Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/05/2022, n. 18778

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/05/2022, n. 18778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18778
Data del deposito : 12 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M G nato a PALERMO il 29/0.1./1966 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. G M ricorre avverso l'ordinanza del 12 marzo 2021 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino al mese di dicembre 2001 in Palermo, giudicato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 23 dicembre 2010, definitiva il 10 aprile 2015;
2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso dal 22 gennaio 2008 al mese di ottobre 2012 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 17 maggio 2016, definitiva il 24 ottobre 2017. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati erano stati commessi in un arco temporale continuo, in regime di progressione criminale, con condotte eterogenee.
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