Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1961, n. 1743

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L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare la comune volontà dei contraenti, quale emerge dalle clausole della convenzione tra essi intervenuta, attiene al fatto e, come tale, non può essere sindacata in Cassazione, ove risulti condotta con rigore logico e col rispetto delle norme sull'interpretazione dei contratti. Gli art. 2180 e 2159 cod. civ. per una migliore tutela dell'interesse privato ma anche nell'interesse generale dell'agricoltura, prevedono rispettivamente che i contratti di soccida e di mezzadria possano essere sciolti quando si verifichino fatti che non consentano la prosecuzione del rapporto, anche in casi cioè in cui non è configurabile una inadempienza colposa del contraente (ad esempio: malattia, incapacità ed inesperienza del soccidario); ma anche in tali casi cioè in cui non è configurabile una inadempienza colposa del contraente (ad esempio: malattia, incapacità ed inesperienza del soccidario); ma anche in tali casi lo scioglimento non è automatico, perché deve essere chiesto all'autorità giudiziaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1961, n. 1743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1743
Data del deposito : 18 luglio 1961

Testo completo

L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare la comune volontà dei contraenti, quale emerge dalle clausole della convenzione tra essi intervenuta, attiene al fatto e, come tale, non può essere sindacata in Cassazione, ove risulti condotta con rigore logico e col rispetto delle norme
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