Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2020, n. 05045

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2020, n. 05045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05045
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2019 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/~ le conclusioni del PG Cnuifì ert IL R

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 4 aprile 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna nel procedimento a carico di LI AR - arrestato e indagato per i delitti di sequestro di persona e omicidio aggravati in danno di NA AL e della detenzione e del porto di arma clandestina, in Catenanuova, il 10 aprile 2019 - ha convalidato l'arresto e ha contestualmente applicato a AR la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza, anche per quanto essa ha avuto ad oggetto la convalida dell'arresto, ha proposto istanza di riesame, con riserva di indicare i motivi, mediante atto del 12 aprile 2019. Indi, con memoria depositata il 29 aprile 2019, quanto alla questione della verifica di legittimità dell'arresto, la difesa ha segnalato che il giorno dell'uccisione della moglie NA LÌ, AR aveva chiamato il 112 rimanendo poi in attesa dei Carabinieri presso la sua abitazione e, al loro arrivo, aveva confessato di aver commesso l'omicidio. Tale situazione, però, non integrava, secondo la difesa, la flagranza, in quanto l'indagato non era stato sorpreso dalle Forze dell'ordine, ma le aveva allertate e si era consegnato alle medesime.

3. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 29-30 aprile 2014, ha confermato - quanto al provvedimento cautelare - l'ordinanza genetica e ha disposto la trasmissione degli atti dalla Corte di cassazione, per l'impugnazione avente ad oggetto la convalida dell'arresto in flagranza, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen.

4. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso osservando che le valutazioni alla base del provvedimento impugnato risultano corrette, essendo stato valorizzato il chiaro riferimento al presupposto dell'immediata, autonoma percezione da parte degli operanti di plurimi elementi, in tal senso assumendo rilievo anche la pronta confessione, riscontrata dal rinvenimento del corpo della vittima con i segni dei colpi di arma da fuoco, elementi idonei al fine di poter ragionevolmente collegare il grave delitto di omicidio alla persona dell'indagato e giustificare la misura precautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso, per come qualificato dal Tribunale del riesame e trasmesso in questa sede, nella parte dell'impugnazione riguardante la verifica delle condizioni legittimanti l'arresto, sia inammissibile.

2. Va premesso che correttamente il Tribunale del riesame, per quanto concerne l'oggetto dell'impugnazione attratto dalla disciplina di cui all'art. 391, comma 4, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, competente a delibare le corrispondenti doglianze. In effetti, nel caso in esame, nell'originario atto di impugnazione coesistevano (e dunque persistono) censure avverso il provvedimento di convalida, legittimamente deducibili con il ricorso per cassazione al fianco di quelle aventi ad oggetto l'ordinanza applicativa della misura cautelare sul cui merito si è pronunciato il competente Tribunale del riesame. L'applicazione della regola fissata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - in virtù della quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte che l'ha proposta e, quindi, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente - ha imposto al suddetto Tribunale la trasmissione degli atti in questa sede. Si condivide, al

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