Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2019, n. 07119

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2019, n. 07119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07119
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9153/2015 R.G. proposto da Bernardina D'Ercoli, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio eletto in Roma, via Guido D'Arezzo n.2 presso lo studio del predetto avv. F;

- ricorrente -

contro

Comune di Roma, Dipartimento Risorse Economiche- U.O. Gestione dei procedimenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale e del contenzioso, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della CTR del Lazio depositata il 13\ aprLe42014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2019 dal Consigliere M G R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E P, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso per infondatezza;
udito l'Avvocato M F Fatti di causa Con sentenza del 14 ottobre 2013, depositata il 13 febbraio 2013, la CTR del Lazio confermava la sentenza della CTP di Roma n. 277/39/10 che aveva rigettato il ricorso proposto da Bernardina D'Ercoli avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002, 2003, 2004. La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, aveva eccepito l'illegittimità degli avvisi per la mancata applicazione all'immobile di sua proprietà, sito in Roma via Cesare Pavese, dell'aliquota ridotta e del relativo beneficio della detrazione per abitazione principale;
aveva altresì dedotto che successivamente al 2005 aveva lasciato l'immobile al padre in comodato d'uso. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, osservando che non era stata fornita la prova che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale, nè la prova del comodato d'uso al padre. Il giudice di appello, sulla deduzione che l'amministrazione finanziaria avesse erroneamente ritenuto l'esistenza di due distinti immobili che portavano i medesimi dati catastali (foglio 861, n.626, sub 150), confermava la sentenza di primo grado, rilevando che, dal certificato di residenza prodotto in atti, la contribuente risultava essere stata residente fino al 14 aprile 2005 in via Elio Vittorini 150 e successivamente in via Keplero 18;
e che l'asserita identità dell'immobile di via Vittorini con quello di via Cesare Pavese non era stata provata, trattandosi di indirizzi diversi. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.360, c.

1.n. 3. c.p.c., in quanto la CTR aveva dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate in appello relative all'identità dell'immobile di via Cesare Pavese con quello di via Vittorini e provate attraverso la produzione di una visura catastale dell'immobile. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art.360, c.

1.n. 3. c.p.c. L'intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva in questo grado di giudizio. Ragioni della decisione § 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, premesso che al caso di specie non si applica la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 348 ter comma 5 c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.360, c.l.n.
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