Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/02/2021, n. 02663

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/02/2021, n. 02663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02663
Data del deposito : 4 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1671-2019 proposto da: OMP DI VAI,ENTINO ()l'AVI ANI, ditta individuale, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CI ',NTURIPI:,, 33, presso lo studio dell'avvocato D A A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA

270 presso lo studio dell'avvocato R M B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B;

- controricorrente -

contro

QUATTROZETA SRL, MAURIZIO CIOTOLA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6842/2(.)18 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2()18;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRI CENT I. VA'-1'T' DI

CAUSA

La società ricorrente, "OMP di V O", ha effettuato, per conto della "Q srl", la tempratura delle boccole, ossia di componenti destinati a far parte degli airbag delle automobili , e non avendo ricevuto corrispettivo, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo ai danni della detta Q srl. Quest'ultima ha proposto opposizione eccependo l'inadempimento della creditrice, per avere effettuato male il lavoro tanto da rendere inutilizzabili le boccole, che alla fine non sono state mai montate sugli rb ag. La Q, di conseguenza, ha chiesto il risarcimento dei danni per tale inadempienza contrattuale. La OMP, nel costituirsi in giudizio nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiamato in causa la -Unipol con la quale aveva una polizza di copertura dei danni a terzi da prodotto difettoso, e la Unipol si è difesa eccependo la non operatività della copertura assicurativa. Il Tribunale ha accolto la domanda della Q, avendo accertato l'inadempimento della OMP ed ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, ma ha ritenuto altresì obbligata la Unipol a tenere indenne la sua assicurata.Ric. 2019 n. 01671 sez. M3 - ud. 26-11-2020 -b-0 La compagnia di assicurazione ha proposto appello, ed ha svolto impugnazione incidentale anche la OMP. La Corte di secondo grado ha accolto l'appello principale della Unipol, escludendo dunque la copertura assicurativa, ed ha dichiarato tardivo ed inammissibile l'appello incidentale della OMP. Ricorre quest'ultima con quattro motivi, oltre a quello sulla inammissibilità dell'appello incidentale. V'è costituzione della Unipol che, con controricorso, chiede il rigetto. OMP ha depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata. La corte di merito esclude che il danno provocato da OMP possa rientrare nella copertura assicurativa, volta a garantire i danni a terzi da prodotto difettoso, fattispecie diversa da quella oggetto di controversia;
ritiene inammissibile perché tardivo rispetto alla udienza di comparizione l'appello incidentale. 2.- 1 a ricorrente propone quattro motivi relativamente all'accoglimento dell'appello principale ed uno quanto al proprio appello incidentale dichiarato inammissibile. 2.1.- I motivi relativi alla copertura assicurativa possono valutarsi insieme. Con il primo motivo si lamenta erronea interpretazione dell'articolo delle condizioni generali di polizza ( art.
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