Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23922

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23922
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23922
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NI, n. Vibo Valentia 19/03/1984 avverso il decreto n. 191/22 della Corte di appello di Catanzaro, del 21/10/2022 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quello emesso dal Tribunale di Catanzaro il 21 marzo 2022, con il quale è stata disposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni nei confronti di NI NI, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto riconducibile alla categoria criminologica dei soggetti che sostengono abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto, che deduce un unico articolato motivo di seguito riassuntivamente esposto. Erronea applicazione degli artt. 1 e 4 del d. Igs. n. 159 del 2011 e motivazione apodittica o inesistente sul punto. La Corte territoriale ha confermato il decreto del Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione sulla scorta di alcune denunce sporte nei confronti del proposto nel 2019 nonché delle sue frequentazioni con non qualificati pregiudicati, da ciò desumendo la sua pericolosità sociale, per giunta qualificata, tale da collocarlo tra i soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 e aggiungendo che "molto probabilmente" egli vive grazie a proventi delittuosi, non risultando "attività lavorative sufficienti per sostenere una famiglia di quattro persone". Ciò premesso, pur considerando l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, l'unico fatto accertato in sede penale a carico del proposto e richiamato nel provvedimento impugnato è costituito da una condanna definitiva maturata nel 2017 per il reato di insolvenza tributaria, per fatti accaduti nel 2012 e relativi ad un periodo coperto da giudicato favorevole, in quanto respinta dal Tribunale di Vibo Valentia una precedente richiesta di

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