Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/07/2022, n. 22289

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/07/2022, n. 22289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22289
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14300/2016 R.G. proposto da ALPITEL S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. C T, con domicilio eletto in Roma, presso al Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e d fesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1267/1/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 26/11/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2022 svolta dal Consigliere dott. O D M. Lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. F T, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso.

FATTI DELLA CAUSA

La società ALPITEL propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto in epigrafe indicata, con la- quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate nei tre anni antecedenti la predetta richiesta, deducendo la contribuente, sotto vari profili l'illegittimità della tassa. La decisione della CTP di Cuneo, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e non viola regole costituzionali, per cui, come hanno affermato (sentenza n. 9560/2014) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 1972/641, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". La correttezza di tale soluzione, prosegue la sentenza di secondo grado, trova anche risconto nella "sentenza della C.G.U.E. del 17/9/2015" la quale "ha analizzato diverse Direttive U.E. succedutesi (dalla 1999/5/CE alla 2009/136/CE) riguardanti le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, i servizi per le reti e di comunicazione informatiche, ha stabilito che esse (Direttive, n.d.r.)"vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è soggetto ad un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione generale e. pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione (pubblica, n. d. r.) al riguardo (V. punto n. 1 del dispositivo della cit. sentenza C.G.E.U.). L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
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