Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2022, n. 03545
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: NG AN nato il [...] avverso la sentenza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/s/e)Afte le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a GH AW la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.;
ha disposto la restituzione dell'autolavaggio nel quale era impiegata la manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento perché appartenente a soggetto estraneo al reato.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando la violazione dell'art. 603-bis 2 cod. pen. per omessa statuizione del giudicante in ordine alla prevista confisca obbligatoria.
3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo connotato da genericità. Il P.G. ricorrente, pur avendo lamentato l'omessa applicazione della confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis 2 cod. pen., non ha allegato elementi suscettibili di rivelare la ricorrenza delle condizioni per l'adozione della misura nel caso concreto;
in particolare, non ha indicato l'entità del profitto