Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2017, n. 12683

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata, pur se autenticata da notaio, non costituisce un atto processuale, né un atto volto a precostituire una prova utilizzabile in sede giurisdizionale, perché l'efficacia privilegiata derivante dall'autenticazione si riferisce unicamente alla circostanza che una determinata dichiarazione sia stata resa e non anche al suo contenuto, né, infine, rientra tra gli atti di istruzione preventiva, la cui specifica disciplina è dettata dal codice di rito, sicchè deve escludersi che incorra nell'illecito disciplinare ex artt. 1 e 28 della legge notarile il notaio che proceda a tale autenticazione giacché, quand'anche la dichiarazione fosse stata fatta in vista di una sua possibile utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale, insuscettibile di essere formato da un notaio, e resterebbe soggetta, quanto al contenuto ed alla rilevanza probatoria della stessa, alla valutazione ed all'apprezzamento del giudice.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2017, n. 12683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12683
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

12683-17 RE PUB BLICA I TALIANA ΙΝ ΝΟ ΜΕ DE L POP OLO I TALIANO COR TE S U PREMA D I CAS SAZ I ONE LA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. 28153/15 Dott. Ettore BUCCIANTE Presidente Cron. 12683 Consigliere Rel. Dott. Stefano PETITTI Rep.Cl Dott. Pasquale D'ASCOLA Consigliere Ud.

3.5.2016 Dott. Alberto GIUSTI Consigliere Consigliere Dott. Antonio SCARPA ha pronunciato la seguente disciplinare notai SEN TENZA sul ricorso proposto da: EL LI, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli Avvocati Federico Ferina, Enrico Calabrese e Mario Milone, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 388, preso lo studio dell'Avvocato Salvatore Maria Pappalardo;
ricorrente

contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRATTI RIUNITI DI MODICA, rappresentato e difeso, por procuraRAGUSA Ε speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato Alberto elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Stagno, 954116 Cesi n. 72, presso lo studio del'Avvocato Domenico Bonaccorsi di Patti;
controricorrente e nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSIO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
intimato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo depositata in data 22 settembre 2015 (R.G. n. 462/2015). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti%;B sentito, per il ricorrente, l'Avvocato Enrico Calabrese e, per il contro ricorrente, l'Avvocato Alberto Stagno D'Alcontres;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ignazio Patrone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione depositata il 4 agosto 2014, la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la Sicilia (Co.Re.Di.) riteneva il notaio LI LO responsabile di tre degli addebiti disciplinari contestatigli. 2 In particolare, e per quanto qui rileva, il notaio LO veniva ritenuto responsabile: - dell'illecito di cui alla lettera a), per avere autenticato in data 27 ottobre 2010 una scrittura privata allegata all'atto di donazione rep. N. 44843/17093 del 19 novembre 2011, con la quale alcuni soggetti avevano reso dichiarazioni confessorie stragiudiziali su precedenti donazioni indirette ad essi fatte dai propri genitori;
dichiarazioni espressamente qualificate dagli stessi dichiaranti "di natura processuale e non negoziale", e quindi non rientranti nella competenza del notaio ai sensi dell'art. 1 legge notarile;
avere - dell'illecito di cui ala lettera d), per autenticato, in data 24 gennaio 2011, la sottoscrizione di un farmacista in calce ad una dichiarazione resa dallo stesso di ricevere la somma di euro 400.000,00, affidata fiduciariamente allo stesso notaio da altro farmacista, già socio di una società per la gestione di una farmacia, quale liquidazione della quota spettante allo stesso per la cessata società, in relazione ad un precedente atto ricevuto dallo stesso notaio LO in data 18 luglio 2008, con il quale il primo farmacista era receduto dalla società;
e ciò in violazione dell'art. 28 L.N.;
dell'illecito di cui alla lettera f), concernente comportamenti non occasionali, frettolosi e diversi 3 probabilmente compiacenti posti in essere in violazione 14, delle norme deontologiche e in particolare dell'art. segnatamente, per avere il lettera b), di tali principi;
notaio rogato atti di ricostruzione di ipoteca volontaria, procedendo alla lettura collettiva a tutti i dichiaranti delle parti comuni degli atti, attestando invece l'avvenuta lettura integrale a ciascuno dei dichiaranti;
per avere rogato atti in momenti talmente ravvicinati tra loro da far dubitare che gli stessi siano stati integralmente letti alle parti. per ciascunoIl Co.Re.Di. comminava al notaio LO, degli addebiti di cui alle lettere a) e d), concesse le attenuanti di cui all'art. 144 L.N., la sanzione pecuniaria del pagamento della somma di euro 15.000,00, e, per l'illecito di cui alla lettera f), concesse le attenuanti, la sanzione della sospensione per mesi otto in luogo della radiazione.

2. Avverso questa decisione, il notaio LO proponeva reclamo alla Corte d'appello di Palermo. notarile dei Nel contraddittorio con il Consiglio l'adita Corte distretti riuniti di CA e RA, d'appello, disattese numerose eccezioni preliminari, ha confermato la decisione impugnata.

2.1. Con riferimento a), la Corte all'illecito confessorie stragiudiziali dichiarazioni riteneva che le 4 autenticate dal notaio fossero finalizzate a precostituire delle prove, in contrasto con il divieto imposto dall'art. 1 L.N., di ricevere ° autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, fra i quali dovevano ritenersi rientranti anche quelli di natura processuale. Il notaio, ha osservato la Corte d'appello, può ricevere atti non negoziali nei soli casi in cui è autorizzato dalla legge. Essendogli invece vietato, quale ufficio rogante, di raccogliere nei propri atti pubblici di constatazione, - attività consistenti in di accertamento, di notorietà - finalizzata alla vera e propria istruzione preventiva, precostituzione di prove da utilizzarsi in un giudizio o- in vista di una lite futura.

2.2. Quanto all'illecito di cui alla lettera d), la essendoCorte d'appello ha ritenuto che il notaio, intervenuto quale depositario fiduciario di uno dei due di consegnare all'altro socio,soci con incarico recedente, gli assegni circolari fatti emettere dal primo e di ricevere dal socio recedente la relativa quietanza, non potesse autenticare la firma della parte che aveva ricevuto i titoli lasciati in deposito, poiché l'atto di nelnotaio suo quietanza era stato autenticato dal n. 3, interesse, in violazione dell'art. 28, primo comma, L.N., avendo egli già assunto, in relazione alla quietanza, il ruolo di contraente su incarico di una parte 5 ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che oggetto del deposito fossero titoli non trasferibili ° somme di denaro.

2.3. La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti anche i fatti contestati alla lettera f). Disattese le censure concernenti una asserita indebita acquisizione documentale in violazione dell'art. 93-bis L.N., la Corte d'appello ha in primo luogo escluso che le condotte contestate al potessero essere qualificate come occasionali,notaio posto che la grande quantità di atti ricevuti dal notaio nel triennio (2.202) a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro e anche in città distanti tra loro, era sintomatica del mancato rispetto della personalità della prestazione. Quanto alle ipoteche volontarie, la Corte ha ritenuto che la clausola apposta in tutti gli atti (il suddetto contratto è stato da me notaio letto alla contraente, precisandosi che le parti comuni del testo e che risultano nelle altre costituzioni unilaterali di ipoteca fatte in questi stessi giorno e luogo sono state lette a tutti i contraenti una sola volta, per tutti, essendo parti comuni) integrasse la violazione dell'art. 48 dei principi di deontologia professionale, il quale impone in ogni caso al notaio di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola, anche mediante la sua 6 lettura prima della sottoscrizione, nonché di indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto viene autenticato. La Corte d'appello ha infine ritenuto congrua la sanzione della sospensione per otto mesi, tenuto conto della gravità del comportamento del notaio.

3. Avverso la decisione della Corte d'appello LI LO ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di CA e RA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 28 L.N. e 2735 cod. civ., in relazione all'addebito di cui alla lettera a), rilevando, in primo luogo, che la dichiarazione autenticata costituiva una confessione stragiudiziale, e cioè un atto espressamente previsto dall'art. 2735 cod. civ. e che non può certamente essere considerato, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello, un atto processuale o di istruzione preventiva. La confessione stragiudiziale ha natura sostanziale e se può essere contenuta in una scrittura privata, certamente non muta sostanza ove venga 7 autenticata. L'autenticazione, del resto, costituisce attestazione del provenienza della sottoscrizione, ma non comporta alcuna verifica in ordine al contenuto della dichiarazione e certamente non attribuisce alcuna efficacia privilegiata alla dichiarazione, essendo sempre rimessa al giudice l'interpretazione della dichiarazione confessoria. D'altra parte, osserva il ricorrente, la dichiarazione confessoria non era fine a se stessa, ma si inseriva in un contesto negoziale costituito da altri atti di donazione dal medesimo rogati. Il ricorrente sostiene poi che sarebbe insussistente 1 L.N., in quale, nel prevederela violazione dell'art. che la funzione notarile «consiste nel ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito», non distingue in alcun modo tra le varie categorie di atti giuridici, sicché le dette funzioni possono essere riferite a tutti gli atti purché leciti, ivi inclusi quelli di natura unilaterale e non negoziale. Del resto, Osserva il ricorrente, la stessa Corte d'appello, con riferimento all'addebito di cui alla lettera d), ha ritenuto che tra i compiti del notaio potesse essere ricompreso anche quello dell'autenticazione di una quietanza, atto unilaterale non negoziale. Sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto che l'atto in 8 questione fosse nullo. ilIn proposito, osserva ricorrente, nessuna disposizione prevede la nullità per una dichiarazione confessoria stragiudiziale, che ben può essere contenuta in una scrittura privata e che certamente non diventerebbe nulla se autenticata

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi