Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/03/2023, n. 08817

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/03/2023, n. 08817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08817
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35976-2018 r.g. propostoda: B S, nato a Piglio (FR), il 23 gennaio 1932, C.F. BRG SNT 32A23 G659Z, in proprio, quale titolare dell’omonima ditta, socio del C.T.F. (Consorzio Trasportatori Fiuggi), nonché nella qualità di Presidente-legale rappresentante del Consorzio Trasportatori Fiuggi (C.T.F.), con sede in Fiuggi, Via Anticolana snc, C.F. 00694430604, rappresentato e difeso dall’Avv. L M ed elettivamente domiciliato nel suo Studio, in Frosinone, Via Adige n. 41

- ricorrente -

contro

P M, nato ad Acuto il 3 aprile 1945, ivi residente in Via Case Nuove n. 24, C.F. PRN MCL 45D03 A054H, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Autotrasporti P M S.N.C., con sede legale in Acuto, Via Superstrada Anticolana snc, Km. 16,500.nonchè

contro

-T M, nata ad Acuto il 30 maggio 1949, ivi residente in Via Case Nuove n. 24, C.F. TRR MRS 49E70 A054X;
-P D, nato ad Alatri il 13 luglio 1969, residente ad Acuto, Contrada Cercitolen. 2, C.F. PRN DVD 69L13 A123X;
-P A, nato ad Anagni il 21 giugno 1972, residente in Acuto, Contrada Cercitolen. 2, C.F. PRN DRN 72H21 A269E;
-SOCIETA’ SAN MARCO S.N.C. di T M C., ora divenuta SAN MARCO SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acuto, Via Case Nuove n. 24, P.I. 02537130607, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. G M, elettivamente domiciliati in Roma, Via Francesco Borgatti n. 25, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Agostinelli;
- controricorrenti – avverso la sentenza n. 2699/2018 della Sezione II della Corte d’Appello di Roma, depositata e pubblicata il24 aprile 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1.Lavicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono. Nei confronti di M P venivano incardinati, innanzi al Tribunale di Frosinone, due giudizi in relazione alle condotte tenute da l lo stesso , nel periodo compreso dal 2006 sino al 14 marzo 2009, nella qualità di presidente del comitato direttivo del Consorzio Trasportatori Fiuggi (CTF).

2. Con il primo giudizio (rubricato al R.g. n. 2242/2010), B S, quale consorziato e titolare dell'omonima impresa individuale di trasporti, proponeva una domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 147.756per pagamenti di forniture di beni e servizi dei quali il consorzio non aveva beneficiato e per aver percepito il P rimborsi,spese e compensi non dovuti. L'attore chiedeva altresì nel sopraindicato giudizio che il convenuto, nonché l’Autotrasporti P M S.N.C. e la Intereurope s.r.l. Shipping-Trasportation Logistic fossero condannati a risarcire il consorzio, nella misura di euro 500.000 e lo stesso B, in corrispondenza alla propria quota di partecipazione, per avere fornito informazioni false sulla decisione del CTFdi sciogliersi, sviando in tal modo in favore delle società convenute le commesse provenienti da O.I. Manifacturing Italy s.p.a. (O.I.), costituente il principale cliente del consorzio in relazione agli incarichi di trasporto eseguiti dalle imprese consorziate e di stoccaggio della merce, consistente nei contenitori per l'imbottigliamento delle acque minerali Fiuggi. A sostegno della domanda risarcitoria il B deduceva che il P, nell'agosto del 2008, allorquando ancora rivestiva la carica di legale rappresentante del consorzio, aveva costituito la società Intereurope s.r.l., operante nel medesimo settore,e, al fine di dirottare in favore di quest'ultima società le commesse di O.I., aveva falsamente rappresentato a quest'ultima il prossimo scioglimento di CTF. In conseguenza del vantato credito risarcitorio così azionato, l'attore proponeva altresì un'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto gli atti di donazione stipulatida M P nel d icembre 2009. 3. Il B e il Consorzio Trasportatori Fiuggi incardinavano, inoltre , un secondo giudizio, nei confronti dei medesimi convenuti (avente R.g. n. 1227/2011), con il quale, sulla base degli stessi fatti oggetto del primo procedimento, denunciavano,altresì, la violazione da parte del P erinelli dei doveri di correttezza e del divieto di concorrenza di cui agli artt. 2390, 2391, 2608 e 2598 n. 3 cod. civ.

5. Riuniti i giudizi, il T ribunale di Frosinone, con sentenza n. 39/ 2016, pubblicata il 14 gennaio 2016, dichiarò inammissibili le domande proposte nel primo giudizio, ai sensi degli artt. 2393 bis e 2395 codice civile e l'azione revocatoria ordinaria;
rigettò le altre domande formulate dal B e dal Consorzio;
condannò quest'ultimi a rifondere in solido le spese nei confronti del convenuto eil B anche al pagamento di quelle liquidate in favore di Intereurope s.r.l.

6. Avverso la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il B ed il Consorzio hanno proposto appello,con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2016, e l a Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione ha rigettato il gravame, confermando pertanto le statuizioni del giudice di prime cure La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) le doglianze veicolate dagli appellanti nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame erano infondat e, in quanto : i) l a questione della non necessità dell'autorizzazione, per il Consorzio, all'iscrizione nell'albo nazionale delle persone giuridiche e fisiche che esercitano l'attività di trasporto per conto terzi, ai fini dell’espletamento della sua attività di trasporto, doveva ritenersi smentita dalla documentazione prodotta in atti, posto che dal verbale dell'assemblea tenutasi il 25 febbraio del 2009 risultava infatti che: 1) il Consorzio era stato iscritto nell'albo sin dal 2007,per trasporti limitati a 15 quintali di portata;
2) vi era l'esigenza avvertit a dall'intero C onsorzio di diventare “operativo” per trasporti di portata a pieno carico di 440 quintali;
3) sussisteva la necessità a tal fine di intraprendere l'iter amministrativo per ottenere una nuova e divers a iscrizione ;
4) vi era stato il pieno consenso manifestato in quella occasione dal B che si era , peraltro, doluto del mancato raggiungimento di tale finalità,mediante l'acquisizione di un'impresa artigiana già in possesso dell'iscrizione all'albo dei trasporti per la portata richiesta;
ii) dal verbale assembleare del successivo 14 marzo, dall'altra parte, risultava che il B, richiamando il contenuto della precedente assemblea,avesse fatto presente che vi era la necessità di rendere operativo il Consorzio alle vigenti disposizioni di legge per il trasporto merce presso terzi per portata superiore a 440 quintali, ricevendo dall'assemblea mandato per procedere ai relativi incombenti amministrativi, mai posti in essere ;
iii) risultava pertanto smentito l'assunto degli appellanti secondo il quale il consorzio non avrebbe dovuto chiedere alcuna autorizzazione, posto che peraltro la più volte richiamata esigenza di rendere “operativo” il consorzio sembrava d'altra parte rispondere all'esigenza di O.I. s.p.a. di avere un unico interlocutore con il quale confrontarsi, desumibile dallo stesso messaggio di posta elettronica inviata nel marzo del 2009 al Consorzio, messaggio dal quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati,non emergeva la “mala fede” del P, ma solo che quest'ultimo aveva sempre agito in nome e per conto del Consorzio;
iv) il Tribunale di Frosinone aveva peraltro respinto la domanda risarcitoria anche per una diversa ed autonoma serie di considerazioni concernenti la natura e lo scopo del Consorzio, in ragione delle carenzeche la domanda risarcitoria presentava non solo in punto di prova, ma prima ancora in relazione alle stesse allegazioni attoree ;
v) anche tali ultime statuizioni, contenute nella sentenza del giudice di prime cure , dovevano essere confermate in sede di giudizio di gravame , posto che, essendo il CTF un ente senza fini di lucroe tenuto a ripartire tra i consorziati gli incassi originati dall'esecuzione dei trasporti, non era ipotizzabile un pregiudizio derivante dalla riduzione di quest'ultimi, pregiudizio che, in thesi, avrebbe potuto esserepatito dai soli consorziati;
vi) il Consorzio inoltre non aveva spiegato in quale misura la riduzione del volume degli affari avesse inciso sull'importo dei contributi versati da ciascun consorziato in suo favore, posto che una riduzione conseguente all'eventuale diminuzione del numero dei partecipanti all'ente –eventualità, peraltro, neanche chiaramente allegata da CTF -non avrbbe potuto essere certo addebitata al P erinelli ;
vii) risultava inoltre generica la doglianza relativa alla perdita di avviamento posto che, a fronte del rilievo del Tribunale in merito all'assoluta indeterminatezza di tale voce di danno, quantificato dagli originali attori in euro 500.000, gli appellanti si erano limitati a sostenere che la perdita doveva essere determinata secondo le normali regole “ragionieristiche”, sottraendosi, anche in tal caso, agli oneri allegatori prima ancora che a quelli probatori;
viii) inadeguati dovevano essere considerati altresìi mot ivi di doglianza, articolati nel mezzo di impugnazionequi in esame, anche in relazione al profilo della diminuzione del fatturato nei confronti di O.I. s.p.a.,registrato nel 2009 rispetto agli anni precedenti, in quanto, in ordinealla dedotta presunta non contestazione del P quantoalla predetta diminuzione di fatturato, occorreva evidenziare comeil P avesse invece integralmente contestato, nel loro complesso , le domande proposte nei suoi confronti, non esse ndo previsto, sia pure ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. , l'onere della parte di contestare ogni affermazione della contropartee perché, inoltre, il pregiudizio, per le ragioni allegate dagli appellanti, non avrebbe potuto giammairiguardare il consorzio, ma solo le imprese consorziate destinatarie dei rispettivi corrispettivi e perché, infine, il danno subito da queste ultime avrebbe dovuto essere commisurato all'utile netto perduto e non giàal corrispettivo percepito ;
ix) inoltre il pregiudizio di ciascun consorziato - e dunque nella specie anche quello subito dal B - sarebbe stato pari non già a lla quota di partecipazione al Consorzio, ma al numero dei trasporti non più eseguiti, eventualmente desunto, in via presuntiva, da quelli effettuati nell'anno precedente ;
x) nel caso di specie,le fatture emesse da CT F nei confronti di O.I. s.p.a nell'anno 2008 allegate dagli appellanti - il cui importo totale, comunque, era sostanzialmente inferiore, al netto dell'Iva, rispetto adeuro 1.800.000 riferitodagli stessi appellanti - non riportavano c omunque il nome del consorziato-vettore e dunque correttamente il Tribunale aveva affermato di non essere stato posto in condizioni di verificare quali di questi trasporti fossero stati eseguiti dal B, come elemento utile per ricostruire l'eventuale perdita dallo stesso subita, né laparte aveva indicato quale fosse stato l'utile percepito per ciascun trasporto;
b) anche il quinto motivo di appello doveva essere rigettato, in quanto, in relazione alle opere di sistemazione dei magazzini di Frosinone e di Ferentino, le dichiarazioni rese dal teste Giuseppe Attura,in ordine all'effettiva esecuzione dei lavori e al pagamento degli stessi da parte del P, non risultavano essere state smentite dalla relazione tecnica depositata dagli appellanti in primo grado , non avendo infatti il tecnico espressamente riferito in ordine all’installazione della guaina protettiva e potendo quindi il cattivo stato di manutenzione del tetto dell'edificio dipendere da una pluralità di cause, tra le quali la cattiva esecuzione delle opere, evenienza quest'ultima che non avrebbe giamm ai potuto essere addebitata al P;
c) l'infondatezza dei motivi di impugnazione esaminatideterminava anche il rigetto dell'azione revocatoria ordinaria, oggetto del sesto motivo di gravame, fondata sul presupposto di un debito del P a titolo dirisarcimento del danno che, alla luce delle considerazioni svolte, doveva ritenersi insussistente.
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