Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2023, n. 03980

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2023, n. 03980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03980
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S U, nato a Cerignola il 05/08/1964 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. G S, in sostituzione dell'avv. Perrone G S e l'avv. S A, che ha concluso riportandosi ai motivi. ',C:i - i r gr:11

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale era stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione cumulativa delle misure coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di S U- indagato del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 -, disponeva applicarsi nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S U, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore, lamentando che l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare era stata redatta e firmata da entrambi i difensori di fiducia dello S, l'avv.to G S Perrone e l'avv. A S;
il Tribunale del riesame non aveva notificato l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello interposto dal P.M. anche al codifensore, avv. A S, così determinando la nullità dell'intero procedimento. Con il secondo motivo deduce nullità dell'ordinanza per erronea applicazione delle norme relative alle esigenze cautelari e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Argomenta che il giudizio prognostico effettuato dal Giudice monocratico e che aveva determinato la sostituzione della misura custodiale in carcere era stato completo e fondato su una valutazione che aveva preso in considerazione ogni aspetto necessario e previsto dalle norme in tema di misure cautelari;
il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria era stato correttamente valorizzato nell'ottica dei concreti comportamenti tenuti dall'indagato, trai i quali rileva anche l'assenza di violazioni alle prescrizioni della misura;
anche la personalità dell'indagato era stata correttamente valutata come non dimostrativa dell'attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del fatto che le annotazioni del certificato penale erano datate nel tempo;
era, poi, infondata l'affermazione del Collegio cautelare che la rilevante quantità di stupefacente rinvenuta presupponeva la conoscenza diretta da parte dell'indagato di soggetti operanti nel mercato del narcotraffico;
infine, il Giudice monocratico aveva anche correttamente valutato la gravità del fatto contestato alla luce del provvedimento in materia di misure reali e, cioè, la restituzione alla figlia dell'indagato del denaro sequestrato, ritenuto inizialmente provento dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti e, poi, lecito guadagno.I Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata, deducendo che Tribunale del riesame non aveva notificato l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello interposto dal P.M. l'ordinanza del Tribunale di Foggia - che aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione cumulativa delle misure coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G,- anche al codifensore dell'indagato, l' avv. A S. Dall'esame
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