Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/02/2019, n. 05354

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/02/2019, n. 05354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05354
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA ENZO nato a CRO il 23/07/1974 avverso la sentenza del 24/10/2017 della CORTE APPELLO di CROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;

1.La Corte di appello di Catanzaro condannava il LAMANNA alle pene di giustizia per il reato di rapina aggravata.

2. Ricorreva il difensore che con due motivi di ricorso censurava la sentenza sia nella parte in cui accertava la responsabilità fondandosi sulle dichiarazioni delle persona offesa, sia nella parte in cui definiva il trattamento sanzionatorio. Il motivo che censura la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, anche con riguardo al riconoscimento dell'imputato si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove estranea al perimetro che circoscrive le competenze del giudice di legittimità Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516);
segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di merito effettuava una accurata valutazione sia della attendibilità della persona offesa che della credibilità dei contenuti accusatori dalla stessa proveniente attraverso il confronto con i dati di contesto. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Il motivo che censura la legittimità del trattamento sanzionatorio è invece inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754;
Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi