Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8056

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La decisione con cui il Consiglio di Stato non conceda, sull'istanza della parte, un termine per la presentazione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, ritenendo - ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - che la controversia devoluta al proprio esame possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale sia stata dedotta la falsità, non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero "error in procedendo", come tale non sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8056
Data del deposito : 7 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7446-2013 proposto da:
AN RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato LABRIOLA RENATO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PARROCCHIA "S. SECONDINO VESCOVO E CONFESSORE", in persona del Parroco pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell'avvocato CARBONE PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GENTILE UMBERTO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
COMUNE DI BELLONA, PROVINCIA DI CASERTA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4471/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli avvocati Renato LABRIOLA, CE CASTRACANE per delega dell'avvocato Umberto Gentile;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in accoglimento del ricorso di AN CE, ha annullato: (a) il provvedimento recante il permesso di costruire n. 28/05 del 3 dicembre 2005, rilasciato dall'Ufficio urbanistica ed edilizia del Comune di Bellona al parroco della Chiesa di S. Secondino per la realizzazione di una cappella commemorativa per i cento anni dell'incoronazione di AR di Gerusalemme, patrona di Bellona, su area contraddistinta da apposita particella catastale;
nonché (b) l'attestazione del responsabile del settore n. 2 del Comune di Bellona del 16 gennaio 2006, secondo cui il terreno in questione non risultava essere stato percorso dal fuoco negli ultimi dieci anni. 2. - Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, ha accolto l'appello della Parrocchia di S. Secondino ES e Confessore e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado. 2.1. - In via preliminare, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dovere dare termine all'appellato AN per la presentazione di querela di falso con riferimento all'attestazione per la quale la zona interessata dall'intervento non risulta percorsa da incendio, e ciò in quanto "il documento da questa investito risulta smentito ... da altra documentazione in atti", ed è quindi "irrilevante ai fini della controversia", che è risolvibile "con riferimento ad altra e diversa questione".
Passando al merito, il Consiglio di Stato ha disatteso il primo motivo di gravame con il quale l'appellante, contrastando l'opposta tesi del TAR, argomentava, richiamando l'attestazione del responsabile di settore, che il terreno interessato dall'intervento insisteva in zona non percorsa dal fuoco negli ultimi dieci anni;
ed ha osservato che, al riguardo, rileva la delibera di perimetrazione delle zone percorse da incendio, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), precisando che
nella specie l'essere stata la particella catastale

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