Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/11/2019, n. 28561
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In tema di agevolazioni cd. "prima casa" sull'imposta di registro, qualora il requisito del trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall'acquisto dell'immobile (nella specie vincolato quale bene culturale) sia condizionato al mancato esercizio di una prelazione e la stessa non sia esercitata, la retroattività degli effetti dell'avveramento di tale condizione, ai sensi dell'art. 1360 c.c., non opera nei confronti del Fisco, trattandosi di soggetto estraneo all'ambito negoziale, ed in pendenza della procedura di prelazione, l'acquirente non può considerarsi obbligato al trasferimento della residenza, attesa l'incertezza sul perfezionamento della procedura stessa ed il disposto di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 490 del 1999.
Sul provvedimento
Testo completo
28561.19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 12160/2013 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron. 28561 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIACOMO MARIA STALLA Presidente Ud. 11/09/2019 - Consigliere - FU Dott. LIBERATO PAOLITTO Rel. Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere Dott. MILENA D'ORIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12160-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
ricorrente contro 2019 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CROFF DAVIDE, 1815 VENTIQUATTRO MAGGIO 43 (CHIOMENTI STUDIO LEGALE), presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRANDE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rg 12160/2013 FATTO Con sentenza nr 59/2012 la CTR di Roma respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma nr 555/2009, con cui era stato accolto il ricorso proposto da DE FF relativo all'impugnativa dell'avviso di liquidazione nr 2003 IV7571000, emesso dall'Ufficio finanziario per il recupero delle imposte di registro per decadenza dal beneficio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, in conseguenza del mancato trasferimento della propria residenza nel Comune in cui era ubicato l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'acquisto. Il Giudice di appello osservava, per gli aspetti che qui rilevano, che l'acquisto dell'immobile in questione, risalente al 31.7.2003, era condizionato all'esercizio della prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, il quale aveva dichiarato in data 4.2.2004 di non voler esercitare tale prelazione;
sicchè il termine per l'obbligatorio trasferimento della residenza previsto dalla legge a carico del contribuente per la fruizione dei benefici fiscali poteva decorrere nascere solamente dal momento in cui fosse certa la disponibilità dell'immobile. La CTR evidenziava la diversità esistente fra gli effetti civilistici che discendono nei rapporti privatistici una volta superata la condizione sospensiva dalla data della stipulazione, da quelli che attengono al rapporto con il Fisco, soggetto terzo. Rilevava poi, peryche attiene al merito, che l'efficacia probatoria riconosciuta dal giudice di primo grado alla perizia di parte, non contestata dall'Amministrazione finanziaria, non poteva essere scalfita dai motivi addotti dall'Amministrazione con il richiamo agli accertamenti effettuati