Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/03/2019, n. 08029

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/03/2019, n. 08029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08029
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 16788-2015 proposto da: M M ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA

2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato D V;

- ricorrente -

contro ( MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E

DELLA

2019 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 642 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente -

nonchè

contro

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE NAPOLI, MIUR UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI SALERNO, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E PER GEOMETRI " E. CENNI" DI VALLO DELLA LUCANIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 839/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 1641/2013. - N. R.G. 16788 2015 Rilevato 1. M M A aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per chiedere il riconoscimento a fini economici dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124;

2. la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda, è stata cassata da questa Corte con la sentenza n. 884 del 2013;

3. con la richiamata sentenza questa Corte, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C - 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato a verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento;

4. la sentenza rescindente, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato ed ha precisato che: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;
b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" e la comparazione deve essere "globale" e, quindi, non limitata allo specifico istituto;
c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento";

5. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto infondata l'originaria domanda proposta dal ricorrente.

6. per la cassazione di questa sentenza M M A ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, ai quale ha • N. R.G. 16788 2015 opposto difese il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con tempestivo controricorso;
Considerato 7. con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., "violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 c. 2 L. 124/1999, 1, 3, 4, 6, 7 e 12 disp. prel. al cod civ., artt 2 c. 2 e 3, e 45 T.U. 165/2001, Direttiva

CEE

77/187/CE, artt. 1362 e 2112 c.c.) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 40

CCNL

Scuola 26.5.99 e art. 5

CCNL

15.3.2001 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3

DM

23.7.99 e del D.M. 5.4.2001 - Difetto di presupposti e motivazione - Violazione del principio di gerarchia delle Fonti - Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 e 97 Cost. - Violazione del divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico - Manifesta ingiustizia - Omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia - Violazione dei principi elaborati in materia dalla Corte di Giustizia e dalla Cassazione, che rinviando alla Corte di Appello l'ha invitata ad attenersi a questi principi";

8. la ricorrente deduce di avere subito un sostanziale peggioramento per essere stata "inquadrata in fascia nettamente inferiore a quella in cui aveva diritto ad essere inquadrato ossia nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni prevista dal
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