Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2022, n. 43236
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F D B M, nato a Varese il 02/03/1946 avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C D A, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, avv. G D T del foro di Roma e avv. P M del foro di Firenze, che insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Firenze e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato M F D B alla pena giustizia in relazione a due violazioni dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della Securitas Metronotte Toscana s.r.I., ometteva di versare entro il termine di legge previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo di 1.512.000 euro quanto al periodo di imposta 2013, e di 1.200.551 euro quanto al periodo di imposta 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di appello presso il domicilio eletto in Firenze, via Mazzini n. 18, come da dichiarazione del 30 novembre 2018, notifica che invece è stata erroneamente effettuata presso lo studio del difensore di fiducia avv. P M del foro di Firenze. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omesso avviso del giudizio di appello al codifensore di fiducia dell'imputato, avv. P M, in quanto la notifica tramite pec è stata inoltrata all'indirizzo manetti.paolo@firenze.pecavvocati.it , che si riferisce a un omonimo, mentre la pec del difensore è paolo.manetti@firenze.pecavvocati.it , come risulta dagli atti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45 cod. pen. e 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il difensore che la Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio di motivazione e in un travisamento della prova, laddove non ha considerato che l'imputato, per un verso, nei due anni successivi a quelli in contestazione non si è reso responsabile di ulteriori omessi versamenti di rilevanza penale e, per altro verso, quanto all'annualità 2014, aveva comunque versato oltre 800 mila euro prima dell'accertamento da parte dell'agenzia delle entrate: elementi che, per la difesa, sono indicativi dell'insussistenza del dolo. Oltre a ciò, la Corte di merito ha ignorato che, come risulta dalla consulenza del dott. Cantini, quanto al 2014, il tempo medio di incasso dei crediti è stato pari a 216 giorni e, inoltre, non ha considerato le iniziative adottate dall'imputato per fronteggiare le difficoltà economiche che avevano colpito la società. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito considerato il contegno collaborativo dell'imputato, che aveva spontaneamente e tempestivamente versato le prime rate, per un importo di 812.924 euro quanto all'anno di imposta del 2014. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'ad 164 cod. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento della sospensione condizionale senza tener conto che, per le annualità 2015 e 2016, non risulta che l'imputato si sia reso responsabile di altri omessi versamenti di rilevanza penale. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo la Corte di merito considerato che il profitto del reato in esame consiste nel corrispondente risparmio di spesi e, in particolare, nella disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data della scadenza del termine per il pagamento e non versate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Si osserva che, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione, la natura di una siffatta nullità è di carattere intermedio, perché essa non dà luogo a una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., bensì a una citazione viziata che non impedisce - sempre e inequivocabilmente - la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Deve sottolinearsi che il regime delle nullità riguardanti le notificazioni all'imputato è differenziato a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate. Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha ripetutamente chiarito, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione integra una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento;in tutti gli altri casi, il vizio che inficia la notificazione dà luogo ad una nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente.E' ben vero che si ritiene "mancante" non solo la notificazione totalmente omessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, non raggiunga comunque il suo scopo, perché alla nullità della notificazione si accompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato. Ma è stato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sent. n. 2818 del 24.11.2014 - rv. 262590). E ciò perché in un processo basato sull'iniziativa delle parti e governato dal principio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomalia della notificazione. In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regime intermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto altrove domicilio per le notificazioni (SU, n. 19602/2008);la notificazione eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece che presso il domicilio eletto (Cass., n. 42755 del 24/9/2014);la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale, invece che presso il difensore domiciliatario (SU, n. 119 del 2004);la notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentemente eletto a mani di persona convivente (Sez. 2, n. 19290 del 15/01/2015, dep. 11/05/2015, Hosu, Rv. 263829). Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modello di notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia la conseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito, in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere di quest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto, quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in sede d'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti .dello scostamento dal modello imposto (dalla legge o dalla volontà di parte).
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