Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2018, n. 06040
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M F, nato il 02/08/1951, contro l'ordinanza del 21/09/2017 del Tribunale del riesame di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere dott. G R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo il rigetto;udito il difensore, avv. G T, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice monocratico del tribunale di Roma, con sentenza pronunciata in data 08/05/2017, condannava l'imputato M F per il reato di appropriazione indebita, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e, contestualmente, disponeva il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al suddetto imputato nei limiti della somma complessivamente liquidata (€ 376.000,00) a titolo di risarcimento danni. Successivamente - in data 04/08/2017 - con autonoma ordinanza contestuale al deposito delle motivazioni della sentenza, il suddetto giudice «ordinava, specificamente nonché illustrandone le ragioni a fondamento, il sequestro conservativo del bene immobile intestato a F M, in comproprietà con la moglie, sito in Roma alla via del Fontalinetto n. 25, a garanzia del risarcimento, in quanto "unico bene aggredibile ai fini delle garanzie di pagamento delle spese dell'erario e di quanto dovuto alla parte civile» (pag. 2 ricorso). .2. L'imputato, contro l'ordinanza del 04/08/2017, proponeva istanza di riesame al Tribunale di Roma che, con ordinanza del 21/09/2017, la dichiarava inammissibile in quanto: l'ordinanza di sequestro del 08/05/2017 avrebbe dovuto essere impugnata, ex art. 586 cod. proc. pen., contestualmente con la sentenza presso la Corte di Appello;le statuizioni contenute nell'ordinanza impugnata del 04/08/2017 non erano valutabili in quanto relative alle modalità esecutive del sequestro stesso.
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