Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10165

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Poiché sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione e il momento del trasferimento della proprietà del bene espropriando, l'ammontare dell'indennità dev'essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale e cioè del decreto di espropriazione, la cui esistenza costituisce presupposto indefettibile della pronuncia anche nei momenti di opposizione alla stima dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un bene ubicato nel Comune di Napoli e destinato all'attuazione del programma di edilizia residenziale di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, sicché tale provvedimento deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizio configurandosi così come condizione dell'azione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10165
Data del deposito : 26 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Presidente di Sezione -
Dott. D V - Presidente di Sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - rel. Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. T R V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO EDINA, in persona del suo presidente dott. A S, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parioli, n. 67, presso l'avv. A L, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
CATALDO VINCENZA, CATALDO IMMACOLATA, CATALDO PASQUALE, TOPA FRANCESCA ROMANA, TOPA MARIANGELA, ATTIANESE LYDIA, CATALDO ANNA, CATALDO ANTONIO e CATALDO DIEGO, elettivamente domiciliati in Napoli, Viale Calascione, n. 7, presso gli avv.ti G S e G M, che li rappresentano e difendo no per procura a margine del controricorso;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -
e
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO C.I.P.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli n. 18 pubblicata il 27 gennaio 1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

udito l'avv. Paolo Ielo per delega dell'avv. A LAMBERTI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Genera le Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo e del settimo motivo del ricorso principale, per il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16-17 ottobre 1991 V, I e P C, F R Topa, A Maria Roscetti nella qualità di tutrice della minore M T, L A in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore A Cataldo, nonché A e D C convenivano in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli il Consorzio Edina e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario Delegato C.I.P.E. proponendo opposizione contro l'indennità di espropriazione e per la determinazione della giusta indennità di occupazione relative a parte degli immobili loro appartenenti in proprietà indivisa siti in Napoli, alla Via Benedetto Brin, in catasto al foglio 147, particene 137 e 138, occupate in data 3 novembre 1987 rispettivamente per mq.
35 e mq. 160 e per le quali era stata liquidata un'indennità di L. 12.878.775.
Con sentenza del 22 dicembre 1997 - 27 gennaio 1998 la Giunta Speciale adita escludeva preliminarmente la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, respingeva l'eccezione secondo cui nessuna somma poteva essere liquidata a titolo di indennità di occupazione e determinava la indennità di espropriazione in L. 29.310.000 e que.1 la di occupazione nella somma corrispondente all'importo degli interessi legali sul valore di mercato degli immobili espropriati, determinato in L. 58.500.000, con decorrenza dal 3 novembre 1987 sino alla pubblicazione della sentenza e con gli ulteriori interessi legali sino alla data del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra le somme liquidate e quelle già depositate.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione il Consorzio Edina con sette motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un solo, motivo V, I e P C, F R e M T, L A, A, A e D C.
Resiste con controricorso anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario Delegato C.I.P.E..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Il ricorrente principale ha proposto una serie di censure con le quali deduce, rispettivamente, la mancata prova della legittimazione attiva (primo motivo);
l'errata individuazione del momento di riferimento per la determinazione del valore dei beni espropriati (secondo motivo);
il difetto di giurisdizione della Giunta Speciale in ordine alla liquidazione dell'indennità di occupazione, la quale, inoltre, nella specie non sarebbe dovuta, e, in subordine, sarebbe stata liquidata secondo criteri non condivisibili (terzo motivo);
il difetto di giurisdizione e della competenza funzionale della Giunta Speciale (quarto motivo);
il difetto di legittimazione passiva (quinto motivo);
la mancanza di pro va da parte degli attori della qualità di proprietari degli immobili e, in subordine, del mancato godimento dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981 (sesto motivo);
l'errata liquidazione dell'indennità di occupazione (settimo motivo). I ricorrenti incidentali censurano unicamente la ritenuta esclusione della legittimazione passiva concorrente del Funzionario Delegato C.I.P.E..
Nella memoria illustrativa, infine, il Consorzio Edina ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in quanto pronunciata dalla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli nella sua composizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza in data 25 luglio 2002, n. 393. Deve osservarsi al riguardo che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 17 del D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, è del tutto improduttiva di effetti nel presente giudizio.
La dedotta censura è infatti inammissibile in quanto la nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice, previa eccezione di illegittimità costituzionale della normativa dettata in materia, non è mai stata sottoposta all'esame del giudice di merito e costituisce questione nuova, sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e per di più tardivamente, con riferimento ad una pronuncia di incostituzionalità intervenuta dopo la notificazione del ricorso per Cassazione.
Passando all'esame del ricorso principale ragioni di ordine logico inducono ad esaminare innanzi tutto le questioni di giurisdizione e competenza funzionale del giudice adito (terzo e in parte quarto motivo), quindi le questioni sollevate con riferimento alla legittimazione attiva e alla legittimazione passiva (primo, quinto e sesto motivo e ricorso incidentale), e, infine, le questioni relative al momento di riferimento per la valutazione del bene espropriato (secondo motivo) e quelle relative alla spettanza e alla determinazione della indennità di occupazione (terzo motivo in parte, e settimo motivo).
Il Consorzio sostiene innanzi tutto che l'art. 80 della legge n. 219 del 1981 avrebbe escluso dalla giurisdizione della Giunta Speciale
le cause relative all'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e che, in ogni caso, la norma anzidetta non conterrebbe alcun riferimento alla liquidazione dell'indennità di occupazione.
Le questioni sono state ripetutamente esaminate dalle Sezioni Unite che hanno costantemente ribadito che rientrano nella giurisdizione della Giunta Speciale presso la Corte d'Appello di Napoli tutte le controversie in materia di espropriazione per la realizzazione in Napoli del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree terremotate (SS.UU. 2 marzo 1999, n. 111;
14 luglio 2000, n. 495
) e in materia di indennità di occupazione legittima (SS.UU. 2 marzo 1999, n. 110) la cui spettanza non incontra preclusioni nella legge n. 219 del 1981 (SS.UU. 1^ giugno 2000, n. 388) e tale orientamento va confermato non essendo state addotte dal ricorrente argomentazioni di tale postata che inducano a riesaminarne il fondamento.
Per quanto attiene alla individuazione dei soggetti legittimati nei giudizi di opposizione alla stima, con particolare riferimento a quelli relativi alle espropriazioni nelle aree terremotate, viene contestata la legittimazione sia attiva che passiva sotto il duplice profilo della legittimazione del Consorzio e, in subordine, della legittimazione concorrente del Funzionario C.I.P.E., invocata dai ricorrenti incidentali.
Per quanto attiene alla legittimazione degli attori il Consorzio sostiene che il ricorso avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile in mancanza di prova dei titoli di proprietà, della rispettiva quota di appartenenza e della sua riferibilità a beni comuni, oggetto di eventuale divisione, e, infine, della mancata erogazione in loro favore di alcuno dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981. Le censure non hanno fondamento poiché, innanzi tutto, la legittimazione ad opporsi contro la stima dell'indennità di occupazione e di espropriazione va riconosciuta al soggetto indicato negli atti del procedimento ablatorio come proprietario del bene e che, i quanto tale, è titolare del credito indennitario dedotto in giudizio senza alcuna necessità di prova in ordine alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, vertendosi in tema di azione a tutela di posizioni creditorie e non di azione di rivendicazione o, comunque di azione reale (Cass. 30 febbraio 1994, n. 1116;
22 aprile 1998, n. 4082
), come è confermato, del resto, dalla considerazione che la legge attribuisce al prefetto l'accertamento della libertà e della proprietà dell'immobile espropriato che si configura esclusivamente come condizione per il rilascio del nulla osta al pagamento delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (art. 12, co. 4, della legge n. 865 del 1971). Inoltre, in caso di espropriazione di bene indiviso non è richiesta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di opposizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno degli opponenti, poiché l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea a estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione dell'espropriante e il relativo credito dell'opponente natura parziaria e non essendo perciò configurabile la loro deduzione pro quota in giudizio. (Cass. 19 novembre 1999, n. 12861;
9 novembre 2000, n. 1159
). Nessuna norma infine, condiziona la proposizione dell'opposizione alla stima alla prova della mancata richiesta e del mancato ottenimento dei benefici di cui alla legge n. 216 del 1981, come generica mente prospettato dal ricorrente principale senza alcuna indicazione della norma della quale sarebbe stata consumata la violazione.
Passando all'esame delle contestazioni che investono la legittimazione passiva è sufficiente ricordare che quando le opere attivate da un piano di edilizia residenziale siano state oggetto - come nella specie - di concessione traslativa, con la conseguente attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario diviene anche titolare di tutte le obbligazioni indennitarie che ad esse si ricollegano, restando così esclusa l'azionabilità di ogni pretesa creditoria dell'espropriato nei confronti del Funzionario Delegato C.I.P.E. subentrato al sindaco di Napoli quale soggetto obbligato in via alternativa o solidale con il consorzio concessionario (SS.UU. 28 giugno 1994, n. 6083;
25 maggio 1995, n. 5804
, pronunciate entrambe nei confronti del Consorzio Edina).
Ribadita la legittimazione passiva esclusiva del Consorzio vanno esaminate le censure mosse contro la determinazione del valore del bene espropriato con le quali il ricorrente principale sostiene che dovrebbe farsi riferimento, come parametro temporale, alla data di deposito dell'indennità, tenuto conto delle particolarità della procedura come disciplinata dall'ordinanza n. 45 del 16 dicembre 1981 emessa dal sindaco commissario di governo, secondo cui l'opposizione alla stima deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito dell'indennità, con la conseguenza che il giudizio potrebbe concludersi anche prima che sia intervenuto il decreto di espropriazione.
La questione è già stata esaminata da questa Corte che ha affermato con ampia e diffusa motivazione che, sussistendo un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione e il momento del trasferimento della proprietà del bene espropriando, l'ammontare dell'indennità dev'essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale e cioè del decreto di espropriazione la cui esistenza costituisce presupposto indefettibile della pronuncia anche nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un bene ubicato nel Comune di Napoli e destinato all'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, sicché tale provvedimento deve
preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizio configurandosi così come condizione dell'azione (SS. UU. 7 luglio 1999, n. 385;
25 ottobre 1999, n. 746;
22 novembre 1999, n. 818
). Tale orientamento merita di essere seguito in assenza di censure che giustifichino una rinnovata considerazione del suo fondamento. In relazione all'indennità di occupazione il ricorrente si duole che le eccezioni formulate al riguardo nel giudizio di merito siano state disattese dalla sentenza impugnata senza alcuna motivazione e le ripropone sostenendo rispettivamente che l'indennità di occupazione dovrebbe essere commisurata all'importo dell'indennità di espropriazione, che la Giunta Speciale difetterebbe di giurisdizione al riguardo, che il consorzio sarebbe privo di legittimazione passiva, che nulla spetterebbe nella specie a titolo di indennità di occupazione in mancanza di prova circa l'avvenuto spossessamento dei proprietari del bene e comunque che l'indennizzo sarebbe compreso nell'indennità prevista per l'espropriazione, che tale indennità non potrebbe essere ancorata al valore venale dell'immobile ma sarebbe disciplinata dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e che non spetterebbero gli interessi sulla somma
liquidata a titolo di indennità di occupazione (terzo motivo);
si duole in particolare dell'erronea determinazione dell'indennità, che sarebbe stata effettuate sulla base di erronei criteri di liquidazione (settimo motivo);
ripropone quindi tali eccezioni nei cui confronti i controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale che, esaurendosi nella mera riproposizione delle eccezioni proposte contro i motivi di opposizione alla stima, non svolgerebbe alcuna censura contro la motivazione della sentenza impugnata.
L'eccezione di inammissibilità non ha fondamento poiché il Consorzio - diversamente da quanto ritenuto dai controricorrenti - ha dedotto una specifica censura che integra gli estremi del vizio di o messa motivazione su punti decisivi della controversi e, ciò chiarito, non può invocarsi nella specie la non deducibilità del vizio di motivazione nei confronti delle sentenze della Giunta Speciale che sono ricorribili per cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., e quindi solo per violazione di legge, poiché tale limite opera unicamente nei confronti del vizio di motivazione che cada su questioni di fatto. Le numerose doglianze mosse contro la spettanze e la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima costituiscono in gran parte riproposizione di censure già esaminate e decise in senso negativo nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, essendo già stata affermata la giurisdizione della Giunta Speciale e la legittimazione passiva del Consorzio: resta perciò da accertare se essa spetti per i beni destinati alla realizzazione del programma di edilizia residenziale per le aree terremotate del Comune di Napoli, se sia stata determinata secondo corretti criteri di liquidazione con riferimento sia al suo ammontare sia alla sua decorrenza, e se sul suo importo decorrano interessi legali.
Il ricorrente afferma che l'indennità di occupazione non spetta agli opponenti poiché la legge n. 219 del 1980 nulla prevede al riguardo;

sostiene, in subordine, che essa decorrerebbe solo dalla data dell'effettivo spossessamento del bene con pro va a carico dell'opponente e dovrebbe essere calcolata sull'importo dell'indennità di espropriazione riconosciuta dalla Giunta speciale senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
contesta quindi le determinazioni della sentenza impugnata che hanno liquidato un importo corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore di mercato degli immobili espropriati con decorrenza alla data della perdita del possesso, fatta coincidere con quella dell'ordinanza do occupazione d'urgenza sino alla pubblicazione della sentenza e con gli interessi ulteriori sino alla data dell'effettivo deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Le censure meritano in parte accoglimento.
Va innanzi tutto escluso che la legge n. 219 del 1980 deroghi al principio generale secondo cui ogni occupazione temporanea e d'urgenza ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare il mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità, poiché l'art. 80 di detta legge prevede la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge n. 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione prevista
dall'art. 2, che non è assorbibile perciò nell'indennità di espropriazione (SS.UU. 25 maggio 1995, n. 5804);
ne' tale principio potrebbe subire deroga per effetto di ordinanze commissariali poiché, a norma dell'art. 84 della legge n. 219 del 1980, il potere di ordinanza attribuito aglì organi straordinari è assoggettato, tra l'altro, alle norme del titolo ottavo di detta legge, tra le quali è compreso l'art. 80 (SS.UU. 1^ giugno 2000, n. 388). Occorre altresì precisare che il periodo di occupazione legittima decorre dal giorno dell'emanazione del decreto che la autorizza, il quale determina la immediata ed automatica compressione del di. ritto dominicale a favore dell'occupante, restando irrilevanti sia l'anteriorità delle operazioni preliminari per la compilazione dello stato di consistenza, sia l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene che segue alla immissione in possesso da parte dell'occupante (Cass. 6 novembre 1998, n. 11158). Essa va calcolata e determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dei beni occupa ti anche nei casi in cui - come nella specie - questa debba essere calcolata con criteri speciali, come quelli di cui all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885, richiamato dall'art. 80 della legge n. 219 del 1980 (SS.UU. 6 giugno 2000, n. 408).
Detta indennità dev'essere calcolata per periodi annuali e corrisposta anno per anno e gli interessi su tale indennità decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (SS.UU. 5 febbraio 1999, n. 27;
Cass. 19 luglio 2002, n. 10535). L'errata liquidazione dell'indennità di occupazione da parte della Giunta Speciale comporta per ciò la cassazione della sentenza impugnata nei limiti meglio innanzi specificati.
In conclusione, perciò, previo rigetto del ricorso incidentale, meritano parziale accoglimento il terzo e il settimo motivo del ricorso principale e, conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata limitatamente ai mezzi accolti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la corretta determinazione dell'indennità di occupazione.
I modesti limiti dell'accoglimento delle censure del ricorrente principale costituiscono giusta causa di compensazione delle spese giudiziali tra il Consorzio e gli opponenti, tenuti entrambi in so lido, atteso l'interesse comune alla lite, al loro pagamento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario Delegato C.I.P.E.

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