Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2018, n. 01412
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20833-2016 proposto da: B G, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALLE ANGELICO
92, presso lo studio dell'avvocato L G, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C D S, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
1, presso lo studio dell'avvocato A R, rappresentato e difeso dall'avvocato F C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 686/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati L G e F C.
Fatti di causa
1. B G chiedeva al Tribunale del lavoro di Sulmona il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione della qualifica dirigenziale come avvocato responsabile dell'Ufficio legale dell'ente Comune di Sulmona con le correlate statuizioni in ordine alle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda;
la Corte di appello di L'Aquila, su appello del Comune di Sulmona, con la sentenza impugnata in questa sede dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione. Per la Corte territoriale, alla luce anche delle espresse conclusioni del ricorso introduttivo riportate in sentenza, il B richiedeva il riconoscimento della natura dirigenziale dell'attività svolta in conseguenza della qualifica di avvocato responsabile di un servizio legale comunale e non sulla base dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte: pertanto si impugnava l'atto di macro- organizzazione adottato dal Comune nel 1988 che aveva inserito il servizio legale nell'ambito di un'area amministrativa cui era preposto un dirigente, il che rientrava nei poteri dell'Amministrazione Ric. 2016 n. 20833 sez. SU - ud. 07-11-2017 -2- come disposto dal T.U. sul pubblico impiego. La competenza a sindacare tali atti di macro-organizzazione spetta ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001 al Giudice amministrativo: pertanto, in accoglimento dell'appello, dichiarava, come detto, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al T.A.R. competente.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B con due motivi;
resiste il Comune con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 409 e ss. cod. civ. proc.;
degli artt. 63 e 60 d. Igs. n. 165/2001, nonché la violazione dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 11 della Costituzione. La domanda proposta in primo grado era diretta all'accertamento in concreto dell'esistenza tra le parti
VIALLE ANGELICO
92, presso lo studio dell'avvocato L G, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C D S, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
1, presso lo studio dell'avvocato A R, rappresentato e difeso dall'avvocato F C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 686/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati L G e F C.
Fatti di causa
1. B G chiedeva al Tribunale del lavoro di Sulmona il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione della qualifica dirigenziale come avvocato responsabile dell'Ufficio legale dell'ente Comune di Sulmona con le correlate statuizioni in ordine alle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda;
la Corte di appello di L'Aquila, su appello del Comune di Sulmona, con la sentenza impugnata in questa sede dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione. Per la Corte territoriale, alla luce anche delle espresse conclusioni del ricorso introduttivo riportate in sentenza, il B richiedeva il riconoscimento della natura dirigenziale dell'attività svolta in conseguenza della qualifica di avvocato responsabile di un servizio legale comunale e non sulla base dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte: pertanto si impugnava l'atto di macro- organizzazione adottato dal Comune nel 1988 che aveva inserito il servizio legale nell'ambito di un'area amministrativa cui era preposto un dirigente, il che rientrava nei poteri dell'Amministrazione Ric. 2016 n. 20833 sez. SU - ud. 07-11-2017 -2- come disposto dal T.U. sul pubblico impiego. La competenza a sindacare tali atti di macro-organizzazione spetta ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001 al Giudice amministrativo: pertanto, in accoglimento dell'appello, dichiarava, come detto, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al T.A.R. competente.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B con due motivi;
resiste il Comune con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 409 e ss. cod. civ. proc.;
degli artt. 63 e 60 d. Igs. n. 165/2001, nonché la violazione dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 11 della Costituzione. La domanda proposta in primo grado era diretta all'accertamento in concreto dell'esistenza tra le parti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi