Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2010, n. 12517
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. ODDO SI - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA VI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell?Avvocato Padroni Rosalba, dalla quale e? rappresentato e difeso, unitamente all?Avvocato Fernando Aristei Strippoli, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente ?
contro
NA AN, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell?Avvocato Antinucci SI, dal quale e? rappresentato e difeso per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente ?
e nei confronti di:
NA LS;
- intimata ?
avverso la sentenza della Corte d?appello di Roma n. 2742/04, depositata in data 9 giugno 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;
sentiti, per il ricorrente, gli Avvocati Fernando Aristei Strippoli e Rosalba Padroni, i quali hanno chiesto l?accoglimento del ricorso;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marinelli VI, che ha chiesto l?accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 febbraio 2000, il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da VI LI nei confronti dei fratelli ND ed SA, volta a sentir dichiarare che egli era proprietario esclusivo di un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Civitavecchia, localita? Sterpato, concesso al padre SI LI dall?Ente Maremma con atto del 10 agosto 1956. Il Tribunale osservava, da un lato, che la designazione dell?attore fatta dai fratelli ND ed SA all?Ente Maremma dopo il decesso del genitore, non aveva altra finalita? che quella di regolarizzare il rapporto concessorio, ma non assumeva rilevanza ai fini della rivendica perseguita dal medesimo attore, anche perche?
ciascun coerede aveva inteso conservare i propri diritti successori sull?intero asse relitto;
dall?altro, che l?usucapione, anche abbreviata, non risultava essere stata provata.
Avverso questa sentenza VI LI proponeva gravame, cui resistevano ND ed SA LI.
La Corte d?appello di Roma, con sentenza depositata il 9 giugno 2004, ha rigettato l?appello. Quanto ai primi tre motivi di gravame, la Corte territoriale ne affermava la infondatezza osservando che l?originario assegnatario del fondo, padre delle parti, aveva riscattato il compendio con atto del 16 maggio 1972, divenendone in tal modo proprietario esclusivo, sicche? la designazione dell?appellante, da parte dei fratelli, quale soggetto subentrato all?originario assegnatario deceduto non poteva avere alcun effetto traslativo del compendio stesso in favore dell?appellante, ne? di rinuncia degli appellati coeredi in favore dell?appellante. L?atto del 1978 doveva invero essere interpretato come un accordo diretto a regolare la futura divisione dell?asse, tanto che nel medesimo atto i contraenti ebbero a precisare che ?i diritti di ciascuno spettanti sull?intero asse ereditario verranno soddisfatti con idoneo atto di divisione?. Del resto l?appellante, in occasione della denuncia di successione, ebbe ad indicare oltre a se? medesimo, gli appellati quali proprietari per un terzo ciascuno.
Ne? poteva giovare all?appellante il riferimento alla