Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2020, n. 02469
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Testo completo
o la seguente SENTENZA PAA/ sul ricorso 25051-2016 proposto da: D D, DAVI SALVATORE, elettivamente domiciliati in PALERMO, VIA LA FARINA 13-C, presso lo studio dell'avvocato S G G, che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro ISLAND REFINANCING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa CERCED CREDIT MANAGEMENT SPA in persona della procuratrice speciale Dott.ssa l s, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO, 101, presso lo studio dell'avvocato L P, che la rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè contro UNICREDIT SPA;- intimata - avverso la sentenza n. 872/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. M R;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso in via principale rigetto e in subordine accoglimento 10 e 2° motivo;udito l'Avvocato S G G;R.G.N. 25051/16 Udienza del 7 novembre 2019 FATTI DI CAUSA 1. Nel 1976 il Banco di Sicilia s.p.a. (il cui credito perverrà in seguito alla Island Refinancing s.r.I.) concesse un mutuo fondiario alla società Andrea D'Aleo & C. s.p.a., garantito da ipoteca sull'immobile sito a Palermo, via Croce Rossa numero 33, piano ottavo, scala A, interno 22, di proprietà della società mutuataria. Nel corso degli anni l'immobile suddetto venne venduto dalla società debitrice a G S, e da questi alienato ai coniugi S Dvi e D D. 2. La banca creditrice, non avendo ottenuto la restituzione del mutuo, nel 1986 iniziò l'esecuzione forzata pignorando il suddetto immobile. Nel 2002 i coniugi Davì-Denaro proposero opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., sostenendo che il loro immobile era libero da ipoteche e che la nota di trascrizione dell'ipoteca, così come l'atto di pignoramento, indicavano quale immobile oggetto della garanzia reale non il loro, ma quello sito in Palermo, alla via Croce Rossa, numero 33, "scala B".E. e non "scala A". 3. Il Tribunale di Palermo/ con sentenza 30 giugno 2011 n. 3304;accolse la domanda, ritenendo che "fosse impossibile appurare se l'immobile pignorato fosse effettivamente quello di proprietà dei coniugi Davì-Denaro". La sentenza venne appellata dalla Island Refinancing. La Corte d'appello di Palermo icon sentenza 10 maggio 2016 n. 872, accolse il gravamez e rigettò l'opposizione. Ritenne la Corte d'appello che l'erronea indicazione della scala "A", in luogo della scala "B", nella nota di iscrizione dell'ipoteca e nel pignoramento, costituisse un mero errore materiale, inidoneo ad R.G.N. 25051/16 Udienza del 7 novembre 2019 indurre in errore sulla corretta identificazione dell'immobile pignorato, alla luce degli altri elementi contenuti tanto nella nota di iscrizione dell'ipoteca, quanto nell'atto di pignoramento: e cioè la coincidenza dei confini dell'immobile pignorato con quello indicato nei suddetti atti;l'esatta indicazione del piano (l'ottavo);dell'interno (il n. 22);la posizione della porta d'ingresso;la distribuzione degli spazi interni.
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