Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2005, n. 1998
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
L'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi ed anche se il passaggio ad altro compartimento sia avvenuto a seguito di vittoria in un nuovo concorso.
Con riguardo ai giudizi in corso, in cui sia parte la Ferrovie dello Stato SpA, il subentro nei rapporti attivi e passivi della Rete Ferroviaria Italiana SpA integra una successione a titolo universale ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., con conseguente legittimazione del successore ad impugnare la sentenza e proseguire il processo, mentre è irrilevante a tal fine la successiva cessione di parte della società a Trenitalia SpA perché, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA, MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato F B, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
M C, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato C A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E L, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26991/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/07/01 R.G.N. 38669/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/10/04 dal Consigliere Dott. F A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, M Claudio, macchinista in servizio presso il deposito di Milano dal 16/4/86, assunto poi presso il deposito di Roma il 16/7/87 a seguito di pubblico concorso, proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stata rigettata la sua domanda, proposta nei confronti della Ferrovie dello Stato Spa per il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella sesta categoria con profilo professionale di macchinista a decorrere dal 16/4/90, al compimento di quattro anni nella 5^ qualifica ai sensi del CCNL 5/2/88, e quindi per la condanna della società al detto inquadramento ed alla ricostruzione della carriera, oltre al pagamento della somma di L. 634.612 ed accessori. La società contrastava il gravame, ma il Tribunale, con sentenza dell'11/7/01, l'accoglieva sul rilievo che pacifico in causa era che il lavoratore assunto il 16 aprile 1986 presso il deposito locomotive di Milano Smistamento, quale idoneo nel concorso pubblico per macchinista IP, fu chiamato, quale idoneo in altro concorso pubblico, sempre come macchinista, presso il compartimento di Roma in data 16/7/87, conservando l'inquadramento in 5^ categoria. L'art. 2 della L. n. 564/81 prevedeva che "nei casi di passaggio nell'ambito della
stessa categoria per cambio di profilo...nonché ai vincitori di concorsi pubblici...si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale...e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica...";il medesimo principio era ribadito nel comma successivo nel caso di vincitori di pubblici concorsi provenienti da profili professionali di categoria superiore. Da questa normativa emergeva un principio di utilità ai fini dell'ulteriore progressione economica dell'anzianità maturata nella originaria categoria di appartenenza per dipendenti delle Ferrovie che risultassero vincitori di concorsi per profili di categoria uguale o inferiore a quella di provenienza;veniva così privilegiata la esperienza professionale acquisita con l'espletamento di fatto di mansioni inerenti alla categoria inferiore e nessun rilievo poteva avere il fatto che le mansioni fossero identiche, sussistendo anche in questo caso la medesima ratio: se era utile l'anzianità di servizio maturata prima della nomina a seguito di concorso bandito dal medesimo datore di lavoro quando il profilo, pur della medesima categoria, fosse diverso, a maggior ragione doveva essere utile nel caso in cui il profilo professionale fosse il medesimo e quindi la professionalità acquisita fosse ancor più specifica ed approfondita. La norma quindi era applicabile anche al caso di specie, perché la promozione era correlata alla professionalità già acquisita nella qualifica e non certo al luogo in cui era stata prestata l'attività. Nessun rilievo aveva il dato formale del sorgere di un nuovo rapporto di lavoro, perché contava solo il premio alla professionalità, a prescindere dal fatto che fosse stata acquisita prima o dopo l'espletamento del nuovo concorso. La sentenza doveva quindi essere riformata e la domanda accolta.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana Spa (già Ferrovie dello Stato, società trasporti e servizi spa) fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste il M con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 564/81 ed art. 5 L. n. 292/84, art. 46 e 63 L. 425/58, art. 1362 è 1362 c.c. in relazione agli art. 8, 33 e 42