Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9334

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9334
Data del deposito : 11 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73

DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE

14-5-1981 N: 219 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto di opera pubblica09334/03 Indennizzo da costruzione SEZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri N. 21364/98 IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f.Dott. G Dott. G O Presidente di sezione Cron.20498 - Consigliere Dott. E RNI Consigliere Rep. Dott. E L Ud. 22/05/03 Consigliere Dott. F SNI Dott. G NNO Consigliere Dott. F M C Consigliere Consigliere Dott. M R M Rel. Consigliere Dott. M B ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante elettivamentepro tempore, E 74, presso lodomiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO PAOLO, che la studio dell'avvocato DI MARTINO a margine del rappresenta e difende, giusta delega ricorso; 2003

- ricorrente -

545 contro 1 SBRIZZI MAFALDA, SBRIZZI VINCENZO, SBRIZZI CARLO, SBRIZZI ANNA, DELLA VALLE GIOVANNI, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato I F, giusta delega а margine del controricorso; - controricorrenti nonché contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CIPE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; controricorrente avverso la sentenza n. 75/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Massimo udienza del 22/05/03 dal BONOMO; udito l'Avvocato Paolo DI MARTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha concluso che in via principale sia rilevata la nullità 2 insanabile della sentenza impugnata, in via subordinata rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo, assorbito il quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 1998 S M, V, C ed A e Del- la Valle Giovanni assumevano: che nell'ambito della realizzazione delle ope- re previste dalla legge 14 maggio 1981 n. 219, la SOC. INFRATECNA S.p.A. (ora Nuova Mecfond spa in li- quidazione), concessionaria per le opere, aveva rea- lizzato un viadotto autostradale che aveva invaso 10 spazio aereo in verticale del fabbricato sito in Na- poli alla via Zara n. 18 bis; che essi istanti erano proprietari di un ap- partamento sito in Napoli alla via Zara 18 bis alla scala 20, piano secondo, int. 14 (riportato nel NCEU di Napoli alla partita 98225, foglio 4, sez. VIC, particella 195, sub 14, Z.C. 8, categoria A/3, clas- se 2, vani 4,50, r.c.

1.701 lire); che pur avendo sottoposto ad asservimento il fabbricato ed offerto la relativa indennità solo ai proprietari di alcune unità immobiliari site nella verticale medesima scala e nella stessa 3 dell'immobile di loro proprietà, non era mai stata offerta loro alcuna indennità di asservimento e di espropriazione che, di conseguenza, non era mai stata determinata né depositata presso la Cassa DD.PP. di Napoli; che parimenti non era mai stato emesso il rela- tivo decreto di esproprio; che la costruzione del viadotto aveva causato loro pro-una diminuzione del valore dell'immobile di prietà; che pertanto intendevano richiedere tutte le in- dennità previste dalla legge 219/1981 e dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 ed in particolare l'indennità di occupazione temporanea, 1'indennità di asservimento, l'indennità di espropriazione e l'indennizzo connesSO al diminuito godimento dell'immobile per quanto ri- guarda l'aria e la luce ed in considerazione della va- riazione delle caratteristiche posizionali, relativa- mente al periodo decorrente dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse viario (05/09/89) fino alla data del decreto di asservimento e richiedere, pertanto, la determinazione della stima e veder così definitivamen- te acclarato e liquidato il giusto indennizzo; - che il procedimento adottato riguardava la rea- lizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito del ter- 4 ritorio comunale di Napoli e che le indennità di determinateespropriazione e di asservimento andavano in base al 3° comma dell'art. 42 Cost. con i criteri individuati dalla sentenza n. 5/80 della Corte Costi- tuzionale in relazione alla reale diminuzione di valo- re dell'immobile; che ai sensi dell'art. 17 del Decreto Luogote- nenziale 27/2/1919 n. 219 la competenza a determinare le indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione temporanea, anche anteriormente all'ema- nazione dell'atto ablativo è demandata alla Giunta Speciale per le Espropriazioni Tutto ciò premesso S M, V, C ed A e D V G evocavano in giudizio davanti alla Giunta Speciale per le espro- priazioni istituita presso la Corte d'appello di Na- poli il Funzionario Delegato CIPE e la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazione chiedendo, la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, di asser- vimento e di espropriazione nonché dell'indennizzo connesso al diminuito godimento dal 5/9/89 fino alla data del decreto di asservimento e dell'indennizzo per la diminuzione di valore dell'immobile, con la condanna dei convenuti, al pagamento delle suddette 5 _ indennità oltre rivalutazione ed interessi il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazione eccependo: il difetto di giurisdizione della Giustizia adita; il difetto di legittimazione della parte at- trice nonché il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande in quanto improponibili, inammissibili ed infondate. Si costituiva pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo, tra l'altro, il difetto del- la propria legittimazione passiva. - 21 luglio 1998, la Giunta Con sentenza del 16 Speciale per le espropriazioni, previa affermazione della propria competenza giurisdizionale esclusiva sui fatti di causa, accogliendo le domande attoree, di- chiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzionario Delegato dal CIPE), compensando le spese tra detto Ente e gli attori, condannando la Nuova Mecfond S.p.A. in liquidazione: a) a pagare in favore degli attori la somma di L. 48.785.625, oltre gli interes- si legali dalla data del decreto di asservimento (21.10.1993) fino alla data dell'effettivo pagamen- 6 ---- to;
b) a depositare altresì l'indennizzo per il di- minuito godimento temporaneo nella misura corrispon- dente al saggio degli interessi legali per anno su L. 48.785.625, pari al 359 del valore di mercato pieno del cespite asservito (L. 139.387.500), con decorrenza dal 5 settembre 1989 alla data del decre- (21.10.1993)la sentenza, nonchéto di asservimento al pagamento degli interessi legali ulteriori, sulla somma in tal modo determinata, sino alla data del- l'effettivo pagamento;
c) a rimborsare le spese pro- cessuali ed a pagare l'onorario dovuto ai componenti della Giunta e il compenso spettante al segretario. Osservava la Giunta, in particolare: a) che l'ente concessionario, per i poteri deri- vatigli in base alla legge 219 del 1981, all'ordinanza commissariale n. 45 del 1981 ed alla convenzione di affidamento in concessione dell'intervento edilizio, aveva assunto la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato di tutte le obbligazioni; di asservimento di lireb) che 1'indennità 3.492.950 per 7 πια relativamente al sub 14, era depositata;stata offerta e non accettata, e quindi c) che il decreto di asservimento del sub 14 era stato emesso il 21 ottobre 1993; 7 d) che l'ente concessionario, per i poteri deri- vatigli in base alla legge 219 del 1981, all'ordinanza commissariale n. 45 del 1981 ed alla convenzione di affidamento in concessione dell'intervento edilizio, aveva assunto la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato di tutte le obbligazioni; e) che il deprezzamento del cespite non poteva essere limitato alla sola esigua porzione ricadente al di sotto del viadotto, ma andava esteso a tutta la unità immobiliare che subiva per la presenza del viadotto una diminuzione del valore di mercato per la variazione in decremento delle caratteristiche posizionali intrinseche (luminosità, soleggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, sicurezza fi- sico-psicologica, polverosità ecc.); f) che era congruo stimare un deprezzamento pari al 35 del valore di mercato dell'immobile; g) che era anche dovuto l'indennizzo connesso al M diminuito godimento dell'immobile, per quanto ri- guardava l'aria e la luce ed in considerazione della variazione delle caratteristiche posizionali intrin- seche, relativamente al periodo decorrente dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse via- 8 rio (5.9.1989) alla data del decreto di asservimen- to; h) che tale indennizzo poteva essere determinato corrispondente agli interessi legali nella misura per anno sul 35% del valore di mercato del cespite. Avverso tale sentenza la Nuova MECFOND s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Hanno resistito con controricorsi sia Sbrizzi Ma- falda, V, C ed A e Della Valle Giovan- ni sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fun- zionario delegato CIPE. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la memoria del 12 novembre 2002, la ricor- rente eccepisce la totale nullità (rectius inesisten- za) della sentenza, ai sensi degli artt. ex artt 158 e 161 c.p.c., per difetto di giurisdizione della Giunta Speciale stante la sua irregolare composizione con l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Na- poli, tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.Lgt. n. 219 del 1919, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1131 del 1935, dichiarata dalla Corte con sentenza n. 393 del 25 luglio 2002. 2. L'eccezione non è fondata. 9 Con riferimento al Tribunale regionale delle acque pubbliche, questa Corte ha ritenuto che la nullità de- rivante da vizio di costituzione di quel giudice conseguente alla declaratoria di illegittimità costi- tuzionale (con la sentenza n. 353 del 2002), dell'art. 138 del r.d. 11 dicembre 1933 nella parte in cui pre- vedeva l'aggregazione a detto tribunale di tre funzio- nari dell'ex Genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante ancorché assoluta e rileva- bile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione del- le causa di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denun- cia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità re- sta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo (Cass. Sez. Un. 3 marzo 2003 n. 3074). La sentenza ci- - che l'atto processuale può esse- tata ha precisato: re qualificato come inesistente soltanto se sia privo degli elementi necessari per identificarlo come appar- tenente al tipo о alla categoria considerata (Cass. Sez. Un. 10 ottobre 1997 n. 9859, Cass. 9 ottobre 1997 - che un vizio di costituzione dell'organo n. 9808); giudicante rende giuridicamente inesistente la senten- 10 za solo quando sia così radicale da impedire che la sua emanazione possa essere riferita ad un soggetto investito di potere giurisdizionale (Cass. 29 agosto 1997 n. 8245);
che, consequentemente, deve essere considerata (non già inesistente), ma nulla la senten- za pronunziata da un organo la cui composizione, come in quel caso, sia semplicemente diversa da quella le- gale (Cass. 23 giugno 1971 n. 1982). Tali argomentazioni ё la conclusione in base ad esse raggiunta valgono anche per l'ipotesi oggetto della presente controversia. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 393 del 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 feb- braio 1919 n. 219 (Provvedimenti per la città di Napo- li), convertito nella legge 24 agosto 1921 n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935 n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commis- sario per la Provincia di Napoli), nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli 1'ingegnere саро dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo dele- gato. Ne consegue che la sentenza impugnata risulta sta- ta pronunziata da un organo la cui composizione era 11 solo diversa da quella legale, per la partecipazione del detto ingegnere, e quindi deve considerarsi nulla, ma non inesistente. Non avendo il vizio formato oggetto di impugnazio- ne, esso non può formare oggetto di esame in questa sede. 3. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente censura l'asserita carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto i seguenti tre profili, sottolineando la natura meramen- te strumentale delle attività compiute dalla Infratec- al qua- na, in nome e per conto dell'ente concedente, le, in quanto intestatario del provvedimento ablativo finale, spetta la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla stima. A. Eccesso di potere (motivazione meramente appa- rente) violazione di legge (artt. 132 e 276 c.p.c.). Nell'impugnata sentenza sarebbe ravvisabile una situazione di mancanza di motivazione poiché, sbriga- tivamente e senza evidenziare adeguatamente le ragioni della decisione, si era statuita l'esclusione della legitimatio ad causam della P.C.M. senza argomentare perché le contrarie eccezioni sollevate dalla conces- sionarie non fossero meritevoli di accoglimento. 12 B. Eccesso di potere (palese contraddittorietà della motivazione) Falsa applicazione dell'ordinanza commissariale prot. 16754/C del 10 ottobre 1990. Il vizio di eccesso di potere per contradditto- rietà della motivazione sarebbe, invece ravvisabile nella parte in cui dopo aver escluso la legittima- zione passiva ad causam del Funzionario C.I.P.E., af- fermando che la L. 219/81 e l'ordinanza commissaria- le n. 45/81 statuiscono che "è demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni occorrenti ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, qua- li quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposi- to delle indennità" la Giunta, nell'esporre che "con direttiva prot. 1615-1/c del 1010/90, trasmessa ai concessionari detta i criteri per la deter- minazione delle indennità da servitù da viadotto, ha affermato: "incoerentemente con la citata diret- tiva, il CIPE (e non il concessionario: n.d.r.) ha ritenuto di limitare la determinazione delle inden- nità ex art. 16 L. 2359/1865 solo alle porzioni di unità immobiliari ricadenti al di sotto della proiezione verticale del viadotto". 13 O, secondo la ricorrente, il denunciato profilo di vizio di eccesso di potere è ravvisabi- le non solo in riferimento al fatto che tale ordi- nanza non è applicabile alla fattispecie di causa, in quanto emanata da diverso, distinto Organo, e cioè dal Commissario Straordinario per gli inter- venti nella Regione Campania (non dal Commissario Straordinario per gli interventi nella città di Napoli), ma anche per la patente contraddizione rilevabile ictu oculi tra il riconoscimento in ca- po al CIPE del potere di individuare gli immobili 1'indennità e relativamente ai quali determinare legitimatio ad causam la pronuncia relativa alla dell'attuale ricorrente. C. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 80, 81 e 84 L. 219/81 e dell'ord. 45/81) - Illegitti- Difetto di giurisdizione della Giunta costituzionale dell'art. 19 D.L.Lgt. M. mità 219/1919. Gli artt. 80, 81 e 84 della L. 219/81, apodit- ticamente richiamati dalla Giunta non solo non fa- rebbero alcun riferimento all'attribuzione di po- teri pubblicistici al concessionario; ma soprat- tutto non trasferirebbero, direttamente e automati- 14 camente, in capo a quest'ultimo la titolarità delle obbligazioni indennitarie. L'art. 81 L. 219/81, statuendo al terzo comma che: "formano oggetto della concessione tutte le ope- razioni necessarie per l'acquisizione delle aree occu- pate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità", consente infatti di affermare con assoluta certezza che semmai dovesse riconoscersi al concessionario la titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie, tale sua qualità di debitore non scaturirebbe certo dalle citate dispo sizioni di legge (che non impongono autoritativamen- te in capo allo stesso tale obbligazione, limitando- si а rinviare la disciplina della materia alla con- venzione), ma sarebbe bensì conseguenza di un'obbli- gazione convenzionalmente assunta dall'attuale ri- corrente con 1'amministrazione concedente. Neanche l'ordinanza n. 45/81, secondo la ricor- E rente, può essere chiamata a fondamento di un 'even- tuale attribuzione ex lege della titolarità passiva del debito in discorso: essa difatti disciplina, semplicemente ed esclusivamente, i tempi e le moda- lità del relativo pagamento, senza alcun riferimento alla esclusività della titolarità della legittima- zione passiva nei giudizi. 15 Da un punto di vista strettamente processuale, inoltre, l'attore avrebbe dovuto dimostrare la tito- larità della legittimazione passiva in capo alla concessionaria. Tale prova non è stata fornita. Nonostante tale evidente lacuna probatoria, la Giunta ha immotivatamente respinto tutte le eccezio- ni della convenuta Nuova Mecfond, dichiarando la sua legittimazione passiva esclusiva. La necessità di procedere, al fine dell'indivi- duazione del legittimato passivo ad causam, ad un'attenta analisi della natura del rapporto tra am- ministrazione e concessionario e, quindi, dell'og- getto della concessione (accertamento nel caso di specie non compiuto, non provato e neanche richiesto dall'attore, e che, se eseguito, avrebbe sicuramente portato alla constatazione della totale estraneità della odierna ricorrente alla fattispecie in que- stione), rende evidente secondo la ricorrente, un ulteriore vizio della sentenza impugnata, che si $0- stanzia nella carenza di giurisdizione della Giunta Speciale per le Espropriazioni in relazione a tale accertamento. La più volte asserita natura di organo speciale della Giunta, che "può conoscere soltanto della de- terminazione della indennità e delle altre questioni 16 indicate nell'art. 18, fra le quali non sono comprese quelle inerenti ai rapporti tra concedente e conces- sionario dell'opera pubblica", sarebbe difatti di ostacolo anche ad una pronuncia da parte dell'adito organo di Giustizia sulla individuazione del titola- re della legittimazione passiva, nel caso di conte- stazione dei convenuti. L'accertamento della legittimazione e la conse- guente eventuale responsabilità della società con- cessionaria, in considerazione della specificità del rapporto concessorio e dei poteri giurisdizionali della Giunta, esulerebbe dalla competenza giurisdi- zionale del Giudice a quo, che dunque avrebbe dovu- to/potuto unicamente pronunciare una condanna a ca- rico dei soggetti convenuti dall'attore. In altre parole, la Giunta, stante la sua peculiare natura giurisdizionale, avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia ad un'eventuale, mera affermazione dichia- rativa e quantificatrice del credito indennitario, ma non anche di condanna nei confronti di un conve nuto previa estromissione dell'altro. Per costante giurisprudenza della Giunta, con- fermata peraltro dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non possono trovare accoglimento innanzi a tale Giudice le domande di rivalsa del concessio- 17 nario nei confronti del concedente perché inerenti il rapporto intercorso tra tali due soggetti, es- sendo tale materia estranea alla cognizione dell'- adito organo di merito. In subordine, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale costituzionale del combinato disposto dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, che rinvia agli artt. 11 e 13 della L. n. 2892 del 1882, nelle parti in cui devolvono in via esclusiva alla Giunta speciale per le espro- priazioni presso la Corte di appello di Napoli la giurisdizione in ordine alla rideterminazione del- le indennità espropriative determinate in dipen- denza di interventi ablatori promossi ai sensi della richiamata L. 219/81 in aree ricadenti nel- l'ambito del territorio del Comune di Napoli, per contrasto con l'art. 3 (per disparità di tratta- mento in relazione ai proprietari di immobili in- M teressati dallo stesso tipo di procedura ablativa ma non ricadenti nel comune di Napoli, e dunque non assoggettati alla giurisdizione della Giunta speciale);
nonché dell'art. 19 del D.L.Lgt. n. 219 del 1919, in relazione all'art. 24, commi 1 e 2, della Carta costituzionale, per violazione del di- ritto essenziale alla difesa e/o sua illogica com- 18 pressione, essendo la facoltà di difesa di fatto esclusa per le questioni di merito giuridico e CO- munque ristretta soltanto a specifiche questioni; nonché quella di impugnativa, limitata ai soli vi- zi di incompetenza, eccessO di potere e violazione di legge. 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetuta- mente affermato che, giusta il disposto dell'art. 81 L. 14 maggio 1981 n. 219, e fermo restando che le ope- re per la realizzazione del programma straordinario di cui al Titolo VIII della stessa legge devono essere affidate in concessione, siffatta concessione comporta l'attribuzione al concessionario anche del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle relative indennità;
e che, di con- da un canto, il rapporto obbligatorio rela- seguenza, tivo al pagamento di quelle indennità intercorre uni- camente tra il proprietario ed il concessionario, e, N dall'altro, il proprietario può far valere il suo di- ritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pa- gamento delle indennità (v., da ultimo, Cass. Sez. Un.. 19 Id. 1° giugno 2000 n. 388, Id. 9 maggio 2000 n. 299, 14 luglio 2000 n. 495, Id. 26 febbraio 1999 n. 104). Tale orientamento, condiviso dal Collegio, è stato anche ribadito dalla Corte а sezione semplice (Cass. 16 novembre 2001 n. 14378, 5 dicembre 2002 n. 17260). La sentenza impugnata ha fatto corretta applica- zione dei suddetti principi. Invero la Giunta speciale ha escluso la legittimazione passiva ad causam del funzionario CIPE sulla base del richiamo degli artt. 80, 81, 84 della legge Π. 219 del 1981, oltre che dell'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981, precisando che le opere erano affidate in con- cessione mediante apposite convenzioni e che l'ente concessionario, in virtù dell'investitura di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento delle indennità, assumeva la qualità di unico soggetto responsabile di tutte le ob- M bligazioni indennitarie, ivi comprese quelle derivanti dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865. Così facendo, la Giunta speciale non ha pronuncia- al di fuori delle sue attribuzioni giurisdizionali to sui rapporti intercorsi tra concedente e concessiona- rio come sostiene la ricorrente - ma ha doverosamen- te accertato quale fosse il soggetto legittimato pas- 20 sivamente nel giudizio nel quale era stata fatta vale- re una pretesa indennitaria ex art. 46 citato. Appaiono manifestamente infondate le questioni di costituzionalità: a) dell'art. 80 legge 14 maggio 1981 n. 219 e degli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885 n. 2892, nella parte in cui devolvono alla Giunta specia- le per le espropriazioni di Napoli la giurisdizione in ordine alla rideterminazione delle indennità espro- priative dipendenti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edili- zia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, per le aree ricadenti nel territorio del comune di Napoli, e non per le aree non ricadenti in quel comune, per contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di interven- ti speciali diretti a fronteggiare situazioni di emer- genza conseguenti a gravi calamita' naturali, con at- tribuzione al legislatore del potere di valutare di- screzionalmente la disciplina sostanziale e processua- le applicabile, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate;
dell'art. 19 D.L.Luogoten. 27 febbraio 1919 n. 219, nella parte in cui comprimerebbe il diritto di difesa del proprieta- rio espropriato, con riferimento alla limitazione del- l'oggetto delle questioni di competenza della Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli e della impu- 21 gnabilità delle relative decisioni, per contrasto con l'art. 24 Cost., potendosi ben dedurre e trattare da- varti a tale organo di giurisdizione speciale ogni questione di merito giuridico, e non essendo previsto dalla Costituzione il doppio grado di giurisdizione di merito (Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1999 n. 104, Id. 19 marzo 1999 n. 162). 5. Il secondo motivo esprime, in relazione all'indennità di asservimento, doglianze di eccesso di potere (mancanza di motivazione, assoluta carenza del- ra-la stessa, esposizione inidonea ad evidenziare le gioni della decisione), nonché di violazione degli artt. 132 e 276 c.p.c.. Essendo il cespite degli attori soggetto ad una procedura di asservimento, l'indennità avrebbe dovuto essere determinata sulla base di una percentuale dell'indennità spettante in caso di espropriazione to- tale, mentre la Giunta l'aveva calcolata su una per- centuale del valore venale degli immobili. Il giudice aveva poi precisato che l'indennità era inferiore a quella che sarebbe spettata in caso di espropriazione totale (lire 76.600.000), senza specificare i criteri per la determinazione di quest'ultima indennità. La ricorrente sostiene che la opponente non aveva fornito alcun elemento probatorio in merito al valore 22 effettivo dei canoni dei contratti di locazione rela- tivi agli immobili, né la sentenza impugnata dimostra che la Giunta aveva autonomamente proceduto a tale in- dagine;
infine, non appariva utilizzato il parametro valutativo sussidiario precisato nel IV comma dell'art. 13 della legge 2882/1885, richiamato dal VI comma dell'art. 80 della legge 219/81. La quantificazione dell'indennità determinata dal- Giunta risulterebbe calcolata sulla base di mere la considerazioni di congruità, senza riferimento a ele- menti obiettivi di confronto, ed il valore di mercato attribuito al cespite risulterebbe addirittura supe- riore al valore determinato nella perizia tecnica de- positata dalle attrici. Inoltre, la ricorrente lamenta che la condanna al pagamento dell'indennità di asservimento non tiene conto della somma di lire 3.492.950 depositata in fa- vore degli attori per l'asservimento di 7,00 mq dell'appartamento oggetto di causa. Risultava poi non provato che il cespite avesse subito una diminuzione di valore nella sua interezza. 6. Il motivo è fondato nei termini appresso preci- sati. Va rilevato che nel caso in esame è intervenuto un decreto di asservimento, emesso il 21 ottobre 1993, 23 limitatamente ad una porzione dell'appartamento di 7 mg. e che è stata depositata un'indennità di asservi- mento di lire 3.492.950, offerta, ma non accettata. La Giunta speciale ha ritenuto che l'indennizzo spettasse non solo per quella porzione immobiliare, ma per l'intera unità, che ha subito un deprezzamento dall'esecuzione dell'opera pubblica. Osserva il Collegio che l'art. 46, comma primo, della legge 25 giugno 1865 n. 2359 prevede il diritto dei proprietari dei fondi all'indennità in relazione a due ipotesi alternative: che i fondi dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di ser- vitù ovvero che vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un di- ritto. E' stato sottolineato da questa Corte (Cass. 23 luglio 1998 n. 7210) che il diritto all'indennizzo in questione si fonda sul principio pubblicistico di giu- è consentito soddi- stizia distributiva, per cui non attraverso il sacrificio sfare l'interesse generale del singolo, senza che questo ne sia indennizzato;
es- pertanto, presupponendo un atto legittimo della SO, si distingue dal risarcimento del danno ex art. P.A., 2043 c.C., il quale ultimo presuppone, invece, il fat- to doloso o colposo della stessa P.A.;
ne deriva che, 24 ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in oggetto, devono sussistere le tre condizioni, consistenti nel- l'attività lecita della P.A., nell'imposizione di un servitù o nella produzione di un danno avente caratte- re permanente (che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto), nel nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno;
inoltre, quanto alla posizione soggettiva cui deve aversi ri- guardo per individuare il titolare del diritto all'in- dennizzo del citato art. 46, essa è quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata (cfr. anche Cass. 12 di- cembre 1996 n. 11080, riguardante un indennizzo a fa- vore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la commercia- bilità degli appartamenti). Nella specie, ricorrevano entrambe le ipotesi pre- viste dall'art. 46, comma primo: il decreto di asser- vimento per una parte dell'appartamento (7 mq.) ed il danno permanente per la parte restante In particolare, la Giunta ha rilevato che il de- prezzamento non poteva essere limitato alla sola esi- gua porzione del cespite ricadente al di sotto del viadotto, ma andava esteso a tutta la unità immobilia- 25 re che aveva subito per la presenza del viadotto una diminuzione del valore di mercato a causa della varia- zione in decremento delle caratteristiche posizionali intrinseche (luminosità, soleggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, sicurezza fisico- psicologica, polverosità ecc.). Il deprezzamento è stato stimato nel 35 A del valore di mercato dell'unità immobiliare e su tale base è stato calco- lato l'indennizzo. La valutazione della percentuale di deprezzamento non è censurabile in questa sede, atteso che si tratta di una questione di fatto e che il vizio di motivazio- ne su tali questioni, nelle pronunce della Giunta spe- Na-ciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di poli, è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si veri- fica nei casi di assoluta carenza della stessa 0 nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del prov- е б vedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della (Cass. Sez. Un. 2 marzo 1999 n. 111;
cfr. decisione pure Id. 27 agosto 1998 n. 8496, Id. 28 giugno 1998 n. 8538). Queste ipotesi che non ricorrono nel caso in esame, avendo la Giunta, da un lato, indicato la posi- zione, rispetto al viadotto, dell'immobile degli atto- 26 ri ("l'abitazione censita al sub 14 è sovrappassata direttamente dal viadotto per una superficie utile Co- perta di 7,00 mq. е ricade interamente nel cono d'ombra del viadotto dal quale dista sul piano oriz- zontale dai 0,00 mt. ai 4,20 mt.") e delle aree condo- miniali dell'edificio e, dall'altro, preso in conside- razione le sopra menzionate caratteristiche posiziona- li intrinseche (luminosità, ecc.) Il criterio seguito dalla Giunta per la quantifi- cazione del dovuto non appare però corretto, in quanto non tiene conto della misura dell'indennizzo in caso di formale asservimento. Come più volte affermato da questa Corte, anche qualora l'indennità di esproprio debba essere determi- -nata osservando una normativa speciale quale quella stabilita dall'art. 80, sesto comma, legge 14 maggio 1981 n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885 n. 2892, nel cui ambito resta compresa E anche l'indennità di asservimento per il richiamo al- l'art. 46 1. 2359 del 1865, operato dall'art. 18, pri- mo D.L.Luogoten.comma, 27 febbraio 1919 n. 219 1'indennità di asservimento di un immobile, per il de- prezzamento subito in seguito alla costruzione di un viadotto autostradale occupante lo spazio aereo sulla 27 verticale di un fabbricato, va commisurata non al va- lore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio liquidabile in base a quella normativa speciale (Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1999 n. 104, Id. 8 dicembre 1998 n. 12700, Id. 27 agosto 1998 n. 8496). Ora, se l'indennità di asservimento non può essere commisurata al valore venale del fondo, nemmeno può esserlo l'indennizzo di cui alla seconda ipotesi (al- ternativa) prevista dal primo comma dell'art. 46 cit., ma anche tale indennizzO dovrà essere commisurato all'indennità di esproprio liquidabile in base alla normativa speciale. Ha errato quindi la sentenza impugnata nel calco- lare l'indennità di asservimento e 1'indennizzo da danno permanente con riferimento al valore di mercato percentuale dell'unità immobiliare, sulla base della di deprezzamento. della somma Avrebbe inoltre dovuto tenersi conto depositata (di lire 3.492.950), già relativa all'asservimento di 7 mq. dell'appartamento. 7. Il terzo motivo esprime una doglianza di incom- petenza, eccesso di potere e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al cosiddetto indennizzO per il diminuito godimento temporaneo dell'immobile. 28 Poiché l'indennizzo per diminuito godimento tempo- dell'immobile non è contemplato dalle disposi- raneo zioni della legge n. 385 del 1980, la sentenza impu- gnata sarebbe viziata da incompetenza (per carenza as- soluta di giurisdizione), avendo pronunciato una con- danna in ordine ad una materia non funzionalmente de- volutale dalla fonte normativa che ne ha legittimato il potere giurisdizionale in ordine ai procedimenti espropriativi ex legge n. 219 del 1981. In subordine la sentenza sarebbe viziata da ecces- di potere giurisdizionale per aver pronunciato al so di là dei limiti riconosciuti alla sua giurisdizione ovvero in assenza dei presupposti per una sua pronun- cia. La pronuncia di condanna non potrebbe essere le- gittimata nemmeno se riferita ad un'eventuale indenni- tà di occupazione. Inoltre, in relazione alla condanna accessoria al pagamento degli ulteriori interessi legali sulla somma determinata, fino alla data dell'effettivo deposito, la sentenza non indica il nomen iuris della causa de- terminativa della condanna e dunque dell'obbligo giu- ridico gravante sulla ricorrente. 8. Il terzo motivo è fondato nei limiti appresso precisati. 29 Non sussiste la denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 1998 dinanzi alla Giunta speciale il procuratore degli attori si è ri- portato alle conclusioni dell'atto introduttivo, tra le quali era compresa la richiesta di "indennizzo con- nesso al diminuito godimento dell'immobile per quanto riguarda l'aria e la luce ed in considerazione delle caratteristiche posizionali, relativamente al periodo intercorrente dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse viario (05.09.89) fino alla data del decreto di asservimento". Nel merito, questa Corte ha già affermato che il proprietario ha diritto ad un indennizzo per il dimi- nuito godimento dell'immobile asservito anche con ri- dell'operarealizzazione ferimento al periodo della forza della previsione pubblica asservente, e ciò in di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed anche se l'immobile non sia stato occupato dalla Pub- blica Amministrazione ed anche se il proprietario non ne abbia perso totalmente la disponibilità ed il pos- sesso (Cass. Sez. Un. 16 marzo 1999 n. 144). In parti- colare, con riferimento alla costruzione del medesimo asse viario, è stato evidenziato che l'indennizzo in questione tende a compensare il pregiudizio consisten- 30 te nel ridotto godimento del bene durante l'esecuzione dei lavori e trova la sua base normativa nello stesso art. 46 cit., costituendo una componente del pregiudi- zio (già verificatosi nel suddetto arco temporale) che detta norma è diretta а ristorare (Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1999 n. 104). Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, la sentenza impugnata lo ha determi- nato con riferimento agli interessi legali per anno su una percentuale (35%) del valore di mercato pieno dell'immobile. L'inutilizzabilità del valore di merca- to del bene, come elemento di riferimento, di cui si è detto a proposito del precedente motivo, comporta la necessità di procedere ad una rideterminazione anche dell'indennizzo in questione. 9. In accoglimento del secondo e terzo motivo, per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Na- M poli, in diversa composizione, che, uniformandosi ai principi sopra enunciati, determinerà l'indennità di asservimento di parte dell'immobile (detraendo la som- ma già depositata), l'indennizzo per il deprezzamento del resto e quello per il diminuito godimento tempora- neo dell'immobile. 31 Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione relativamente al rapporto processuale tra gli attori e la società Nuova Mecfond. Le spese del giudizio di cassazione tra quest'ultima e la Presidenza del Consiglio funziona- rio delegato C.I.P.E. vanno compensate, ricorrendo giusti motivi.

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