Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 01728
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
FULVIO BALDI
Il P.G. conclude: rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato Loizzi, di Parte Civile, che si riporta alle Conclusioni che deposita in aula, insieme alla Nota Spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17 maggio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di quella città, emessa il 10 aprile 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante EL AG in ordine ai reati di cui agli art. 81 cpv, 260, 259 e 256, comma 1, d.lgs. 152\2006, 483, 479 e 476 cod. pen. perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. La condotta contestata riguarda un'attività finalizzata al traffico illecito di rifiuti di materiali plastici, inclusi materiali polimerici del tipo polietilene, effettuata organizzando spedizioni transfrontaliere verso la Repubblica Popolare Cinese in violazione dei titoli abilitativi e delle disposizioni comunitarie. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Fulvio Ricca, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Vengono dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la falsa applicazione, da parte della Corte territoriale, del regolamento CE 1418\ 2007 relativamente alla voce Cina, nonché la falsa applicazione dell'art. 234 d.lgs. 152/2006 relativamente all'attività svolta dai consorziati nei confronti del POLIECO e l'ingiusta condanna al risarcimento nei confronti del consorzio, costituitosi parte civile. Si deduce, inoltre, la falsa applicazione del regolamento e dello statuto del consorzio POLIECO, che prevede che i conferimenti allo stesso siano stabiliti con una tassa fissa determinata dalla autorizzazione rilasciata dalla provincia, la quale stabilisce le quantità da trattare e verificare attraverso il MUD consegnato alla Camera di Commercio. Si censura, poi, la lettura delle disposizioni applicate offerta dalla Corte territoriale, rilevando, in particolare, come non esistessero restrizioni alle spedizioni del materiale per cui è processo, trattandosi di resina alogenata termoplastica di polimeri in etilene a bassa densità LDPE. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
3. In data 5 novembre 2020 la difesa della parte civile (POLIECO — Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene) ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso dell'imputato confermando le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il