Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 17/01/2020, n. 01708

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 17/01/2020, n. 01708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01708
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMIS SALVATORE nato a SAN CESARIO DI LECCE il 08/12/1984 avverso la sentenza del 12/04/2019 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere A E;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a T S, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza deducendo vizio di motivazione per omessa verifica dell'eventuale possibi- lità di emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nella fattispecie, il ricorrente deduce una presunta e non meglio specificata ca- renza motivazionale e la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ebbene, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103., è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sen- tenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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