Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22990
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WANG LIQIN nato il 25/06/1982 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F C;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato L G V, nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 12 maggio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva accertato la responsabilità penale di L W, che condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per aver concorso nella contraffazione di una patente di guida bulgara, non conforme ai modelli legali emessi dalle autorità della Bulgaria, fornendo la propria fotografia e copia della carta di identità italiana.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di L W consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'imputata concorrente nella contraffazione, con argomentazione illogica, in quanto neutri sono elementi quale l'utilizzo della fotografia e dei dati anagrafici. Da ciò deriverebbe la riqualificazione della condotta, e quindi la violazione di legge penale, in uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., depenalizzato, rispondente alla richiesta della W di convertire il titolo di guida bulgaro in quello italiano.
4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione apparente e tautologica, senza una analisi dei criteri fissati dall'art. 131-bis cod. pen.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
6. Il difensore con conclusioni scritte ha chiesto accogliersi il ricorso.
7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23,
udita la relazione svolta dal Consigliere F C;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato L G V, nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 12 maggio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva accertato la responsabilità penale di L W, che condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per aver concorso nella contraffazione di una patente di guida bulgara, non conforme ai modelli legali emessi dalle autorità della Bulgaria, fornendo la propria fotografia e copia della carta di identità italiana.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di L W consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'imputata concorrente nella contraffazione, con argomentazione illogica, in quanto neutri sono elementi quale l'utilizzo della fotografia e dei dati anagrafici. Da ciò deriverebbe la riqualificazione della condotta, e quindi la violazione di legge penale, in uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., depenalizzato, rispondente alla richiesta della W di convertire il titolo di guida bulgaro in quello italiano.
4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione apparente e tautologica, senza una analisi dei criteri fissati dall'art. 131-bis cod. pen.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
6. Il difensore con conclusioni scritte ha chiesto accogliersi il ricorso.
7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23,
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