Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2005, n. 6255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'art. 9 - bis, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, che - innovando la disciplina previgente - ha consentito ai datori di lavoro l'assunzione diretta dei lavoratori e imposto l'obbligo di comunicazione all'ufficio di collocamento dei nominativi dei lavoratori assunti, non è in contrasto con l'ordinamento comunitario, ed in particolare con l'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia della Comunità europea (decisione 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96, e 8 giugno 2000, resa nella causa n. 258/98), atteso che non interferisce con la libertà di intermediazione nel mercato del lavoro e risponde, invece, a pubbliche esigenze di informazione e controllo del suddetto mercato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2005, n. 6255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6255
Data del deposito : 23 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGEN 21 SAS in persona del suo legale rappresentante pro tempore socia accomandataria IL AR già CONSUL SERVICE SAS di ER M. RO, LE UI in proprio, AR IL in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato DALL'ARA GIAN PIETRO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 628/02 del Tribunale di FERRARA, depositata il 22/08/02 - R.G.N. 301/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/05 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.1.2001 al Tribunale di Ferrara, la società Consul Service 21 s.a.s. di ER IA TA (già Consul Service 21 s.n.c.) nonché GI AL e HI VI in proprio, proponevano opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 010153, n. 010154 e n. 010155 emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara - notificate il 30.12.2000 alla società, quale obbligata solidale, ed alle persone fisiche quali diretti responsabili - con le quali erano state irrogate sanzioni amministrative per la violazione, rispettivamente, dell'art. 9 bis comma 2 del d.l. n. 510 del 1996 convertito in legge n. 608 del 1996, dell'art. 9 bis comma 3 della medesima legge e dell'art. 5 della legge n. 112 del 1935, come modificato dall'art. 8 della legge n. 758 del 1994. A sostegno dell'opposizione gli opponenti denunciavano il difetto di motivazione dell'ingiunzione ed il contrasto delle norme richiamate dalla DPL con l'art. 86 del Trattato CE;
sostenevano che il sig. GI AU aveva svolto un periodo di praticantato presso gli uffici della società al fine di ottenere l'iscrizione all'albo dei mediatori e che tra il GI e la società non era mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice del lavoro, con sentenze resa il 27.6.2002, rigettava l'opposizione. Il giudice osservava che l'obbligo della motivazione doveva ritenersi soddisfatto anche in maniera sintetica senza necessità di prendere in esame e respingere tutte le argomentazioni difensive degli intimati;
riteneva quindi che le norme richiamate nell'ingiunzione, concernenti l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'UPL entro cinque giorni l'avvenuta assunzione di lavoratore, diversamente dalla abrogata legge n. 264 del 1949, non erano in contrasto con l'art. 86 del Trattato CE che sanciva il divieto di monopolio nell'avviamento al lavoro;
assumeva che le dichiarazioni rese dal RO agli ispettori del lavoro, e contenute nel verbale del 12.2.1998, erano pienamente utilizzabili in quanto il lavoratore non aveva un interesse giuridico a partecipare al giudizio;
osservava che le testimonianze assunte inducevano a ritenere sussistente il rapporto di lavoro subordinato del RO con la società. Per la cassazione di tale sentenza L'Agenzia 21 s.a.s. (già Consul Service 21 sas) GI AL e VI HI hanno proposito ricorso con cinque motivi. La Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi