Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/09/2021, n. 26557

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/09/2021, n. 26557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26557
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente ordinanza ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 20561/2020 proposto da: IMMOBILIARE PONTICELLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI NAPOLI, MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

- intimati -

nonché da SIDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F;
- ricorrente successivo -

contro

COMUNE DI NAPOLI,

- intimato -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. n. 2438/2020 pendente al Tribunale di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere A P L;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha chiesto che la Suprema Corte di Cassazione dichiari inammissibile i proposti regolamenti preventivi. RILEVATO che la Immobiliare P Srl, con ricorso in data 28 gennaio 2020, agiva davanti al TAR Campania per l'annullamento della nota del 16 gennaio 2020, e degli atti presupposti, con la quale il Comune di Napoli le aveva comunicato l'escussione della polizza fideiussoria n. 7052201, prestata a garanzia del pagamento delle somme dovute per oneri di urbanizzazione e penali pattuite in base a una convenzione di lottizzazione per l'attuazione del piano urbanistico «ex Breglia»;
che la stessa società, con ricorso in data 31 gennaio 2020, proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli un ricorso ex art. 700 c.p.c. «anticipatorio del successivo giudizio di merito» con cui chiedeva di sospendere l'efficacia della medesima nota del Comune di Napoli e, in via subordinata, di accertare l'insussistenza dei presupposti per disporre l'escussione;
che il TAR Campania, con sentenza dell'8 giugno 2020, declinava la giurisdizione, rilevando che l'atto impugnato ineriva ad un rapporto di garanzia autonomo rispetto al rapporto principale intercorrente con l'amministrazione, volto a tenere indenne il creditore (Comune di Napoli) dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e, dunque, sfuggiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto privatistico nel quale l'amministrazione agiva senza esercitare poteri pubblici, neppure mediatamente;
che analoghi ricorsi erano proposti dalla società Sidi Srl, rispetto alla polizza fideiussoria n. 4925355/040, in data 28 gennaio 2020 dinanzi al TAR Campania (che declinava la giurisdizione con sentenza del 27 maggio 2020) e al Tribunale di Napoli, ex art. 700 c.p.c., in data 31 gennaio 2020;
che nell'ambito dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli (proc. rg. 2435/2020 e 2438/2020) la Immobiliare P e la Sidi propongono separati ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione con cui chiedono di dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in relazione al profilo inerente all'accertamento del rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) o lett. a), n. 2, c.p.a.;
che il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva;
che il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
che la Immobiliare P ha depositato memoria;
che entrambi i regolamenti sono stati proposti nell'ambito di procedimenti cautelari ante causam («anticipatori dei successivi giudizi di merito») e con riferimento ad essi;
che trova applicazione il principio, ripetutamente affermato, secondo il quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari di tal genere, poiché, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C. (SU n. 8774 e 21761 del 2021, n. 14041 del 2014, n. 1144 del 2007);
che non è pertinente la giurisprudenza (SU n. 12861 del 2020) invocata dalla Immobiliare P nella memoria a sostegno della ammissibilità del regolamento preventivo nel corso del procedimento cautelare: se è vero che la proposizione del regolamento non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare, ciò non vuol dire che il regolamento sia sempre ammissibile nella fase cautelare, occorrendo pur sempre che sia stato incardinato il giudizio di merito contestualmente o (come nel caso esaminato nel precedente poc'anzi indicato) conseguentemente al procedimento ex art. 700 c.p.c., diversamente da quanto accaduto nella fattispecie in esame;
che non è fondato neppure l'argomento svolto nella memoria di Immobiliare P, secondo cui la fase d'urgenza si sarebbe conclusa con una pronuncia provvisoria (decreto n. 497/2020) del Tribunale di Napoli di sospensione dell'efficacia del provvedimento di escussione della polizza: infatti, la richiesta di regolamento alle Sezioni unite può essere formulata «finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado» (art. 41 c.p.c.), ciò richiedendo necessariamente (come precisato da Cass. SU n. 11220 del 2019 in fattispecie possessoria, ma con riferimento ai procedimenti cautelari in genere) che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado, circostanza quest'ultima non desumibile dalla mera pronuncia di un decreto (inaudita altera parte) in fase cautelare, seppure con fissazione di una udienza per il prosieguo;che le spese della presente fase saranno regolate dai giudici di merito.
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