Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2022, n. 29330
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: H M nato a OULED FARES (MAROCCO) il 12/08/1991 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
udito il Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e, per il ricorrente, l'avvocato A A che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 giugno 2020 (dep. il 9 dicembre 2020) la Corte di assise di appello di Catanzaro - provvedendo quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 12 dicembre 2019 - ha confermato la pronuncia in data 8 settembre 2017, appellata da M H, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (e con la confisca ex art. 270-septies cod. pen. e la distruzione di quanto in sequestro).
2. Avverso la sentenza rescissoria il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione di legge (indicata negli artt. 125, 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 5, 6 e 7, Carta EDU, 13, 19, 21, 25 2 27 Cost., 270-quinquies (come novellato dall'art. 1 d.l. n.7/2015, conv. dalla legge n. 43/2015) e 270-sexies cod. pen. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il travisamento della prova.
2.3. Con il terzo motivo la difesa si è doluta del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura eccessiva della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
1. Con il primo motivo, la difesa ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe nuovamente compiuto un apprezzamento parziale del materiale probatorio, per vero travisandolo, così non ottemperando al dictum della sentenza rescindente che aveva demandato alla Corte di merito di verificare se gli elementi indiziari ulteriori - rispetto a quelli dai quali si è tratto che l'imputato abbia curato il proprio autoaddestramento - deponessero per la sua contiguità non punibile con gli ambienti dell'estremismo islamico o, invece, fossero sintomatici del suo inserimento organico in tale contesto terroristico e strumentali alla commissione del reato di cui all'art. 270-sexies cod. pen. Il ricorrente ha assunto che la Corte di merito, in relazione al viaggio dell'HAMIL in Turchia e a quello solo programmato in Belgio, avrebbe valorizzato i medesimi elementi già apprezzati nella sentenza annullata (nel primo caso, i contatti telefonici con un numero che la stessa polizia giudiziaria ha ipotizzato possa essere una «numerazione di servizio turca»;
nel secondo, il contatto con un'utenza belga, il cui titolare è risultato un soggetto che non consta avere legami con il terrorismo). Sotto tale profilo, anzi, sarebbe stata omessa la valutazione degli appena indicati risultati probatori decisivi, così come sarebbe stata travisata un'intercettazione telefonica in data 24 luglio 2015 tra l'imputato e il cugino S residente in Belgio.
2 -r- 1 Ancora, sarebbe insufficiente la motivazione sulle dichiarazioni rese dal detenuto M M, in ordine alle quali - nonostante quanto indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio - si è argomentato in maniera scarna e parcellizzata, peraltro travisando la prova, tenuto conto che la difesa e l'imputato avevano sollevato specifiche eccezioni sul punto (assumendo che non fosse credibile che il MAJID avesse appreso quanto riferito, poiché aveva sposato la fede cristiana e quindi a lui non avrebbero mai potuto essere rivolte le confidenze che ha riportato);
peraltro, come già il G.u.p., anche i Giudici di appello avrebbero rigettato - senza una compiuta motivazione - la richiesta della difesa di attivare i propri poteri officiosi per acquisire elementi di prova a suffragio dell'allegazione difensiva (fondata su colloqui investigativi). In ogni caso, la valutazione della prova sarebbe stata parcellizzata e anche sotto tlae profilo la sentenza impugnata si sarebbe discostata dal dictum della sentenza di annullamento.
1.1. Il motivo in esame è infondato. La sentenza rescindente, prendendo le mosse dalla correttezza della ricostruzione della fattispecie in contestazione - da parte dei Giudici di merito - alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, ha annullato la prima sentenza di appello perché ha ritenuto difettosa la motivazione relativa agli elementi indiziari atti a conferire effettiva offensività alla condotta dell'imputato, demandando al Giudice del rinvio di chiarire se - oltre ai dati dimostrativi del fatto che l'imputato avesse curato il proprio autoaddestramento - ricorressero elementi atti a provare non solo la sua contiguità non punibile ma la sussistenza di comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 -sexies cod. pen. Più in particolare, la sentenza di annullamento aveva evidenziato carenze argomentative in relazione alla programmazione, da parte dell'imputato, dei viaggi in Turchia e in Belgio e alle dichiarazioni dei soggetti che erano stati
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
udito il Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e, per il ricorrente, l'avvocato A A che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 giugno 2020 (dep. il 9 dicembre 2020) la Corte di assise di appello di Catanzaro - provvedendo quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 12 dicembre 2019 - ha confermato la pronuncia in data 8 settembre 2017, appellata da M H, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (e con la confisca ex art. 270-septies cod. pen. e la distruzione di quanto in sequestro).
2. Avverso la sentenza rescissoria il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione di legge (indicata negli artt. 125, 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 5, 6 e 7, Carta EDU, 13, 19, 21, 25 2 27 Cost., 270-quinquies (come novellato dall'art. 1 d.l. n.7/2015, conv. dalla legge n. 43/2015) e 270-sexies cod. pen. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il travisamento della prova.
2.3. Con il terzo motivo la difesa si è doluta del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura eccessiva della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
1. Con il primo motivo, la difesa ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe nuovamente compiuto un apprezzamento parziale del materiale probatorio, per vero travisandolo, così non ottemperando al dictum della sentenza rescindente che aveva demandato alla Corte di merito di verificare se gli elementi indiziari ulteriori - rispetto a quelli dai quali si è tratto che l'imputato abbia curato il proprio autoaddestramento - deponessero per la sua contiguità non punibile con gli ambienti dell'estremismo islamico o, invece, fossero sintomatici del suo inserimento organico in tale contesto terroristico e strumentali alla commissione del reato di cui all'art. 270-sexies cod. pen. Il ricorrente ha assunto che la Corte di merito, in relazione al viaggio dell'HAMIL in Turchia e a quello solo programmato in Belgio, avrebbe valorizzato i medesimi elementi già apprezzati nella sentenza annullata (nel primo caso, i contatti telefonici con un numero che la stessa polizia giudiziaria ha ipotizzato possa essere una «numerazione di servizio turca»;
nel secondo, il contatto con un'utenza belga, il cui titolare è risultato un soggetto che non consta avere legami con il terrorismo). Sotto tale profilo, anzi, sarebbe stata omessa la valutazione degli appena indicati risultati probatori decisivi, così come sarebbe stata travisata un'intercettazione telefonica in data 24 luglio 2015 tra l'imputato e il cugino S residente in Belgio.
2 -r- 1 Ancora, sarebbe insufficiente la motivazione sulle dichiarazioni rese dal detenuto M M, in ordine alle quali - nonostante quanto indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio - si è argomentato in maniera scarna e parcellizzata, peraltro travisando la prova, tenuto conto che la difesa e l'imputato avevano sollevato specifiche eccezioni sul punto (assumendo che non fosse credibile che il MAJID avesse appreso quanto riferito, poiché aveva sposato la fede cristiana e quindi a lui non avrebbero mai potuto essere rivolte le confidenze che ha riportato);
peraltro, come già il G.u.p., anche i Giudici di appello avrebbero rigettato - senza una compiuta motivazione - la richiesta della difesa di attivare i propri poteri officiosi per acquisire elementi di prova a suffragio dell'allegazione difensiva (fondata su colloqui investigativi). In ogni caso, la valutazione della prova sarebbe stata parcellizzata e anche sotto tlae profilo la sentenza impugnata si sarebbe discostata dal dictum della sentenza di annullamento.
1.1. Il motivo in esame è infondato. La sentenza rescindente, prendendo le mosse dalla correttezza della ricostruzione della fattispecie in contestazione - da parte dei Giudici di merito - alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, ha annullato la prima sentenza di appello perché ha ritenuto difettosa la motivazione relativa agli elementi indiziari atti a conferire effettiva offensività alla condotta dell'imputato, demandando al Giudice del rinvio di chiarire se - oltre ai dati dimostrativi del fatto che l'imputato avesse curato il proprio autoaddestramento - ricorressero elementi atti a provare non solo la sua contiguità non punibile ma la sussistenza di comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 -sexies cod. pen. Più in particolare, la sentenza di annullamento aveva evidenziato carenze argomentative in relazione alla programmazione, da parte dell'imputato, dei viaggi in Turchia e in Belgio e alle dichiarazioni dei soggetti che erano stati
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