Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2021, n. 36705

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2021, n. 36705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36705
Data del deposito : 8 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MO nato ad [...], il [...] NE UR, nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'1/07/2020 della Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consi liere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG ì & • (D-711i cee, LL Qt-02L)2))-u ,,ecb-teue_L'xIì, II) qA-;
Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2020 la Corte di appello di Perugia rigettava le opposizioni, proposte da MO HE e RA IU, avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 ottobre 2019 con quale era stato imposto il sequestro preventivo e la conseguente confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. dell'unità immobiliare, censita al n.c.e.u. del comune di Ancona (Tipo A/2, foglio 7, particella 1093, sub 10 e 18 e tipo C/6, foglio 7, particella 1093, sub 28), sita in Osimo, via Cittadini n.15, appartenente in quote eguali ad entrambi gli opponenti.

1.1 A fondamento della decisione rilevava che i modestissimi redditi percepiti dai coniugi HE-Ciucciomeli non avevano loro consentito l'acquisto del bene confiscato ed il versamento per contanti della quota di corrispettivo anticipato rispetto alla stipulazione dell'atto di compravendita, che si colloca in periodo successivo alla sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di spaccio di stupefacenti.

1.2 Avverso l'ordinanza hanno proposto separati ricorsi MO HE e RA IU e mezzo dei loro rispettivi difensori, avv.ti Davide Toccaceli ed Alessandro Rocco, che hanno però articolato motivi coincidenti, riassumibili ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei seguenti termini: a) Violazione od erronea applicazione di legge in relazione al disposto degli artt. 199, 205 co.2 n. 3, 240-bis cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 14 disp. prel. cod. civ. e 25 Cost. ed illogicità e mancanza della motivazione. La confisca è stata disposta in esecuzione in un momento nel quale erano stati già dichiarati estinti la pena ed ogni effetto penale della condanna, discendenti dalla sentenza emessa nei confronti di HE, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona del 23/05/2018. A seguito di tale declaratoria si era verificata la decadenza dalla possibilità di applicare la misura di sicurezza reale. Infatti, dal chiaro disposto di cui all'art. 205, comma 2 n. 3, cod. pen., richiamato dall'art. 236 cod. pen., si deve dedurre che l'applicazione di una misura di sicurezza è consentita in ogni tempo soltanto se una norma di legge lo consenta, cosa che non si realizza per la confisca in casi particolari, sicchè non era consentito alla Procura Generale di proporre la relativa richiesta, poiché l'esecuzione della pena era già cessata. Né è consentita l'applicazione analogica in malam partem, vietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ.. Inoltre, l'art. 240- bis cod. pen. non prevede la possibilità di ordinare tale misura di sicurezza "in ogni tempo", a differenza di altre disposizioni applicabili in fase esecutiva, quali l'art. 109, comma 2, cod. pen. per la dichiarazione di "abitualità e professionalità nel reato" e l'art. 672, comma 4, cod. pen. in tema di amnistia ed indulto. Una diversa interpretazione comporterebbe l'illegittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., rendendo impossibile il pieno esercizio della difesa. La Corte di appello ha risolto la questione con rilievi non pertinenti, -frutto di applicazione analogica in violazione del principio di tassatività, che governa il sistema delle misure di sicurezza- che riguardano soltanto i presupposti sostanziali e la procedura applicativa. Infine, anche l'avverbio "sempre", presente nel testo dell'art. 240-bis cod. pen., nell'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38834 del 10/07/2008, significa soltanto che è preclusa la valutazione discrezionale del giudice se disporre o meno la confisca, non l'introduzione di eccezioni alle condizioni previste per l'esercizio dello stesso potere nelle singole fattispecie, sicchè lo stesso non equivale a consentire la confisca in ogni tempo. b) Violazione di norma sostanziale in relazione al disposto deI40-bis cod. pen. con riguardo alla prova di sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura, nonché illogicità e mancanza della motivazione. Nell'accertamento patrimoniale condotto dalla polizia giudiziaria e recepito nell'ordinanza impugnata manca una seria analisi della sproporzione reddituale, in quanto l'indagine tributaria è stata effettuata a partire da data prossima all'acquisto dell'immobile sito in Osimo (AN), Via Cittadini n. 15, sicché la verifica condotta in riferimento ad un solo anno senza computare i redditi pregressi del decennio precedente non può condurre al giudizio di sproporzione. Secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza Montella, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, sono fissati nel reddito dic:hiarato o nelle attività economiche, ma esistenti non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. La motivazione dell'ordinanza gravata non considera tutti i redditi annuali sia del ricorrente che della moglie, percepiti dal 1996 al 2005, perché ha limitato l'indagine agli anni 2005-2015;
inoltre, è stato trascurato che l'immobile confiscato è stato acquisito per un valore di 218.100 euro, di cui 160.000 ottenuti a mezzo di mutuo erogato dalla Banca Monte Paschi Siena nell'anno 2006, periodo rispetto al quale entrambi i ricorrenti erano percettori di reddito sin dal 1995 come lavoratori dipendenti secondo quanto attestato dalle dichiarazioni IRPEF prodotte, i cui dati, pari a 230.000 euro, sono riportati nel quadro riassuntivo, che dimostra il possesso di mezzi sufficienti ad effettuare l'acquisto. Infatti, oltre a disporre del risparmio accumulato, i ricorrenti avevano disposto del corrispettivo della pregressa vendita di altri immobili con il realizzo di una plusvalenza di circa 60.000 euro, secondo quanto desumibile dalle informazioni testimoniali rese dall'acquirente, che ha reso superflua la produzione del contratto di compravendita. Inoltre, l'esborso è stato ulteriormente limitato dall'accesso ad un mutuo bancario, restituito in ratei periodici, senza che vi sia stato sospetto incremento

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