Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2004, n. 6018

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Il compimento del periodo - fissato dalla disciplina collettiva e comunque non superiore a tre mesi - di assegnazione a mansioni superiori, cui consegue, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nel testo di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il diritto del lavoratore alla cosiddetta promozione automatica, può risultare anche dal cumulo di vari periodi, quando le prestazioni di mansioni superiori abbiano assunto - indipendentemente da un intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione - carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal tempo intercorso fra un'assegnazione e l'altra; le norme contrattuali in materia vanno interpretate alla luce della suddetta disciplina legale, alla quale il contratto non può derogare se non in melius (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 41 del ccnl per i ferrovieri).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2004, n. 6018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6018
Data del deposito : 25 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
P N, già elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R L, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;



- ricorrente -


contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA PO

25/B, presso lo studio dell'avvocato R P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 105/01 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 12/06/01 - R.G.N. 163/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. A C;

udito l'Avvocato Gentile per delega PESSI;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI

Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 1992 N P, dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di capo stazione superiore ed occupato presso l'ufficio dirigenti centrali della stazione di Ancona, chiedeva al Pretore di Ancona di accertare il suo diritto ad ottenere la qualifica di capo stazione sovrintendente di ottava categoria dal 1^ gennaio 1989 o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Esponeva che dal gennaio 1988 al dicembre 1990 aveva espletato le mansioni superiori proprie della qualifica rivendicata;

che fino al maggio 1990 i provvedimenti di conferimento delle superiori mansioni gli erano stati inviati sempre con notevole ritardo;
che era stato sistematicamente utilizzato come "scorta", cioè impiegato per completare il turno dei capi stazione sovrintendenti.
La società convenuta, costituitasi, si opponeva alla domanda. Con sentenza del 2 giugno 1998/12 aprile 1999 il Pretore rigettava il ricorso.
L'appello del lavoratore, cui resisteva la società, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza del 4 maggio/12 giugno 2001. I giudici di secondo grado, riportato il contenuto dell'art. 41 del c.c.n.l. dei ferrovieri 1987/89 e degli ultimi due commi dell'art. 29
del successivo c.c.n.l. 1990/92, osservavano che dal maggio 1990 lo svolgimento delle mansioni superiori, come emergeva dai tempestivi provvedimenti di conferimento prodotti, si riferiva a sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, donde la inoperatività dell'art. 2103 c.c. e delle norme contrattuali di analogo contenuto.
Per il periodo precedente, rilevavano la sistematica tardività dei provvedimenti di conferimento delle mansioni superiori, tutti successivi ai periodi di assegnazione. Tale tardività rendeva irrilevante il fatto che le sostituzioni fossero o meno avvenute per sostituire dipendenti con diritto alla conservazione del posto;
pur tuttavia la domanda restava inaccoglibile perché dalla documentazione prodotta era risultato che l'appellante non aveva lavorato tre mesi consecutivi ne' 180 giorni discontinui nell'anno solare.
Ritenevano, richiamando l'orientamento di questa Corte, che ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori non si poteva tener conto dei periodi di ferie e di sospensione dell'attività lavorativa per malattia, mentre i giorni di riposo potevano essere conteggiati solo quando fossero ricompresi fra due giorni lavorativi di adiamone alle mansioni superiori. Le giornate discontinuamente impiegate nelle superiori mansioni erano state, per la Corte del merito, 150 nel 1988,163 nel 1989 e 70 fino a maggio 1990.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando tre motivi di censura, N P.
La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a., resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione agli artt. 40 e 41 del c.c.n.l. dei dipendenti F.S. 1987/1989 e 29 del c.c.n.l. 90/92;
omessa o contraddittoria motivazione in ordine al diritto alla
promozione automatica in caso di reiterate adibizioni in mansioni superiori per periodi inferiori al termine previsto dall'art. 2103 c.c. e dalle cerniate disposizioni contrattuali.
Deduce che la Corte di Appello non ha considerato che, quando l'impiego del lavoratore nelle mansioni superiori è, come nella specie, reiterato nel tempo e massiccio, non è necessario che maturi un periodo continuativo di tre mesi, essendo sufficienti anche periodiche più brevi assegnazioni, ove le stesse siano disposte con carattere di sistematicità. Richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte.
Assume che anche l'art. 40 del c.c.n.l. utilizza il termine di "sostituzione temporanea", a dimostrazione della natura temporanea del fenomeno.
La Corte di secondo grado non ha tenuto conto del fatto che, sommando i singoli periodi, si sarebbe raggiunto il periodo di cui all'art. 2103 c.c.. Con il secondo motivo la difesa di N P denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., degli art. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 del c.c.n.l. 1987/89 e 29 del c.c.n.l. 90/92;
nonché "omessa o contraddittoria
motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie non come sostituzione di personale assente avente

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