Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2019, n. 34447

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2019, n. 34447
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34447
Data del deposito : 24 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6946-2014 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLIBIO

15, presso lo studio dell'avvocato G L, rappresentata e difesa dall'avvocato A G;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI GRGNO GIUSEPPE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G T;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 782/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 18/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere A P L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato S D S per delega dell'avvocato A G. Rg. 6946/2014

FATTI DI CAUSA

1.- La Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 18 febbraio 2014 con cui il Tribunale di Palermo, nel giudizio ex art. 98 legge fall. instaurato dal concessionario per la riscossione, confermando la statuizione del giudice delegato, ha ammesso i propri crediti al passivo del Fallimento di Gargano Giuseppe solo parzialmente, essendo taluni prescritti (alcuni dei quali relativi a tasse automobilistiche), visto il tempo trascorso dopo la notifica delle cartelle non opposte. 2.- La curatela del Fallimento Gargano Giuseppe ha resistito con controricorso e memoria. 3.- Con ordinanza interlocutoria n. 20050 del 24 luglio 2019 la Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -2- del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione posta nel primo motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La Riscossione Sicilia denuncia con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il tribunale dichiarato la parziale estinzione dei crediti erariali fatti valere dal concessionario per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale, pur essendo privo di giurisdizione in materia. La ricorrente deduce in tal modo una questione attinente alla giurisdizione, potenzialmente assorbente rispetto all'esame del secondo motivo: il giudice delegato e successivamente il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 legge fall., conoscendo dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela fallimentare, avrebbero debordato dai limiti della giurisdizione propria, discostandosi dal principio secondo cui spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione sull'obbligazione tributaria, conoscere dell'eccezione di prescrizione, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione stessa, ipotesi non riconducibile all'esenzione prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che riserva alla giurisdizione del giudice ordinario, e quindi fallimentare, le «controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento»), atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell'esecuzione forzata. Il motivo pone dunque la questione se siano riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -3- 2. - La Prima Sezione con la richiamata ordinanza interlocutoria dubita della persistente validità dell'orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite (n. 14648 del 2017, sez. I. n. 15717 del 2019, sez. VI-I n. 21483 del 2015), secondo cui qualora, in sede di ammissione al passivo fallimentare, il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione che involge l'an ed il quantum del tributo, sicché la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario, con la conseguenza che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso. La Sezione osserva, in sintesi, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del dPR 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 - nella parte in cui prevede che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del dPR n. 602 del 1973, non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cpc -, non vi sarebbe più quel vuoto di tutela che aveva indotto la giurisprudenza ad indirizzare verso la giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifica della cartella (come la prescrizione), quindi a valle della notifica della cartella, che segna il limite della giurisdizione del giudice tributario, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il quesito posto dall'ordinanza di rimessione è, quindi, se rientri nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero del giudice tributario (nel qual caso il credito dovrebbe essere ammesso al passivo del fallimento con riserva), giudicare sulla fondatezza Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -4- dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevata dal curatore, verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento. 3.- Il Collegio ritiene di non poter dare continuità all'orientamento sopra menzionato per le seguenti considerazioni. 3.1.- La tesi cui si ispira detto orientamento è che il giudice tributario, la cui giurisdizione si estende a «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
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