Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 04053

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 04053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04053
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o il suo difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale ha osservato che, essendosi il sinistro verificato nel perimetro del Parco Nazionale della Maiella, era l'Ente Gestore del Parco e non la Regione Abruzzo a dover rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici ivi stanziati ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 10 del 2003. 3. Avverso tale pronuncia M L propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

3.1. Il ricorso - previa proposta - è stato inizialmente avviato per la trattazione in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., avanti alla Sesta - 3 Sezione Civile. All'esito dell'adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 10609 del 1 aprile 2022, il Collegio ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile 3.2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. Si duole della novità della questione trattata dal giudice in quanto la Regione Abruzzo, sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in favore della Provincia ai sensi della I. 157 del 1992, senza fare alcun riferimento all'Ente Parco. Il giudice di merito, pertanto, richiamando l'art 5 della L. R. 10 del 2003 e la conseguente legittimazione passiva dell'ente parco, avrebbe statuito su una questione rilevata d'ufficio senza tuttavia concedere alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie scritte, impendo loro l'esercizio del diritto di difesa. Osserva altresì che lo stesso Giudice aveva, in caso analogo, confermato la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, non avendo l'Ente Parco della Majella mai adottato il regolamento previsto dall'art. 1 L. n. 394 del 6 dicembre 1991. Il motivo è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata nonché dal ricorso, la Regione aveva contestato immediatamente il proprio difetto di legittimazione passiva indicando anche la legittimazione alternativa della provincia o dell'Ente Parco, pur individuando quest'ultimo in quello del Gran Sasso e non in quello del Parco della Maiella all'interno del quale si era verificato l'evento. L'eccezione è stata riproposta in sede di appello e pertanto, a differenza di quanto deduce il ricorrente, essa non aveva carattere di novità e non è stata rilevata d'ufficio. Inoltre, l'individuazione di quale sia l'ente responsabile, in luogo della Regione, è circostanza ulteriore rispetto alla quale il contraddittorio non era necessario.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. n. 157 dell'il febbraio 1992 e dart. 11 L. n. 394 del 6 dicembre 1991 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che l'Ente Parco della Maiella fosse titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica. Osserva in particolare che la Regione Abruzzo non aveva fornito alcuna prova di aver conferito il potere di gestione e controllo all'Ente Parco Nazionale della Maiella;
che quest'ultimo non aveva adottato alcun regolamento ex art. 11 L. 394 del 1991;
che alcuni commi dell'art. 1 L.R. 10 del 2003, i quali prevedevano il risarcimento o il concorso nel risarcimento dei danni per gli incidenti a veicoli e/o a persone nel territorio dei Parchi sono stati definitivamente abrogati con la L.R. 33 del 2005. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione eio falsa applicazione dell'art. 1 e 9 L. n. 157 dell'Il febbraio 1992 in combinato disposto con l'art, 2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essersi il Tribunale discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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