Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2024, n. 35121
Sentenza
30 maggio 2024
Sentenza
30 maggio 2024
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Massime • 1
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio, essendo posto a tutela della pubblica funzione dello Stato di assicurarne il suo onesto svolgimento e non degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, si perfeziona a prescindere dall'identificazione dei soggetti passivi, la cui tolleranza, per la natura indisponibile del diritto, non ha efficacia scriminante. (Conf.: n. 8622 del 1981, Rv. 150203-01).
Sul provvedimento
Testo completo
35121-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI -Presidente - Sent. n. sez. 1051/2024 UP 30/05/2024 DONATELLA GALTERIO R.G.N. 13206/2024 ALDO ACETO Relatore - ALBERTO GALANTI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV. LUCA FRANCESCON, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23 comma 8 del D.L. n. 137/2020. 13206/2024 RITENUTO IN FATTO 1.NC FO ricorre per l'annullamento della sentenza dell'11 ottobre 2023 della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del 4 giugno 2021 del Tribunale di Udine, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 517 quater cod. pen., rubricato al capo B, perché il fatto non sussiste, confermando la condanna per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 515, 517 bis cod. pen., rubricato al capo A, e rideterminando la pena nella misura di un mese di reclusione.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 515 cod. pen. e del piano di controllo del Consorzio Prosciutto di San Daniele DOP, norma giuridica di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.
1.2.Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova.
2.Con memoria del 15 maggio 2024 il difensore ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso argomentando a sostegno della ammissibilità e fondatezza del ricorso stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2.Il ricorrente risponde del (residuo) reato a lui ascritto perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'esercizio di un'attività commerciale (azienda agricola Berlet di FO Augusto e NC s.s.) consegnava agli acquirenti cose mobili (suini), per origine, provenienza e qualità, diverse da quelle dichiarate. In particolare, consegnava alle imprese acquirenti suini, le cui cosce erano destinate a produrre prosciutto DOP di San Daniele, nutriti con scarti della produzione industriale del pane, della pasta e della pizza (nutrienti non ammessi dal disciplinare di produzione della DOP prosciutto San Daniele). Il fatto è contestato come commesso in Villafranca e altrove dal 4 gennaio 2006 al 29 maggio 2017. 2.1.Secondo i Giudici di merito il ricorrente somministrava ai suini destinati alla produzione del prosciutto San Daniele sottoprodotti della panificazione non consentiti dal disciplinare del Consorzio del Prosciutto San Daniele DOP.
2.2.La Corte di appello, in particolare, è giunta alle proprie conclusioni sulla base di specifiche prove testimoniali e documentali del cui contenuto ha dato sinteticamente conto. Si tratta, in particolare di prove dirette (come le testimonianze dei dipendenti che avevano confermato l'assunto accusatorio) e indirette, come quelle degli accertatori che, sulla scorta delle fatture di acquisto dei sottoprodotti alimentari e del numero dei suini presenti in azienda, erano giunti alla conclusione secondo la quale sarebbe stato contrario alla logica e alla filosofia di impresa eliminare quasi l'ottanta per cento del prodotto acquistato piuttosto che destinarlo all'alimentazione anche dei suini destinati alla produzione del prosciutto San Daniele.
2.3.Il ricorrente contesta tali conclusioni deducendo, con il secondo motivo, il travisamento della prova.
2.4.Il travisamento della prova consiste in un errore di natura percettiva (giammai valutativa) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Come ben affermato da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 01, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la