Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8056

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La decisione con cui il Consiglio di Stato non conceda, sull'istanza della parte, un termine per la presentazione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, ritenendo - ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - che la controversia devoluta al proprio esame possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale sia stata dedotta la falsità, non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero "error in procedendo", come tale non sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8056
Data del deposito : 7 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'

ALESSANDRO

Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7446-2013 proposto da:
A FANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA

25/C, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
PARROCCHIA "S. SECONDINO VESCOVO E CONFESSORE", in persona del Parroco pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

POZZETTO

122, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentata e difesa dall'avvocato G U, per delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
COMUNE DI BELLONA, PROVINCIA DI CASERTA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 4471/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli avvocati Renato LABRIOLA, Francesco CASTRACANE per delega dell'avvocato Umberto Gentile;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in accoglimento del ricorso di A F, ha annullato: (a) il provvedimento recante il permesso di costruire n. 28/05 del 3 dicembre 2005, rilasciato dall'Ufficio urbanistica ed edilizia del Comune di Bellona al parroco della Chiesa di S. Secondino per la realizzazione di una cappella commemorativa per i cento anni dell'incoronazione di Maria di Gerusalemme, patrona di Bellona, su area contraddistinta da apposita particella catastale;
nonché (b) l'attestazione del responsabile del settore n. 2 del Comune di Bellona del 16 gennaio 2006, secondo cui il terreno in questione non risultava essere stato percorso dal fuoco negli ultimi dieci anni. 2. - Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, ha accolto l'appello della Parrocchia di S. Secondino Vescovo e Confessore e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado. 2.1. - In via preliminare, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dovere dare termine all'appellato Acanfora per la presentazione di querela di falso con riferimento all'attestazione per la quale la zona interessata dall'intervento non risulta percorsa da incendio, e ciò in quanto "il documento da questa investito risulta smentito ... da altra documentazione in atti", ed è quindi "irrilevante ai fini della controversia", che è risolvibile "con riferimento ad altra e diversa questione".
Passando al merito, il Consiglio di Stato ha disatteso il primo motivo di gravame con il quale l'appellante, contrastando l'opposta tesi del TAR, argomentava, richiamando l'attestazione del responsabile di settore, che il terreno interessato dall'intervento insisteva in zona non percorsa dal fuoco negli ultimi dieci anni;
ed ha osservato che, al riguardo, rileva la delibera di perimetrazione delle zone percorse da incendio, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), precisando che
nella specie l'essere stata la particella catastale sulla quale è previsto l'intervento percorsa dal fuoco risulta dall'atto ricognitivo della Provincia di Caserta, corroborato da una serie di altri elementi cui la sentenza del TAR fa puntuale riferimento. Il Consiglio di Stato ha invece accolto il secondo motivo di appello, rilevando che il fatto che la zona sia stata percorsa da incendio non costituisce impedimento al rilascio del contestato permesso edilizio, e ciò in applicazione della L. n. 353 del 2000, art. 10 come modificato dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), giacché l'intervento in questione è contemplato sin dallo strumento urbanistico del 1979 e la previsione risulta anteriore agli incendi rilevati. La ratio del vincolo - ha proseguito il Consiglio di Stato - è quella di impedire la pianificazione di interventi edilizi in zone interessate dal fuoco, sicché appare coerente la sua inapplicabilità ad interventi previsti dagli strumenti urbanistici anteriormente alla data della citata legge.
3. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l'Acanfora ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2013, sulla base di un unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, la Parrocchia.
Il Comune e la Provincia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memoria;
il ricorrente ha anche prodotto, il 25 febbraio 2014, il provvedimento prot. 2798 del 30 aprile 2007 del Comune di Bellona e, in data 20 marzo 2014, una perizia tecnica asseverata con allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Indipendentemente dall'avvenuto rispetto delle forme previste dall'art. 372 c.p.c., comma 2, va preliminarmente esclusa l'ammissibilità del deposito in cassazione, da parte del ricorrente, del provvedimento prot. 2798 del 30 aprile 2007 del Comune di Bellona nonché della perizia tecnica asseverata, redatta dal geom. Lanziello Salvatore, rivolta ad approfondire la questione se lo strumento urbanistico del Comune di Bellona consenta o meno la costruzione, in località "Chianelle", di un edificio di culto. Trattasi, infatti, di documenti, attinente al merito della vicenda processuale decisa dal giudice amministrativo, che non riguardano affatto la nullità della sentenza impugnata ne' l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e che, pertanto, si pongono al di fuori dei limiti in cui l'art. 372, comma 1 ammette il deposito in cassazione di atti e documenti.
2. - Con l'unico mezzo (difetto dell'esercizio del potere giurisdizionale ex art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., n. 1, e art. 362 cod. proc. civ.;
violazione del principio di parità delle parti nel
processo;
erronea e contraddittoria motivazione;
eccesso di potere giurisdizionale) si lamenta che il Consiglio di Stato, non concedendo termine per la proposizione di querela di falso in relazione al documento attestante che il terreno in questione non era stato percorso dal fuoco nell'ultimo decennio e, di conseguenza, non sospendendo il processo in esito della stessa, sarebbe incorso in un diniego di giustizia che ha procurato un indebito vantaggio alla controparte. Sarebbe inoltre erronea l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui l'intervento edilizio rientrerebbe nella eccezione fatta salva dalla norma di riferimento: ciò in quanto - si sostiene - lo strumento urbanistico di Bellona non prevede la possibilità di realizzare la cappella votiva, essendo la zona in questione qualificata come agricola. Il Consiglio di Stato sarebbe incorso in eccesso di potere giurisdizionale perché, anziché confermare l'annullamento del permesso di costruire, si sarebbe sostituito al potere discrezionale del Comune e, dietro l'apparenza di un esercizio interpretativo dell'art. 34 del regolamento edilizio del Comune, frutto di un omesso esame della documentazione del fascicolo di primo grado, avrebbe di fatto creato una norma urbanistica di ben diverso contenuto rispetto a quella vigente, facendo rientrare un manufatto destinato a cappella votiva tra le costruzioni ed impianti per l'esercizio dell'azienda agricola, per l'industria agraria o per l'abitazione dei coltivatori. 3. - Il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
3.1. - Sotto il primo profilo, occorre premettere che, nel processo amministrativo, l'istanza di fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, può essere accolta se il giudice amministrativo riconosce che la falsità del documento è influente e determinante al punto di non poter definire il giudizio a prescindere dal documento del quale è contestata l'autenticità;
in caso contrario, il giudice pronuncia sulla controversia (R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 42 e, ora, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 77).
E poiché nella specie il Consiglio di Stato, nel negare la richiesta concessione del termine, ha esercitato il vaglio preventivo, ad esso spettante, sulla rilevanza della dedotta falsità, cui si ricollega il potere del giudice di decidere comunque nel merito qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è lamentata la falsità, l'errore, ipotizzato dal ricorrente, nella valutazione di non rilevanza della questione di falso e nella mancata concessione del termine rimane confinato nell'ambito delle regole del processo amministrativo e degli eventuali errores in procedendo che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione, appartenendo all'area del sindacabile "rifiuto" della propria giurisdizione solo quel diniego di tutela da parte del giudice amministrativo che si radichi nell'affermazione della esistenza di un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda. 3.2. - Sotto il secondo aspetto, la censura non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata si fonda sull'interpretazione della portata normativa dell'eccezione al divieto di costruzione (là dove la realizzazione di edifici sia stata prevista, in data precedente l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data) e sull'accertamento sia della anteriorità dello strumento urbanistico rispetto agli incendi sia della previsione, in esso, dell'intervento edilizio in questione.
Il ricorrente, lamentando l'omesso esame della documentazione in atti (ciò che avrebbe comportato la creazione di "una norma regolamentare urbanistica di ben diverso contenuto rispetto a quella vigente"), sollecita in realtà un - non consentito sulle sentenze del Consiglio di Stato - sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, prospettando un error in iudicando che riguarda, non la giurisdizione, ma l'interpretazione della norma di legge e delle previsioni di piano, e quindi l'accertamento della fondatezza o meno della impugnativa proposta dinanzi al giudice amministrativo. 4. - Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

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