Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 17216

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L'art. 1108, terzo comma, cod. civ., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 cod. civ., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 17216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17216
Data del deposito : 9 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S O - Presidente -
Dott. B E - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 31280-2005 proposto da:
VERGA FALZACAPPA FRANCESCA C.F. VRGFNC43P51M089B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI

35, presso lo studio dell'avvocato B V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A;



- ricorrente -


contro
VERGA FALZACAPPA BENEDETTA, VERGA FALZACAPPA PAOLA, VERGA FALZACAPPA ANDREA, VERGA FALZACAPPA NICOLETTA, VERGA FALZACAPPA BEATRICE, VERGA FALZACAPPA RANIERI, VERGA FALZACAPPA ALESSIA ;



- intimati -


sul ricorso 1641-2006 proposto da:
VERGA FALZACAPPA BENEDETTA C.F. VRGBDT45H55I382Q, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE

72, presso lo studio dell'avvocato V A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S A, STECCANELLA MICHELE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VERGA FALZACAPPA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI

35, presso lo studio dell'avvocato B V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MARCHETTO BEATRICE, VERGA FALZACAPPA RANIERI, VERGA FALZACAPPA ANDREA, VERGA FALZACAPPA ALESSIA, VERGA FALZACAPPA NICOLETTA, VERGA FALZACAPPA PAOLA ;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1948/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Biaggetti Vittorio difensore della ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avv. Voltaggio Antonio difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO

Lucio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 settembre 1999 il Tribunale di Treviso - adito da B Verga Fppa nei confronti di Verga Fppa Maria Paola, A, Nicoletta, F, R, Alessia e B M, i primi sei coeredi con l'attrice di Camilla De Carlo, la settima amministratrice della comunione - rigettò le domande, intese ad ottenere: la conferma del provvedimento emesso ante causam, di inibizione ai convenuti di atti di alienazione dei beni caduti in successione;
la loro condanna al risarcimento dei danni derivati all'asse ereditario dall'avvenuta vendita di un tavolo in legno di antiquariato, dalla mancata custodia di altri mobili che erano stati oggetto di furto, dall'assenza di ogni attività di manutenzione del patrimonio comune, dall'omissione di richieste di un canone per l'occupazione in via esclusiva di alcuni immobili.
Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 15 novembre 2004 ha dichiarato nulla, confermando il provvedimento inibitorio di urgenza, la deliberazione del 3 aprile 1995, con cui l'assemblea dei comunisti aveva deciso a maggioranza la vendita di due autovetture d'epoca e di un tavolo in marmo di pregio. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V F F, in base a tre motivi. Verga Fppa B si è costituita con controricorso, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale, cui V F F ha opposto un proprio controricorso. Non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità ne' Verga Fppa Maria Paola, A, N, F e R, ne' Alessia Verga Fppa, nei confronti della quale questa Corte ha disposto con ordinanza del 4 ottobre 2011 l'integrazione del contraddittorio, cui Verga Fppa B ha tempestivamente provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riunione delle due impugnazioni, in quanto proposte contro la stessa sentenza, è stata già disposta, in applicazione dell'art.335 c.p.c., con l'ordinanza menzionala nell'esposizione dello
svolgimento del processo.
Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale Verga Fppa Francesco si duole dell'avvenuta dichiarazione, da parte della Corte d'appello, della nullità della deliberazione del 3 aprile 1995, con la quale i partecipanti alla comunione ereditaria avevano deciso di alienare alcuni beni compresi nell'asse: secondo la ricorrente la pronuncia, oltre che erronea in diritto e ingiustificata in fatto, è stata resa senza che in effetti Verga Fppa B l'avesse richiesta.
Quest'ultima prospettazione deve essere presa in considerazione prioritariamente, dato il suo carattere preliminare e potenzialmente assorbente rispetto alle altre.
Il vizio è impropriamente denunciato come error in procedendo, sotto il profilo della extrapetizione. In realtà la decisione di cui si tratta è conseguita all'interpretazione della domanda come proposta dall'originaria attrice, nella quale la Corte d'appello ha ritenuto inclusa la "declaratoria di nullità della delibera", in quanto "conseguente" alla richiesta di inibizione, come già l'aveva considerata, pur se rigettandola, il giudice di primo grado. Si verte dunque in tema di valutazioni che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, se non per l'aspetto dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione (cfr., per tutte, Cass. 11 marzo 2011 n. 5376): sindacato che tuttavia questa Come non è stata posta in grado di esercitare, non essendo state trascritte nel ricorso principale le deduzioni di Verga Fppa B circa l'invalidità della deliberazione in questione. A questa carenza non si può supplire mediante l'esame di altri atti, nè in particolare del controricorso, in cui Verga Fppa B ha riportato quelle deduzioni, a dimostrazione che in realtà la domanda di cui si tratta era stata proposta. Per analoga ragione vanno disattese le ulteriori censure rivolte da F Verga Fppa alla sentenza impugnata, che attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito sorretti da adeguata motivazione, in ordine sia alla mancanza di consenso, da parte di tutti i partecipanti alla comunione, all'alienazione di beni in comproprietà, sia al difetto delle condizioni che avrebbero permesso, ai sensi dell'art. 719 c.c., di deliberare a maggioranza la vendita di beni ereditari.
Non è condivisibile, infine, la tesi della ricorrente principale, secondo cui l'art. 1108 c.c., che richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, non è applicabile alla comunione ereditaria. La norma è invece espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari. Con il ricorso incidentale B Verga Fppa lamenta l'errore in cui a suo dire è incorso il giudice di secondo grado, confermando il rigetto delle domande di risarcimento dei danni che le altre parti le avevano cagionato, per aver venduto arbitrariamente a trattativa privata un tavolo di antiquariato in legno facente parte del compendio relitto dalla de cuius, per non aver custodito adeguatamente una villa dalla quale ignoti avevano sottratto altri beni ereditar di pregio, per aver provocato il degrado degli immobili compresi nell'asse.
Anche queste censure, come quelle esposte nel ricorso principale, concernono questioni di fatto che la Corte d'appello ha risolto con idonea motivazione, dando conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione: ha spiegato che era mancata la prova che il prezzo di lire 70.000.000, ricavato dalla vendita del tavolo, fosse inferiore al valore effettivo del bene;
che una consulenza tecnica sul punto sarebbe stata inutile, in assenza del bene che ne avrebbe dovuto formare oggetto;
che la villa in cui era avvenuto il furto era disabitata, sicché l'eventuale carenza di cautele era addebitabile a tutti i coeredi compresa Verga Fppa B;
che il compito di sola "manutenzione", affidato all'amministratrice della comunione B M, non includeva quello della custodia al fine di evitare sottrazioni;
che non risultava la situazione originaria degli immobili, ne' comunque era stato dimostrato che il loro attuale degrado fosse attribuibile a F e R Verga Fppa, ai quali lo aveva addebitato l'attrice, rimasta peraltro a sua volta inerte;
che l'indagine peritale da lei richiesta avrebbe avuto carattere esplorativo.
I contrari assunti illustrati ne ricorso incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi riuniti vanno pertanto entrambi rigettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, data la reciproca loro soccombenza.

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