Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2018, n. 22406

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Massime1

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2018, n. 22406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22406
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

22 40 6- 1 8 REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Signori magistrati : Dott. R R - Primo Presidente f.f. Dott. C P -Presidente Sezione - Presidente SezioneDott. G AO Dott. Giuseppe BRONZINI - Consigliere CAMPANILE - Consigliere relatore Dott. P Dott. D C - Consigliere е м. Dott. L G L - Consigliere Dott. E L B - Consigliere Reg.G. 24033/2016 Dott. A S - Consigliere Cron. 22406 ha pronunciato la seguente: ORDINANZA C.C.

7.11.2017 sul ricorso iscritto al n. 24033/2016 R.G. per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da: G VZO elettivamente domiciliato in Roma, via Bisagno, n. 14, presso lo stu- dio dell'avv. G C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti F G e I S

- ricorrente -

699 1

contro

B G PA rappresentata e difeso dall'avv. B C, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 9, presso la studio dell'avv. C O- risio

- controricorrente -

contro

FENTO AMIA S.P.A. rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso la studio dell'avv. Donatella Rossi

- controricorrente -

contro

G VO rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- controricorrente -

contro

SEGRETO MARIA rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco, con domicilio eletto in Roma, viale Santa Teresa, n. 23, presso la studio dell'avv. Paolo Grimaldi

- controricorrente -

e nei confronti di COMUNE DI PALERMO CANZONERI ANGELO ARCUDI FRANCESCO 2 MENDOLA GAETANO G VO COLIMBERTI ORAZIO COSTANZA GIUSEPPE GIUFFRE' ANTONIO TRIOLO ELIDE GIOVANNA TRIOLO VITO NAPOLI DOMENICO ACE EUROPEAN GROUP LTD GARRAFFA GOFFREDO

- intimati -

in relazione al procedimento pendente davanti al Tribunale di Paler- mo, R.G. n. 8653/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2017 dal Consigliere dott. P Campanile;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del So- stituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Palermo se- zione specializzata in materia di impresa, concernente l'azione propo- sta dai commissari straordinari della S.p.a. AMIA, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486, 2497, 2394 bis, 2396, 2047 e 2043 3 cod. civ e dell'art. 146 L. F. nei confronti degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale e del revisore dei conti della società stessa, nonché del Comune di Palermo, Vincenzo Galioto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, affidato ad unico e articolato motivo, cui resistono con controricorso il Fallimento di AMIA S.p.a. e, sostanzialmente aderendo alle prospettazioni del ricorrente, Paola Barbasso Gattuso, Vincenzo Gargano e Maria Segreto.

2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il quale ha con- cluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il ricorrente, il Fallimento AMIA e la Gattuso hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, premesso che l'oggetto sociale della S.p.a. AMIA con- sisteva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e nell'esecuzione dei lavori stradali nell'abitato, ha richiamato le norme statutarie, risultanti dalle modifiche apportate con delibera del 21 di- cembre 2006, in virtù delle quali il Comune di Palermo, unico socio, che avrebbe potuto cedere una aliquota ad altre istituzioni pubbliche al fine di rendere possibile l'affidamento in house su un territorio più vasto di quello comunale>> (circostanza, per altro, mai verifica- tasi), esercitava nella società < un controllo analogo a quello eserci- tato sui propri servizi >>. Rilevato che in base allo statuto preceden- temente in vigore - che prevedeva l'astratta possibilità di una parte- cipazione privata, in via minoritaria, al capitale della società - la so- cietà AMIA, in assenza dell'effettiva partecipazione privata al capitale, dovesse considerarsi in house anche in relazione al periodo anteriore alle modifiche apportate con la richiamata delibera dell'anno 2006, il 4 ricorrente afferma che l'accertamento della responsabilità degli am- ministratori e degli altri soggetti chiamati in giudizio sarebbe intera- mente devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Il Fallimento della S.p.a. AMIA ha contestato la fondatezza del ri- corso, principalmente eccependo l'insussistenza, sulla base di specifi- che previsioni statutarie, con particolare riferimento alla possibilità della cessione a privati di partecipazioni societarie, dei presupposti per la qualificazione della società fallita come in house. Ha poi osser- vato che in ogni caso l'intervenuta declaratoria del fallimento non po- trebbe non comportare l'applicabilità dell'art. 146 L.F., ponendo in evidenza la possibilità di un concorso fra la

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