Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2022, n. 07058
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da C A, nato a Vasto il 28/02/1981 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 26/05/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale V S, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 21 febbraio 2019, assolveva A C dal reato di violazione di sigilli e confermava nei suoi confronti la condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod, pen., rideterminando la pena in misura di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa. All'imputato si contesta la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, per avere omesso di restituire all'avente diritto l'autovettura di cui era stato nominato custode giudiziario.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avv. A O, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione dell'articolo 388, comma 4, cod. pen., fattispecie inerente a materia del tutto diversa da quella sub iudice. Al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito previsionale dell'art. 388, comma 7, cod. pen.
2.2. Vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato. L'autovettura oggetto della condotta era stata sopposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale sicché non è configurabile alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 388 cod. pen., in quanto presupponenti la mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia civile. E' inoltre carente l'elemento soggettivo della fattispecie, poiché il provvedimento di restituzione del bene all'avente diritto non è mai stato notificato all'imputato, che ne era venuto a conoscenza solo dopo il nuovo sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto.
2.3. Violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis, 61, comma 1, n. 2, e 133 cod. pen. La Corte ha illegittimamente proceduto a giudizio di bilanciamento dell' l'aggravante della connessione teleologica di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche, benché automaticamente caducata, tale aggravante, per effetto della pronunzia assolutoria dal reato di cui al capo 2
SENTENZA
Sul ricorso proposto da C A, nato a Vasto il 28/02/1981 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 26/05/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale V S, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 21 febbraio 2019, assolveva A C dal reato di violazione di sigilli e confermava nei suoi confronti la condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod, pen., rideterminando la pena in misura di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa. All'imputato si contesta la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, per avere omesso di restituire all'avente diritto l'autovettura di cui era stato nominato custode giudiziario.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avv. A O, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione dell'articolo 388, comma 4, cod. pen., fattispecie inerente a materia del tutto diversa da quella sub iudice. Al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito previsionale dell'art. 388, comma 7, cod. pen.
2.2. Vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato. L'autovettura oggetto della condotta era stata sopposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale sicché non è configurabile alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 388 cod. pen., in quanto presupponenti la mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia civile. E' inoltre carente l'elemento soggettivo della fattispecie, poiché il provvedimento di restituzione del bene all'avente diritto non è mai stato notificato all'imputato, che ne era venuto a conoscenza solo dopo il nuovo sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto.
2.3. Violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis, 61, comma 1, n. 2, e 133 cod. pen. La Corte ha illegittimamente proceduto a giudizio di bilanciamento dell' l'aggravante della connessione teleologica di cui all'articolo 61, n. 2, cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche, benché automaticamente caducata, tale aggravante, per effetto della pronunzia assolutoria dal reato di cui al capo 2
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