Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2022, n. 49447
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARNACCIA MARIO nato a CATANIA il 25/10/1987 parte offesa nel procedimento PRIMAVERILE GIUSEPPE nato a CATANIA il 08/05/1964 avverso il decreto del 05/06/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sectite le conclusioni del PG 94.;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 05.06.2017, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania disponeva, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento a carico di P G, per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di G M, il quale lamentava nella querela sporta che il P, a seguito di un diverbio, estraeva una pistola per minacciarlo e lo aggrediva, procurandogli le lesioni poi certificate. Il P.M., nella richiesta di archiviazione, rilevava che, in relazione alla medesima vicenda era stata presentata querela altresì dal P, il quale riferiva di essere stato prima verbalmente e poi fisicamente aggredito dal G. Il decreto di archiviazione impugnato riteneva la versione dei fatti offerta dal G non rispondente alla realtà, mentre appariva maggiormente logica e coerente la sequenza dei fatti narrata dal P, confermata dalle dichiarazioni rese dalla segretaria dello stesso e dalle tempestive richieste di aiuto rivolte alla Polizia di Stato.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il G, con atto a firma dell'Avv. C T, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, eccependo la nullità - ai sensi dell'art. 410 bis co. 1 cod. proc. pen. - del decreto di archiviazione impugnato, per essersi il G.I.P. pronunciato sulla richiesia di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero inaudita altera parte e, dunque,
lette/sectite le conclusioni del PG 94.;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 05.06.2017, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania disponeva, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento a carico di P G, per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di G M, il quale lamentava nella querela sporta che il P, a seguito di un diverbio, estraeva una pistola per minacciarlo e lo aggrediva, procurandogli le lesioni poi certificate. Il P.M., nella richiesta di archiviazione, rilevava che, in relazione alla medesima vicenda era stata presentata querela altresì dal P, il quale riferiva di essere stato prima verbalmente e poi fisicamente aggredito dal G. Il decreto di archiviazione impugnato riteneva la versione dei fatti offerta dal G non rispondente alla realtà, mentre appariva maggiormente logica e coerente la sequenza dei fatti narrata dal P, confermata dalle dichiarazioni rese dalla segretaria dello stesso e dalle tempestive richieste di aiuto rivolte alla Polizia di Stato.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il G, con atto a firma dell'Avv. C T, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, eccependo la nullità - ai sensi dell'art. 410 bis co. 1 cod. proc. pen. - del decreto di archiviazione impugnato, per essersi il G.I.P. pronunciato sulla richiesia di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero inaudita altera parte e, dunque,
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