Cass. pen., sez. III, ordinanza 21/05/2019, n. 22060
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
40274/20 18
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. IA OT ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/01/2018 (dep. il 07/03/2018) della Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza del 07/07/2016 della Corte di appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 03/05/2011 al 18/07/2012 perché gravemente indiziato di aver concorso con il fratello nella detenzione di quattordici chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, accusa dalla quale era stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. Deduce che la decisione impugnata è frutto di un errore di fatto consistito nell'aver affermato che egli non aveva mai fornito giustificazioni chiare e verosimili dei contenuti criptici delle conversazioni intercettate e che la sua connivenza, ancorché penalmente irrilevante, era comunque espressione di un atteggiamento di copertura e di solidarietà verso gli autori dell'illecita detenzione, connotato dal suo mancato attivarsi per far cessare l'attività delittuosa. In realtà, afferma, egli non ha mai posto in essere comportamenti tali da ingenerare dubbi o indurre in errore gli inquirenti ed il Gip circa la sua penale responsabilità ed in ogni caso erra la Corte di cassazione ad affermare la mera corrispondenza tra connivenza e colpa grave ponendo a fondamento di tale decisione una motivazione tanto illogica quanto carente. E' sufficiente leggere la sentenza del 04/11/2011 della stessa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, che aveva annullato con rinvio l'ordinanza del 16/05/2011 del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza custodiale. Sin da allora, infatti, la Suprema Corte aveva stigmatizzato il fatto che le conversazioni telefoniche intercettate non erano idonee a dimostrare il concorso nel reato e, dunque, a superare la soglia della mera connivenza.
2.11 ricorso è inammissibile perché proposto da persona non legittimata, tardivo e comunque al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3.Quanto al profilo della legittimazione, occorre ricordare che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto