Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/09/2021, n. 25914
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11733-2020 proposto da: EUROPIU’ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Mondovì (CN), alla Piazza Santa Maria Maggiore n. 10, in persona del legale liquidatore e rappresentante pro tempore dott. R S, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati A P e G A F, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo n. 69. - ricorrente -contro FALLIMENTO EUROPAINTING S.R.L., in persona del curatore dott.ssa M S, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati Marinella F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11733/2020 Numero sezionale 7775/2021 Numero di raccolta generale 25914/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 B e F A, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via delle Fornaci n. 38. - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO, datato 20/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. La Europiù s.r.l. in liquidazione propose opposizione, ai sensi dell'art. 98 l.fall., avverso il provvedimento col quale il giudice delegato aveva dichiarato «non luogo a provvedere» in ordine all’istanza di pagamento, in prededuzione, dei canoni di locazione maturati dalla prima dal dicembre 2014 (quindi da data successiva al fallimento) a giugno 2016, per € 247.000,00, relativi ad immobile di sua proprietà, locato alla Europainting s.r.l. in bonis ed occupato dal sopravvenuto fallimento di quest’ultima. 1.1. L'adito Tribunale di Cuneo, nella resistenza della procedura, dichiarò inammissibile l'opposizione così opinando: il giudice delegato, «…rilevando che […] - intervenuto il fallimento - poteva al più riconoscersi un equo indennizzo, non certo pari all'ammontare dei canoni, ma pari alla minor somma di euro 186.613,18, a sua volta pari alla cauzione detenuta dalla società ricorrente, che tra le due suddette poste poteva e doveva operarsi la compensazione, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di Europainting s.r.l. (rectius: Europiù s.r.l.. Ndr). In tale contesto, il ricorso al procedimento disciplinato dagli art. 98 e 99 l.f. appare del tutto erroneo, in quanto riservato unicamente alle opposizioni/impugnazioni/revocazioni "contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo";nel caso, il decreto impugnato non è il decreto che rende Ric. 2020 n. 11733 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -2- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11733/2020 Numero sezionale 7775/2021 Numero di raccolta generale 25914/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 esecutivo lo stato passivo, ma, come evidenziato, un decreto del g.d. adottato su domanda di pagamento di crediti prededucibili. Infatti, è sì vero che l'art. 111-bis l.f. dispone che i crediti prededucibili (con la eccezione sia dei crediti non contestati per collocazione ed ammontare sia dei crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione del compenso dei soggetti nominati ex art 25 l.f.) vanno accertati secondo le modalità di cui al capo V;tuttavia, poiché nel caso non è stata seguita la corretta procedura, in quanto il g.d. ha adottato un provvedimento senza procedere alla verifica nelle forme degli artt. 92 e seguenti, il ricorrente avrebbe dovuto far ricorso al subprocedimento di cui all'art 26 l.f., al fine di far valere il mancato rispetto dell'art 111-bis l.f.. Il ricorrente, invece, si è avvalso del rimedio di cui all'art. 98 l.f., norma che, invece, disciplina la impugnazione di uno specifico e tipico atto del g.d. e, cioè, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Nel caso in esame non è stato impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo, ma un decreto - avente diversa natura - del g.d.. Poiché i due procedimenti non sono affatto equipollenti e/o sovrapponibili, il ricorso va respinto perché inammissibile».
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