliato in ROMA VIA DEI Ministro pro-tempore, 12, PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2004 1695
contro
-1- CASSA di RISPARMIO DI MODENA, incorporata dalla ROLO BANCA 1473 s.p.a, in persona del legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA BIANCHI, giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 128/00 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 12/12/00;7 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/04 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato COGGIATI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. -2- K . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione da parte della contribuente Cassa di Risparmio di MO (divenuta poi CARIMONTE S.p.A., e successivamente ROLO BANCA S.p.A.) del silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di rimborso delle maggiori somme, di L.
6.321.694 per ILOR e di L.17.557.042 per IRPEG, relative all'esercizio nel 1988 e corrisposte sugli interessi attivi provenienti da certificati di credito del Tesoro quinquennali spettanti in forza della legge 27.3.1985, n.103, che regolava il pagamento da parte dello Stato dei debiti verso i tesorieri delle Unità Sanitarie Locali, mediante il rilascio di titoli, con valuta 1.1.1985, ed interessi allineati a quelli di mercato. La banca sosteneva di avere acquistato i titoli prima del decreto legge n.791, in data 28.11.1984, che avrebbe abolito il regime di esenzione degli interessi. Il ricorso veniva accolto dalla commissione di primo grado, che riteneva provato che i titoli fossero stati acquistati prima del decreto che aveva abolito l'esenzione degli interessi, e che veniva confermata, con sentenza n.128, in data 13 novembre / 12 dicembre 2000, dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna. In sintesi la sentenza argomentava: a) che in linea di fatto era essenziale l'individuazione della data esatta in cui si era formato il rapporto, previsto dal D.L.n.41/1984, tra lo Stato ed il Tesoriere;
Corte Suprema di Cassazione - udienza 24 giugno 2004 N.3891/2002 R.G. - pagine 1 di 17 1695 04 b) che il rapporto aveva natura pubblicistica;
c) che la norma conteneva già la proposta che si incontrava con la volontà della banca di concedere le anticipazioni ai creditori;
d) che di conseguenza non era necessaria la comunicazione al Ministero del Tesoro e l'accettazione da parte di quest'ultimo;
e) che la deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la volontà della banca di concedere le anticipazioni ai creditori delle Unità Sanitarie Locali dovevano considerarsi rispettivamente momento di perfezionamento del contratto e di soddisfacimento dell'obbligo in esso contenuto.
2. Con atto notificato in data 21-22 gennaio 2002, in termini, presso il difensore costituito, alla Cassa di Risparmio di MO, divenuta nel frattempo ROLO BANCA 1473, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Finanze proponevano ricorso per cassazione con un motivo. Con atto notificato il 28 febbraio 2002, Si costituiva la ROLO BANCA S.p.A. - quale società incorporante della CARIMONTE S.p.A., a sua volta conferitaria dell'azienda bancaria già di proprietà della Cassa di Risparmio di MO - resistendo al ricorso. Corte Suprema di Cassazione - udienza 24 giugno 2004 N.3891/2002 R.G. - pagine 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'amministrazione finanziaria eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 del D.L. n.791/1984, convertito in legge n.6/1985, nonché l'omessa, erronea e/o insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Il ricorso argomenta che l'art.1 del decreto imponeva che la data di acquisizione fosse certa e non lasciava spazio ad F alcuna interpretazione. Invece la Cassa di Risparmio di MO non aveva mai documentato la data di acquisto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali 1985-1990 con decorrenza degli interessi dal primo gennaio 1985. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione della banca avevano una rilevanza esclusivamente interna, e, soprattutto, non erano sufficienti ad individuare con certezza la data di acquisto dei certificati, operazione per la quale era necessaria la sottoscrizione delle cedole o l'esistenza di un titolo. Inoltre l'adesione alla sottoscrizione avrebbe impegnato solo l'istituto, mentre nel ricorso mancava ogni riferimento alla data di rilascio dei titoli ai sensi della legge n.103/85 a regolazione dei debiti assunti. I ricorrenti sottolineano, infine, che alla data di entrata in vigore del decreto legge n.791/84 i titoli obbligazionari non Corte Suprema di Cassazione udienza 24 giugno 2004 N.3891/2002 R.G. - pagine 3 di 17 erano ancora stati emessi perché la relativa autorizzazione era contenuta in un decreto legge successivo, quello n.8/1985. 2. Nel controricorso la resistente sostiene che il motivo di ricorso sarebbe inconferente, inammissibile ed infondato. Insistendo sul punto della mancata prova della data di acquisto dei titoli l'amministrazione ricorrente solleciterebbe un inammissibile controllo di merito della decisione. f ' Si tratterebbe, infatti, di una questione di merito solamente di fatto, il cui esame non era più ammesso in sede di legittimità. La sentenza, del resto, avrebbe fornito sul punto un'esauriente ed adeguata motivazione.
3. Il ricorso dell'amministrazione finanziaria è fondato e merita accoglimento. Le norme che interessano ai fini della soluzione della problematica posta dalla ricorrente sono innanzi tutto quelle contenute in due distinti decreti legge emanati. Nel 1984 il legislatore aveva predisposto, con il decreto legge 28 marzo 1984, n.41, un sistema per il ripianamento dei debiti delle unità sanitarie locali. A questo primo decreto n.41/1984 fecero seguito una serie di altri decreti leggi (quelli 26 maggio 1984, n.158, 25 luglio 1984, n.371, 21 settembre 1984, n.597, e 28 novembre 1984, n.790) di contenuto similare (almeno per quanto ora interessa), fino al Corte Suprema di Cassazione - udienza 24 giugno 2004 N.3891/2002 R.G. - pagine 4 di 17 decreto legge 25 gennaio 1985, n.8, quest'ultimo convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n.103. Questo testo come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione era l'unico rimasto in vigore e costituiva la normativa vigente nel periodo fiscale di riferimento, vale a dire nel 1988,